VENEZIA, LA LUNA E LE SLOT (GIOCONEWS NOVEMBRE 2016)

E’ noto agli operatori del settore che nella sentenza 1016/2016 dell’8 settembre 2016, il Tar Veneto  abbia  annullato il  “provvedimento    amministrati­vo  ­ diffida  all’esercizio  di  attività di raccolta  scommesse  ( … )  adottato dal  Comune   di  Venezia­Direzione Commercio    e   Attività    Produtti­ ve  ­ Settore   Commercio   Servizio Commercio   Sportello  Impresa  3  U.O.C.  Somministrazione  Alimenti e  Bevande  e Attività  Ricettive  Ter­ raferma,  ( … )   con  il  quale  ( … )   [un operatore  delle  scommesse]  è  sta­ to  diffidato   ad  esercitare,  anche  a mezzo  del  proprio rappresentante,(…)  l’attività  di raccolta  scommesse ( …)  in difformità a quanto  disposto dall’art.  30  del  Regolamento  edi­ lizio”  ritenendo  quest’ultimo  non applicabile   all’attività  di  scommes­ se  (cfr.,  in  particolare,  Tar  Veneto sentenza  n.  1016/2016).  Tale  orien­tamento  volto  a  escludere  l’appli­ cazione dell’articolo 30 all’attività  di scommesse  è  stato poi ribadito  dal­ lo stesso Tar Veneto nella successiva sentenza n. 1084/2016 del 22 settem­ bre  2016,  sempre  in  accoglimento del  ricorso  promosso  da  un  eser­ cente delle scommesse avverso l’art.30   del  Regolamento   Edilizio   (cfr., in  particolare,  Tar Veneto  sentenza 1084/2016).  Prescindendo  qui  dalle motivazioni che  hanno   sorretto  le richiamate decisioni,  sulle  quali  se sarà necessario  potrà tornarsi,  deve però  rappresentarsi un  aspetto  che è certo. La disapplicazione predicata nelle  decisioni richiamate  andreb­ be  imposta non  tanto   per  quanto indicato,  quanto   piuttosto per un superiore   motivo    di   illegittimità del   distanziometro   in   questione e  non  solo  a  favore  del  comparto delle  scommesse  ma  anche  a favo­ re del comparto della distribuzione del  gioco  legale  attraverso  le  sale da gioco  ed attraverso  gli apparec­ chi  ex articolo   no del  Tulps.  Ciò per la  semplice  ragione  che  anche il distanziometro di Venezia risulta viziato da quell’Effetto Espulsivo  di cui ormai parliamo da anni.

LE CONSEGUENZE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Ed infatti, l’art. 30  del Regolamento  Edilizio  del  Comune di  Venezia   per  come   congegnato determina,  in  luogo  della  sia  pure dichiarata intenzione di regolamen­ tare,  un  divieto  assoluto  di  distri­ buzione  di  gioco  legale  sull’intero territorio  del  Comune   di  Venezia. L’effetto  espulsivo  che  ne  deriva  è idoneo a rappresentare in ogni caso un motivo  di annullamento  di ogni tipo atto amministrativo del Comu­ne volto ad impedire l’apertura o l’insediamento di realtà come quel­ le  descritte.  Anche per  il Comune di  Venezia,  infatti,   è  stata  operata una  perizia  come  quelle   descritte nel  testo  ‘La Questione Territoriale. Il Proibizionismo inflitto al gioco legale  dalla  normativa  locale’  edito da  Gn  Media.  E l’esito della  perizia si attesta sul  grado   di  interdizione già  denunziato per numerose altre realtà territoriali del  Paese.  Ciò di­ mostra ancora una volta,  potrebbe dirsi, l’effetto di completa chiusura, più che di ordinata regolamentazio­ ne, determinato dal precetto dell’ar­ticolo  30.

Ed è di tutta evidenza che tale esito non si sarebbe verificato se il  Comune  avesse  compiuto la  ne­ cessaria preventiva istruttoria: un’i­ struttoria imposta, da un lato, dai principi generali  della   formazione degli atti amministrativi e, dall’altro, dalla  recente e chiara giurispruden­ za che impone di prevedere quali effetti  concreti  possa   poi   deterrni­ nare  un provvedimento emanando, peraltro del tipo  distanziometro. Il  Consiglio   di   Stato,   infatti,   si   è dimostrato  intenzionato  a  chiari­ re  definitivamente che  in  capo  alle amministrazioni di  riferimento corra  una   precisa   responsabilità di  pesare   e valutare gli  effetti  con­ creti  del  provvedimento  che  si  ha in   animo  di  adottare  prima  della sua  adozione.  Ebbene, la formula è semplice: laddove il distanziometro che  l’amministrazione  abbia inten­ zione   di  adottare  di  fatto   vieti  in luogo  di regolamentare,  ecco  che  il provvedimento  non  va  adottato  e se  adottato va  annullato  (CdS,  sez. III,  10  febbraio  2016, n.578  e  n.  579). Bisogna  che  si  trovi  il coraggio  di chiarire  detti aspetti,  superando  la barriera dell’imbarazzo e della  mo­ rale,  nella  consapevolezza  che  dan­ do e continuando  a dare  una cattiva regolamentazione  al  comparto  del gioco  legale  (nella  sua  interezza)  si finisce   per infliggere un  danno  al Paese.  Più  volte si  è  avuto  modo di rappresentare che  i  danni generati da  un   distanziometro  che   espelle invece   di  regolamentare  sono  non solo   su  interessi  individuali  degli operatori del settore interessati, ma anche e direi soprattutto su interes­ si generali.  Per quanto concerne  gli interessi  individuali,   gli  operatori possono  lamentare  danni  in   ter­ mini di lucro  cessante  del mancato guadagno per gli anni di attività che gli  sono  illegittimamente  sottratti o di danno emergente per i costi di investimento, i costi fissi e variabili non abbattibili a seguito del provve­ dimento di chiusura.   Il tutto senza considerare   i  rischi  di  fallimento che  ne  conseguono.  Sul piano degli interessi collettivi, basti rammenta­ re  che  in  gioco  ci  sono  i pregiudizi da registrare per i livelli  occupazio­ nali del singolo operatore colpito come  dell’intero   territorio   ed   il danno erariale da perdita di gettito erariale, oggi al centro dell’attenzio­ ne nazionale e locale  per la forte cri­ si che interessa il Paese.

IL PROIBIZIONIMSO DEL GIOCO

Ma ancor va ricordato che il proibizio­nismo imposto dall’effetto  espulsi­vo è idoneo a deterininare l’invasio­ ne del territorio da parte dell’offerta di  gioco  illegale   da  parte della  cri­minalità organizzata, con conse­ guente lesione dell’ordine pubblico. Il tutto senza contare che agli utenti giocatori verrebbero quindi sommi­ nistrati prodotti di  gioco  da opera­ tori illegali   senza  che  sia  assicura­ to  alcun   tipo   di  controllo  o  tutela e verrebbero quindi vanificati gli sforzi di contenere il fenomeno del­ la gioco  patologico con conseguente lesione del  diritto alla  salute  e del risparmio, pure costituzionalmente protetti.  Occorre  coraggio, dunque, sapendo  di  operare  per una giusta causa

 

 

Download

 

 



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio