02 Gen LA GRANDE ATTESA SOTTO LA MOLE (ARTICOLO GIOCONEWS GENNAIO 2017)
Da tempo si parla in modo preoccupato degli effetti limitativi che il provvedimento sugli orari di Torino comportano sia sulle sale sia sul funzionamento degli apparec- chi. In effetti, le limitazioni individuate dall’ordinanza comunale numero 56 del 5/10/2016 finiscono per imporre: un orario di apertura delle sale pubbliche da gioco “entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00”, ossia solamente 14 ore rispetto alle 24 ore precedentemente consentite, con un abbattimento del 45 percento dell’orario di apertura, e quindi dei tempi di vendita e quindi ancora dei ricavi per le sale, nonché un orario di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 Tulps esclusivamente “tra le h. 14.00 e le h. 18.00 e tra le h. 20.00 e le h. 24.00”, ossia (nella migliore delle ipotesi) solamente 8 ore rispetto alle 24 ore precedentemente consentite, con un abbattimento del 66% dell’orario di funzionamento, e quindi dei tempi di vendita e quindi ancora dei ricavi per gli apparecchi.
Gli operatori stanno giustamente rappresentando nelle sedi giudiziali che alla drastica riduzione dei ricavi non corrisponda paral- lelamente una riduzione dei costi di natura fissa, soprattutto per le sale, quali ad esempio gli affitti dei locali o i salari per i dipendenti, e che conseguentemente in ballo c’è il rischio di chiusura delle sale. Un rischio che si manifesta come im-mediato, irreparabile, irrisarcibile ed in quanto tale meritevole di tutela cautelare. Ciò significa che il giudice amministrativo interessato ove adeguatamente reso edotto di quanto sopra, verificata la prova prodotta – non dovrebbe avere problemi a riconoscere la sospensione del provvedimento comunale restrittivo soprattutto se si convinca che vi sono seri motivi di illegittimità di una siffatta restrizione di orari. Normalmente per la prova del rischio di chiusura si impone la produzione di elementi contabili certi e storici quali per esempio gli ultimi bilanci approvati. In tal caso occorre però avere cura di isolare i dati dei rami di azienda direttamente interessati e di riconoscere il perimetro del pregiudizio, previa valutazione della realtà interessata che può essere un operatore del territorio titolare di una o più sale se non anche un concessionario con interessi oltre che a livello naziona- le anche a livello del territorio di riferimento.
IL SENSO PROSPETTICO DEI DATI
Ai dati storici, poi, occorre dare un senso che necessariamente sarà di tipo prospettico: dai dati precedenti alla entrata in vigore della limitazione di orari può desumersi, adottando criteri concreti e non riduzione meramente proporzionale, quella che potrebbe essere la perdita conseguente all’applicazione della limitazione di orari. Il tutto, confermando che in sede diistanza di risarcimento dei danni, i dati che saranno portati all’attenzione del giudice saranno non quelli solo stimati e prospettici, ma quelli concreti e storici stratificatisi nel tempo. Le tabelle di sintesi delle analisi compiute sono poi utili perché agevolano il fruitore nella lettura del problema. Il problema da dimo- strare è che a un eventuale dimezzamento dei ricavi post ordinanza rispetto ai ricavi dei mesi precedenti non corrisponde un contenimento dei costi di natura fissa (come sti- pendi, affitto ecc.) che consentano di proseguire l’attività. Viene in gioco quella che i revisori ed collegi sindacali delle società temono molto e che sinteticamente definiscono “continuità aziendale”. L’optimum sarebbe poi riuscire a far confezionare tali valutazioni da un perito che andrebbe coinvolto tempestivamente per consentirgli di affrontare le tematiche con la giusta professionalità che il caso richiede
LA GIURISPRUDENZA
Al riguardo deve richiamarsi la re- centissima ordinanza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la tute- la cautelare, negata in primo grado dal Tar Piemonte, richiesta da un operatore del gioco in un giudizio che riguarda non gli orari di Torino, bensì quelli imposti dal Comune di Novara. In questo caso il Tar Piemonte aveva inizialmente rigettato l’istanza cautelare rilevando “che non sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, in relazione alla modifica degli orari di spegnimento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro” (cfr., in particolare, ordinanza Tar Piemonte n. 286/2016). Tuttavia il CdS, adito per la riforma di tale decisione, ha invece accolto l’appello e, di conse- guenza, l’istanza cautelare promossa in primo grado, ritendendo che “le esigenze allegate da parte ricorrente rinvengono la più adeguata tutela nella sollecita definizione del giudizio nel merito”. Che tale giudizio possa ritenersi importante anche per la fattispecie di Torino può essere desunto anche dal fatto che, a ben vedere, l’ordinanza del Comune di Novara prevede un orario di funzionamento degli ap- parecchi di 9 ore al giorno, mentre l’ordinanza emessa dal Comune di Torino solamente 8. A fare buona compagnia a detta importante giurisprudenza v’è poi l’ordinanza del Tar Veneto numero 480/2016 dell’ 8/9/2016 con la quale i Giudici, sospendendo l’ordinanza del Comu- ne di Venezia limitativa di orari, hanno avuto modo di precisare che viene “Apprezzato favorevolmente il periculum in mora in ragione del grave pregiudizio che il consolida- mento degli effetti dell’ordinanza impugnata (…) potrebbe arrecare sugli investimenti medio tempore effettuati dalla società ricorrente e sui livelli occupazionali” (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n 00480/2016).
A tale ordinanza, infine si aggiun- ge quella analoga, sempre del Tar Veneto numero 1346 del 7/12/2016, relativa alla sospensione della deli- bera limitativa di orari del Comune di San Donà di Piave. Ciò detto, in merito alla illegittimità della limi- tazione degli orari di Torino sembra sufficiente richiamare l’attenzione sull’importante precedente giurisprudenziale, pure sopra richiamato, che quanto al cosiddetto fumus ha riconosciuto che le 8 ore di apertura ivi previste per l’esercizio dell’attività del gioco legale sono troppo poche e non rispettano il principio di proporzionalità (cfr., in particolare, Tar Veneto ordinanza dell’8/09/2016, n. 00480/2016), del quale si è detto ampiamente in occasione di precedenti interventi.
Il caso di Torino è un po’ quello di molti comuni della Regione Piemonte. E il caso della Regione Piemonte è un po’ quello di diverse regioni. L’auspicio è che i principi sopra citati trovino veloce tutela nei tribunali aditi, posto che ormai si è dovuto prendere atto dei tempi, ormai troppo lunghi, delle operazioni ‘in corso’ della Conferenza Unificata voluta da Governo e Parlamento ormai dodici mesi fa.