04 Dic UNA QUESTIONE DI TECNICA (Articolo Gioconews dicembre 2018)
Il Consiglio della Regione Puglia, a valle della seduta pubblica del 30 ottobre 2018, ha deliberato in merito alla legge regionale “Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3,della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43(Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologicoo Gap)”. Ciò è avvenuto dopo la relazione del presidente della III Commissione consiliare permanente (relatore consigliere Giuseppe Romano) che risulta pubblicata nel suo contenuto che riporto per la rilevanza del medesimo: “la legge regionale n. 43 del 13 dicembre 2013 in materia di “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)” stabilisce, all’art. 7 comma 3, che, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore (dicembre 2013 – dicembre 2018) tutte le licenze di pubblica sicurezza rilasciate prima della legge stessa decadano. Ciò significa che, a partire da dicembre, saranno sostanzialmente espulsi dal territorio regionale tutti gli apparecchi da intrattenimento (le cosiddette slot) e la raccolta delle scommesse su rete fisica. Tutto ciò comporterà notevoli ripercussioni sulla rete di raccolta in termini reddituali e occupazionali. Si ritiene pertanto necessario un intervento sulla legge regionale n. 43/2013 mirato a stabilire una proroga per la scadenza delle licenze di Pubblica Sicurezza. Nella seduta del 27.09.2018 il testo è stato discusso in Commissione ed è stata approvata all’unanimità una proroga alla data di emanazione del Testo Unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, previa delibera di recepimento adottata dalla Giunta regionale”. L’approvazione, avvenuta a larga maggioranza di voti (35 “sì” e 6 “no”), ha riguardato l’articolo “Proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43” dal seguente tenore: “Il termine stabilito dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)) è prorogato alla data di emanazione del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, previa deliberazione di recepimento adottata dalla Giunta regionale, e comunque di non oltre sei mesi”. Dalla lettura del provvedimento emerge a chiare lettere la piena consapevolezza del fatto che il distanziometro così come strutturato avrebbe comportato che, a partire da dicembre, sarebbero stati “sostanzialmente espulsi dal territorio regionale tutti gli apparecchi da intrattenimento (le cosiddette slot) e la raccolta delle scommesse su rete fisica”. Questa consapevolezza ha un valore molto importante perché dimostra di recepire le numerose richieste giunte dalle associazioni, dagli operatori del gioco e dai rispettivi lavoratori. Una valutazione come quella indicata nella relazione citata riguardante l’espulsione della sostanziale totalità delle realtà esistenti trova le basi in ormai noti studi peritali urbanistici che asseverano l’errore tecnico che vizia il distanziometro. Anche la Legge regionale Puglia 13/12/2013 n. 43, anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto di installazioni sull’intera area della Regione e non su parti di essa (anch’essa presenta quello che da tempo chiamiamo “effetto espulsivo”. In altre parole, per l’ampiezza del raggio di interdizione (500 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati, non vi sono vie o aree nella quasi totalità dei comuni della Regione in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito. Le verifiche tecniche che hanno riguardato il capoluogo Bari hanno rilevato che applicando quelle che vengono definite “distanze da luoghi sensibili”, di fatto si inibisce l’apertura sull’intero territorio comunale di nuove sale deputate ad ospitare il gioco legale. DISTANZIOMETRO E TUTELA CONSUMATORI – Dalla tavola della perizia emerge la magnitudo del problema, rilevando come la percentuale di territorio interdetto sia pari al 96,4 percento, adottando criteri prudenziali di valutazione. Ebbene è di tutta evidenza che se tale risultato vale per il capoluogo, e quindi per il più grande dei comuni della Regione interessata, l’effetto espulsivo determinato dalla Legge regionale risulta parimenti se non maggiormente radicato in ciascuna delle realtà comunali più contenute, come il Comune di Cutrofiano che qui interessa, e ciò per il semplice fatto che un raggio di divieto di 500 metri ha certamente un effetto interdittivo maggiormente coprente su superfici minori. Il peso di una decisione come quella della proroga si alleggerisce alla luce delle ormai acclarate valutazioni scientifiche sull’inidoneità dei distanziometri espulsivi a contrastare il disturbo da gioco d’azzardo e sul rischio che i medesimi vadano addirittura contro lo scopo delle norme istitutive. Censurare un distanziometro espulsivo, dunque, non equivale a penalizzare i consumatori, gli utenti. Censurare un distanziometro espulsivo significa invece fare la cosa giusta a tutela dei consumatori e degli utenti. E infatti si evita che il giocatore problematico e il giocatore patologico, assecondando la propria compulsività, percorrano chilometri e chilometri per raggiungere realtà fuori confine, dove con maggiore impeto e di nascosto possano rifugiarsi per sfogare ancor di più le proprie debolezze. Si evita poi che l’utente sociale, quello razionale, semplicemente cambi tipologia di gioco (per esempio accedendo alle offerte online). A ben vedere la decisione di prorogare viene presa dall’Amministrazione nel pieno potere di disporre autonomamente una verifica tecnica (preventiva solo per le realtà esistenti) delle conseguenze dell’applicazione in concreto dei distanziometri così come attualmente impostati. L’Amministrazione così, sempre autonomamente, potrà rendersi così conto sia del numero delle espulsioni delle realtà esistenti conseguente all’applicazione della norma oggetto di attenzione, sia dell’ampiezza delle zone residuali e della inidoneità delle medesime ad ospitare un’offerta di gioco legale adeguata. Quello che rileva è che la proroga non deve rappresentare un mero spostamento in avanti del problema ma che invece rappresenti lo strumento necessario per l’effettuazione delle giuste riflessioni tecniche preventive sull’applicazione in concreto della misura e dell’errore tecnico. In mancanza di un chiamiamolo ravvedimento operoso, si andrebbe certamente in contro alla cancellazione della sostanziale totalità dell’offerta pubblica e legale di gioco, si aprirebbero le porte all’offerta illegale, si incentiverebbe il proliferare di prodotti di gioco illegale di contrabbando, pericolosi e senza controllo. Non fermare il distanziometro espulsivo significherebbe far chiudere aziende del territorio sane e comportare il licenziamento di lavoratori che da anni svolgono per lo Stato funzioni di Incaricato di Pubblico Servizio nell’espletamento di attività per la distribuzione di prodotti controllati, per la raccolta di informazioni per il contrasto all’antiriciclaggio, per la tracciabilità dei flussi finanziari, per la raccolta di un gettito erariale unanimemente riconosciuto da emersione. La proroga come quella della Puglia per ora sta evitando quanto sopra e numerosi contenziosi, anche in considerazione del fatto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 108 del 22.03.2017 ha formalizzato di non potersi pronunciare sull’effetto espulsivo della Legge Puglia solo perché la questione non atteneva al thema decidendum di allora. Ma è evidente che gli operatori sono in attesa che uno dei numerosi giudici aditi decida di rimettere alla Corte la valutazione dell’illegittimità dell’effetto espulsivo. Per questo, ben vengano proroghe come quella della Puglia, e come quelle precedenti della Liguria, dell’Abruzzo e della Provincia di Trento. Ma che siano proroghe tecniche e non dilatorie che consentano di adottare provvedimenti tecnicamente consapevoli e ineccepibili, da un lato, e, capiamo, coraggiosi, dall’altro che mettano la parola fine a misure viziate da errori tecnici e che per questo, a differenza di quanto raccontato ai cittadini utenti, non contrastano il disturbo da gioco d’azzardo ma addirittura finiscono per incentivarlo.
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