UN NUOVO CORTOCIRCUITO IN GIURISPRUDENZA SUI DISTANZIOMETRI ESPULSIVI. LA FREDDA CRONACA RELATIVA AD ALTRI TRE PROVVEDIMENTI RAVVICINATI DI SEGNO POSSIBILMENTE OPPOSTO: UN SI’, UN NO, UN DEVO CAPIRE. IL TUTTO MENTRE IL BENE DELLA VITA DA TUTELARE, ANZI IN QUESTO CASO I BENI DELLA VITA DA TUTELARE (PERCHE’ SONO NUMEROSI), RESTANO IN SOFFERENZA E SENZA TUTELA – GERONIMO CARDIA (JAMMA SETTEMBRE 2021)

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Un nuovo corto circuito in giurisprudenza sui distanziometri espulsivi. La fredda cronaca relativa ad altri tre provvedimenti ravvicinati di segno possibilmente opposto: un sì, un no, un devo capire. Il tutto  mentre il bene della vita da tutelare, anzi in questo caso i beni della vita da tutelare (perché sono numerosi) restano in sofferenza e senza tutela

Mentre prosegue inesorabile l’ondata di revirement virtuosi da parte di enti del territorio finalmente consapevoli della dannosità dei distanziometri espulsivi, quantomeno per salvaguardare le realtà pre-esistenti e assicurare così un presidio pubblico, sicuro e di legalità, va fatta la cronaca dell’ennesimo corto circuito registrato in giurisprudenza con tre provvedimenti di segno opposto a pochi giorni l’uno dall’altro.
Il primo provvedimento è l’ordinanza cautelare del Tar Bolzano del 15/4/2021 n 47/2021 (Reg.Ric. 54/2021) con la quale è stato sospeso il provvedimento di decadenza della licenza di una sala AWP, disponendo la compensazione delle spese processuali. Nella motivazione si legge a chiare lettere il riferimento al problema dell’effetto espulsivo o di quella che viene definita marginalizzazione. In particolare, il provvedimento nella sua parte motivazionale precisa quanto segue: (i) “per quanto attiene all’accertamento della decadenza della licenza per sala giochi prot. n. 7.1/73.09/267608/16/GT dd. 05.05.2016, (…) il gravame introdotto in giudizio non sia privo di elementi di fumus boni iuris, in riferimento, in particolare, ai profili di doglianza concernenti il c.d. “effetto espulsivo” determinato dalla norma sul distanziometro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, decreti n. 2349/2019, n. 2350/2019 e n. 2351/2019, emanati nell’ambito del ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 1618/2019 della Sezione VI del Consiglio di Stato)”; (b) sussiste “il pregiudizio lamentato, atteso che l’esecuzione in parte qua dell’impugnato provvedimento comporta la chiusura della predetta sala”. Ebbene si tratta di una valutazione che si palesa sostanzialmente netta e che dichiara di posare le proprie fondamenta tra l’altro su precedenti pronunce del Consiglio di Stato Sezione VI.
Il secondo provvedimento, è l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 16/7/2021 n 3983/2021 (Reg.Ric. 4922/2021) con la quale, in riforma dell’ordinanza impugnata (proprio quella appena descritta), viene invece respinta l’istanza cautelare proposta in primo grado e viene prevista la condanna alle spese processuali. Nella motivazione non si affronta il tema dell’effetto espulsivo ma si richiama la norma presupposto di fatto oggetto di ricorso. In particolare, il provvedimento nella sua parte motivazionale precisa quanto segue: “ai sensi dell’art. art. 20, comma 4, della L.P. n. 10/2016 l’autorizzazione all’esercizio delle sale giochi ubicate, come quella gestita dalla Nihao s.r.l., entro la fascia di 300 mt da siti sensibili scadono automaticamente decorso il termine fissato dalla detta legge”. Il tutto senza considerare il fatto che, nei numerosi contenziosi che hanno (e stanno) interessando la vicenda, alla base della doglianza manifestata c’è proprio la norma richiamata il cui distanziometro è oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti e di valutazione da parte dei Giudici.
Il terzo provvedimento (non in ordine temporale), infine, è quello adottato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell’adunanza del 26/5/2021, reso nell’ambito dell’Affare 394/2020 con il quale viene sospesa la espressione del parere e vengono disposti gli incombenti istruttori che prevedono che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acquisisca dal Comune di Bologna “una dettagliata relazione tecnica, corredata da ogni pertinente documentazione, con la quale si chiarisca, anche in controdeduzione all’elaborato peritale prodotto dal ricorrente, se l’applicazione del divieto di esercizio di sale giochi e sale scommesse, in relazione ai luoghi sensibili mappati dal Comune e al limite distanziale previsto, comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel gravame; evidenziando, altresì, le aree del territorio comunale in cui la delocalizzazione, pur in presenza del richiamato divieto, è possibile, sia in termini di allocazione in edifici già esistenti sia in termini di allocazione in strutture da edificare, avendo, in particolare, cura di specificare le aree dove la delocalizzazione è possibile non essendovi preclusioni derivanti dalla vicinanza (entro 500 mt.) di luoghi sensibili”. Nella parte motivazionale del provvedimento si precisa quanto segue: (i) il ricorrente “evidenzia (…) che, ove la sala si trovasse al di sotto del limite di 500 metri, i provvedimenti avrebbero innegabile effetto “espulsivo” in quanto non sarebbe possibile procedere alla dislocazione nell’ambito del territorio comunale; ciò in considerazione della massiccia presenza dei luoghi sensibili, che si estendono anche a quelli situati nell’ambito territoriale di Comuni confinanti, nonché dell’esistenza di altri divieti e limitazioni di carattere urbanistico, connessi alla destinazione d’uso dei locali ed alla situazione generale del mercato immobiliare” (ii) il ricorrente altresì “allega (…) perizia tecnica del gennaio 2019, a dimostrazione del totale effetto espulsivo che le disposizioni regolamentari determinerebbero”.
Ecco la fredda cronaca relativa ad altri tre provvedimenti ravvicinati di segno possibilmente opposto: un si, un no, un devo capire. Il tutto mentre il bene della vita da tutelare anzi in questo caso i beni della vita da tutelare (perché sono numerosi) restano in sofferenza e senza tutela.
È di tutta evidenza che la questione territoriale che affligge il comparto del gioco pubblico in Italia da ormai dieci anni (è dal 2011 che si registrano i provvedimenti in concreto espulsivi) richiederebbe una soluzione. Questa non è una novità. E ciò è chiaro anche ai Governi ed al Legislatore di questi anni che tante volte hanno messo in campo l’attivazione dello strumento del riordino, senza tuttavia ancora arrivare a dama.
Anche la giurisprudenza potrebbe contribuire ad uscire dall’annoso stallo, magari cominciando ad evitare la stratificazione di ulteriori corto circuiti.

Geronimo Cardia



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