LA GRANDE ATTESA SOTTO LA MOLE (ARTICOLO GIOCONEWS GENNAIO 2017)

Da tempo si parla in modo preoccupato degli effetti limitativi che il provvedimento sugli orari di Torino  comportano sia sulle  sale sia sul  funzionamento degli  apparec- chi.  In  effetti,  le limitazioni individuate dall’ordinanza comunale numero 56 del 5/10/2016 finiscono per imporre: un orario  di apertura delle  sale pubbliche da gioco “entro i limiti  compresi tra le h. 10.00 e le  h.  24.00”, ossia  solamente 14 ore  rispetto alle 24 ore  precedentemente consentite, con un  abbattimento del 45 percento dell’orario di apertura, e quindi dei tempi  di vendita  e quindi ancora  dei ricavi per le sale, nonché un orario di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma    6   Tulps  esclusivamente “tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00”, ossia (nella migliore delle ipotesi) solamente 8 ore rispetto alle 24 ore precedentemente  consentite, con  un  abbattimento del 66% dell’orario  di funzionamento, e quindi dei tempi  di vendita  e quindi ancora  dei ricavi per gli apparecchi.

Gli operatori  stanno  giustamente rappresentando nelle sedi giudiziali  che  alla  drastica  riduzione dei ricavi non corrisponda paral- lelamente una  riduzione dei  costi di  natura fissa,  soprattutto per  le sale, quali  ad esempio  gli affitti dei locali o i salari  per  i dipendenti,  e che conseguentemente in  ballo  c’è il rischio  di chiusura delle sale. Un rischio  che  si manifesta come  im-mediato,   irreparabile,  irrisarcibile ed in quanto  tale meritevole  di tutela  cautelare.    Ciò significa  che  il giudice   amministrativo  interessato  ove adeguatamente reso edotto di quanto  sopra,  verificata  la prova prodotta – non  dovrebbe  avere problemi  a riconoscere la sospensione del provvedimento comunale restrittivo  soprattutto se si convinca che vi sono  seri  motivi  di illegittimità  di  una  siffatta  restrizione di orari.  Normalmente  per   la  prova del  rischio  di  chiusura si  impone la produzione di elementi contabili certi e storici  quali per esempio  gli ultimi bilanci  approvati.  In tal caso occorre  però  avere  cura  di  isolare i dati  dei  rami  di  azienda  direttamente  interessati e di  riconoscere il perimetro del pregiudizio, previa valutazione  della  realtà   interessata che può  essere  un  operatore del territorio titolare  di una  o più  sale se non anche un concessionario con interessi oltre che a livello naziona- le anche  a livello  del  territorio di riferimento.

IL SENSO PROSPETTICO DEI DATI

Ai  dati   storici,   poi,  occorre   dare un  senso  che necessariamente sarà di tipo prospettico: dai dati precedenti  alla entrata  in  vigore  della limitazione di orari può desumersi, adottando criteri  concreti  e non  riduzione meramente proporzionale, quella  che  potrebbe essere  la perdita conseguente all’applicazione della  limitazione di  orari.  Il  tutto, confermando che in  sede  diistanza di risarcimento dei danni,  i dati che  saranno  portati  all’attenzione del giudice  saranno non  quelli solo stimati  e prospettici, ma quelli concreti  e storici  stratificatisi nel tempo. Le tabelle di sintesi  delle analisi compiute sono poi utili perché  agevolano  il  fruitore nella  lettura del problema.  Il  problema da  dimo- strare è che a un eventuale dimezzamento dei ricavi post ordinanza rispetto  ai ricavi dei mesi  precedenti non  corrisponde un  contenimento dei  costi  di natura  fissa (come sti- pendi,  affitto  ecc.)  che  consentano di   proseguire  l’attività.  Viene in gioco quella che i revisori ed collegi sindacali  delle società temono molto e che sinteticamente definiscono “continuità aziendale”.   L’optimum sarebbe  poi riuscire  a far confezionare  tali  valutazioni  da  un  perito che andrebbe coinvolto tempestivamente  per consentirgli di affrontare le tematiche con la giusta professionalità che il caso richiede

LA GIURISPRUDENZA

Al riguardo deve richiamarsi la re- centissima ordinanza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la tute- la cautelare,  negata  in primo grado dal  Tar  Piemonte, richiesta da  un operatore del gioco in  un  giudizio che riguarda non gli orari di Torino, bensì quelli imposti dal Comune di Novara.  In  questo  caso  il Tar  Piemonte aveva inizialmente rigettato l’istanza   cautelare   rilevando  “che non  sussiste un  pregiudizio grave ed irreparabile per  il ricorrente, in relazione   alla  modifica  degli  orari di spegnimento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro” (cfr., in particolare, ordinanza Tar Piemonte n. 286/2016). Tuttavia il CdS, adito per  la riforma  di tale decisione,  ha invece accolto l’appello e, di conse- guenza,  l’istanza cautelare  promossa in  primo grado,  ritendendo che “le esigenze  allegate da parte  ricorrente rinvengono la più adeguata tutela  nella   sollecita   definizione del giudizio nel merito”.   Che tale giudizio  possa  ritenersi importante anche  per  la fattispecie  di Torino  può  essere  desunto  anche  dal fatto  che, a ben  vedere, l’ordinanza del Comune di Novara prevede  un orario  di  funzionamento degli  ap- parecchi  di 9 ore al giorno,  mentre l’ordinanza emessa  dal Comune di Torino solamente 8. A fare  buona compagnia a detta  importante giurisprudenza v’è poi  l’ordinanza  del Tar  Veneto  numero 480/2016 dell’ 8/9/2016 con la quale  i Giudici,  sospendendo l’ordinanza del  Comu- ne  di  Venezia    limitativa di  orari, hanno avuto modo  di precisare  che viene “Apprezzato favorevolmente il periculum in  mora  in  ragione  del grave pregiudizio che il consolida- mento degli effetti dell’ordinanza impugnata  (…) potrebbe  arrecare sugli  investimenti medio  tempore effettuati    dalla   società   ricorrente e sui  livelli  occupazionali” (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n 00480/2016).

A tale  ordinanza, infine  si aggiun- ge  quella  analoga,  sempre del  Tar Veneto  numero 1346  del  7/12/2016, relativa alla sospensione della deli- bera limitativa di orari del Comune di San Donà  di Piave. Ciò detto,  in merito alla illegittimità della  limi- tazione  degli  orari  di Torino sembra sufficiente richiamare l’attenzione sull’importante precedente giurisprudenziale, pure  sopra richiamato, che quanto  al cosiddetto fumus  ha riconosciuto che le 8 ore di  apertura ivi previste  per  l’esercizio  dell’attività   del  gioco  legale sono troppo poche e non rispettano il principio di proporzionalità (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n. 00480/2016), del quale si è detto  ampiamente in occasione di precedenti interventi.

Il caso di Torino è un  po’ quello  di molti  comuni della Regione Piemonte.  E il caso della Regione  Piemonte è  un  po’ quello  di  diverse regioni.   L’auspicio è che i principi sopra citati trovino veloce tutela nei tribunali aditi, posto  che ormai  si è dovuto  prendere atto dei tempi,  ormai troppo lunghi,  delle operazioni ‘in corso’ della Conferenza Unificata voluta da Governo  e Parlamento ormai  dodici mesi fa.

 

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