Un altro cortocircuito della giurisprudenza nelle argomentazioni sugli strumenti di contrasto al DGA: in effetti anche per gli apparecchi il distanziometro è “inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia. GERONIMO CARDIA, JAMMA – giugno 2024

Partendo da un altro caso in cui un Tar giustamente esclude le scommesse dall’applicazione del distanziometro riservato solo agli apparecchi, mettiamo in evidenza quanto nelle argomentazioni che si leggono nella sentenza, peraltro anche non necessarie visto che sarebbe bastato il riferimento dal dato letterale della norma che è inequivocabile, si rinvengano pregiudizi che sono fondati anche su percezioni distorte della struttura e della complessità del comparto del gioco pubblico. Anche per questo nel libro appena pubblicato con Giappichelli “Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali” cerchiamo di dare finalmente un quadro completo.

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Premessa

Di un caso analogo ce ne eravamo occupati a marzo in merito alla Sentenza del Consiglio di Stato 841/2024.   Questa volta la sentenza è della Sezione Terza del TAR Veneto n. 823/2024, emessa il 29/4/2024 e resa nel giudizio RG 349/2024 che correttamente ha concluso per la non applicazione alle sale scommesse del distanziometro della Regione Veneto riservato palesemente agli apparecchi.

Anche in questo caso la conclusione si palesa pienamente condivisibile, soprattutto se si considera la motivazione riferita al chiaro ed inequivocabile dato letterale della norma, l’art. 7, comma 2, della Legge Regionale n. 38/2019 che vieta la “collocazione di apparecchi per il gioco” e che all’art. 14, comma 2, lett. a) prevede le sanzioni

Il problema è che ancora una volta si registrano motivazioni ulteriori (quindi peraltro neanche necessarie ai fini del giudizio) che palesano superficiali e contraddittorie.

Nella sentenza si bolla un gioco come più insidioso di un altro “nell’ambito del fenomeno della ludopatia” sulla base di un convincimento di mera non implausibilità.

Ancora una volta (come fatto nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato in commento a marzo) la motivazione si appiattisce sul passaggio di una giurisprudenza risalente al 2017 secondo cui “[…]“non è implausibile ritenere che gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono “i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica” (cfr, in proposito, Consiglio di Stato, IV, n. 2957 del 2017).”

Al riguardo, se si vuole contribuire ad un sistema di contrasto al DGA occorre che si smetta di fare riferimento a mere deduzioni logiche al di fuori di chiari schemi scientifico sanitari.

E’ di tutta evidenza che un giudizio di “mera non implausibilità” su un tema sanitario sia altamente rischioso se formulato da parte di un non tecnico della stessa materia.

Ed ancora la giurisprudenza è chiara nel ricordare i principi per i quali le misure limitative adottate dalla politica dei territori debbano fondarsi su motivazioni precise dettagliate peraltro circostanziate al territorio di riferimento.

Nella sentenza si bolla come più pericolosa una sala VLT rispetto ad una sala scommesse, per la presenza dei terminali, e poi si conclude che per le scommesse sarebbe inutile un distanziometro perché le stesse sono comunque disponibili on line, dimenticando che lo stesso vale per i giochi distribuiti dagli apparecchi.

Nel passaggio successivo la sentenza richiama un’altra pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui “La differenza tra sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse, (…) è insita nella strumentazione offerta alla clientela, che per gli spazi VLT consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, laddove le sale scommesse offrono solo un luogo per raccogliere le “puntate” sugli eventi sportivi (…) (cfr, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 794 del 2024)..

Quindi, quello che viene sostenuto è che per individuare il livello di pericolosità di un gioco occorre misurare l’eventuale mediazione di una persona tra l’utente ed il prodotto di gioco.

Ora al di là del fatto anche nelle sale Vlt, che pure mettono a disposizione locali, è presente personale specializzato, vi sono le stesse norme di contrasto al DGA, quello che più rileva è il passaggio successivo, laddove viene richiamato un altro passaggio della medesima sentenza.

In questo passaggio si precisa che “La raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line. Di talché, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, in quanto tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.

Ed è di tuta evidenza che emergono due aspetti: da un lato, una grande verità e, dall’altro, un grandissimo errore.

La grande verità.

La grande verità dell’osservazione è che il distanziometro per le scommesse è totalmente inutile anche per quanto ivi riferito in merito al fatto che gli stessi prodotti di gioco sono distribuiti anche on line.

Per cui, per contrastare il disturbo da gioco d’azzardo occorrono misure coordinate che tengano conto della complessità del settore.

Il grandissimo errore

Il grandissimo errore dell’osservazione è quello di giungere alla conclusione di inutilità del distanziometro solo per le scommesse, ignorando che anche gli stessi prodotti degli apparecchi sono distribuiti a loro volta on line e che anche per gli apparecchi, dunque, il distanziometro, i distanziometri sono inutili.

Conclusioni

Ancora una volta emerge un cortocircuito che lascia trasparire la permanenza di pregiudizi che non consentono di innescare quei meccanismi di ricerca della conoscenza che invece aiuterebbero tanto a risolvere i problemi del gioco pubblico.

L’operazione editoriale della pubblicazione del libro con Giappichelli ha anche questo obiettivo, quello di fornire un quadro completo non solo delle contraddizioni emerse negli anni (nell’ambito legislativo, governativo, giudiziario e non solo) e che come si vede tuttora emergono ma anche dei possibili strumenti per addivenire ad un equilibrato e consapevole approccio ai diversi temi che riguardano il comparto.

Geronimo Cardia



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