15 Nov VENEZIA, LA LUNA E LE SLOT (GIOCONEWS NOVEMBRE 2016)
E’ noto agli operatori del settore che nella sentenza 1016/2016 dell’8 settembre 2016, il Tar Veneto abbia annullato il “provvedimento amministrativo diffida all’esercizio di attività di raccolta scommesse ( … ) adottato dal Comune di VeneziaDirezione Commercio e Attività Produtti ve Settore Commercio Servizio Commercio Sportello Impresa 3 U.O.C. Somministrazione Alimenti e Bevande e Attività Ricettive Ter raferma, ( … ) con il quale ( … ) [un operatore delle scommesse] è sta to diffidato ad esercitare, anche a mezzo del proprio rappresentante,(…) l’attività di raccolta scommesse ( …) in difformità a quanto disposto dall’art. 30 del Regolamento edi lizio” ritenendo quest’ultimo non applicabile all’attività di scommes se (cfr., in particolare, Tar Veneto sentenza n. 1016/2016). Tale orientamento volto a escludere l’appli cazione dell’articolo 30 all’attività di scommesse è stato poi ribadito dal lo stesso Tar Veneto nella successiva sentenza n. 1084/2016 del 22 settem bre 2016, sempre in accoglimento del ricorso promosso da un eser cente delle scommesse avverso l’art.30 del Regolamento Edilizio (cfr., in particolare, Tar Veneto sentenza 1084/2016). Prescindendo qui dalle motivazioni che hanno sorretto le richiamate decisioni, sulle quali se sarà necessario potrà tornarsi, deve però rappresentarsi un aspetto che è certo. La disapplicazione predicata nelle decisioni richiamate andreb be imposta non tanto per quanto indicato, quanto piuttosto per un superiore motivo di illegittimità del distanziometro in questione e non solo a favore del comparto delle scommesse ma anche a favo re del comparto della distribuzione del gioco legale attraverso le sale da gioco ed attraverso gli apparec chi ex articolo no del Tulps. Ciò per la semplice ragione che anche il distanziometro di Venezia risulta viziato da quell’Effetto Espulsivo di cui ormai parliamo da anni.
LE CONSEGUENZE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Ed infatti, l’art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia per come congegnato determina, in luogo della sia pure dichiarata intenzione di regolamen tare, un divieto assoluto di distri buzione di gioco legale sull’intero territorio del Comune di Venezia. L’effetto espulsivo che ne deriva è idoneo a rappresentare in ogni caso un motivo di annullamento di ogni tipo atto amministrativo del Comune volto ad impedire l’apertura o l’insediamento di realtà come quel le descritte. Anche per il Comune di Venezia, infatti, è stata operata una perizia come quelle descritte nel testo ‘La Questione Territoriale. Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale’ edito da Gn Media. E l’esito della perizia si attesta sul grado di interdizione già denunziato per numerose altre realtà territoriali del Paese. Ciò di mostra ancora una volta, potrebbe dirsi, l’effetto di completa chiusura, più che di ordinata regolamentazio ne, determinato dal precetto dell’articolo 30.
Ed è di tutta evidenza che tale esito non si sarebbe verificato se il Comune avesse compiuto la ne cessaria preventiva istruttoria: un’i struttoria imposta, da un lato, dai principi generali della formazione degli atti amministrativi e, dall’altro, dalla recente e chiara giurispruden za che impone di prevedere quali effetti concreti possa poi deterrni nare un provvedimento emanando, peraltro del tipo distanziometro. Il Consiglio di Stato, infatti, si è dimostrato intenzionato a chiari re definitivamente che in capo alle amministrazioni di riferimento corra una precisa responsabilità di pesare e valutare gli effetti con creti del provvedimento che si ha in animo di adottare prima della sua adozione. Ebbene, la formula è semplice: laddove il distanziometro che l’amministrazione abbia inten zione di adottare di fatto vieti in luogo di regolamentare, ecco che il provvedimento non va adottato e se adottato va annullato (CdS, sez. III, 10 febbraio 2016, n.578 e n. 579). Bisogna che si trovi il coraggio di chiarire detti aspetti, superando la barriera dell’imbarazzo e della mo rale, nella consapevolezza che dan do e continuando a dare una cattiva regolamentazione al comparto del gioco legale (nella sua interezza) si finisce per infliggere un danno al Paese. Più volte si è avuto modo di rappresentare che i danni generati da un distanziometro che espelle invece di regolamentare sono non solo su interessi individuali degli operatori del settore interessati, ma anche e direi soprattutto su interes si generali. Per quanto concerne gli interessi individuali, gli operatori possono lamentare danni in ter mini di lucro cessante del mancato guadagno per gli anni di attività che gli sono illegittimamente sottratti o di danno emergente per i costi di investimento, i costi fissi e variabili non abbattibili a seguito del provve dimento di chiusura. Il tutto senza considerare i rischi di fallimento che ne conseguono. Sul piano degli interessi collettivi, basti rammenta re che in gioco ci sono i pregiudizi da registrare per i livelli occupazio nali del singolo operatore colpito come dell’intero territorio ed il danno erariale da perdita di gettito erariale, oggi al centro dell’attenzio ne nazionale e locale per la forte cri si che interessa il Paese.
IL PROIBIZIONIMSO DEL GIOCO
Ma ancor va ricordato che il proibizionismo imposto dall’effetto espulsivo è idoneo a deterininare l’invasio ne del territorio da parte dell’offerta di gioco illegale da parte della criminalità organizzata, con conse guente lesione dell’ordine pubblico. Il tutto senza contare che agli utenti giocatori verrebbero quindi sommi nistrati prodotti di gioco da opera tori illegali senza che sia assicura to alcun tipo di controllo o tutela e verrebbero quindi vanificati gli sforzi di contenere il fenomeno del la gioco patologico con conseguente lesione del diritto alla salute e del risparmio, pure costituzionalmente protetti. Occorre coraggio, dunque, sapendo di operare per una giusta causa