15 Mar Il teorema del proibizionismo (GiocoNews Marzo 2016)
Lo abbiamo detto e scritto già qualche anno fa; oltre ad averlo rappresen tato in tutte le sedi e nei vari ricorsi prodotti dagli operatori del gioco legale. Il distanziometro antigiocolegale figlio della produzione normativa territoriale (dei comuni, delle Regioni e delle Province autonome) non regolamenta la distribuzione del gioco, ma istituisce un vero e proprio proibizio nismo in chiaro contrasto con la norma tiva nazionale. Spesso le repliche hanno sostenuto che non vi fosse un effetto proibizionistico, perché la normativa, secondo alcune ricostruzioni, trovereb be applicazione solo riguardo alle nuove realtà e non anche a quelle preesistenti. E vane, nei fatti, sono state sinora le de nunzie quando si diceva che: alle realtà aziendali preesistenti i comuni hanno dato un’autorizzazione quinquennale; alla scadenza dell’autorizzazione quin quennale è necessario passare per le forche caudine della verifica dei distan ziometri; i distanziometri non risparmia no neanche una via di ciascun territorio afflitto; a tutte le richieste di rinnovo di tutte le realtà preesistenti verrà risposto che l’istante si trova in luogo proibito; anche volendo spostarsi (con tutto quello che costerebbe peraltro), all’istante non toccherebbe neanche un centimetro di suolo ove potersi installare senza violare il distanziometro di riferimento. Ed ecco che in cinque mosse il teorema proibizionista risulta completato ed il gioco legale espulso.
Oggi il caso di Bolzano, tra i territori che per primi hanno insediato i distanzio metri, consente di dire che tale teorema non solo è completato, ma è anche pro vato e ben funzionante. Vediamo perché. La normativa della Provincia e quella annunciata dal Comune di Bolzano, an ziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco (e, dunque, anziché individuare aree circoscritte di divieto di distribuzione come annunciato nei prov vedimenti stessi) di fatto ed in realtà de termina il divieto assoluto sull’intera area del comune e non su parti di essa. Infatti, per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e per la numerosità dei luo ghi sensibili individuati, non vi è alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata l’attività del gioco lecito, come risulta da perizie redatte dagli operatori legali. In particolare, la percentuale di territorio comunale interdetto viene in dividuata nel 99,67%, addirittura adottan do criteri prudenziali di valutazione. Ciò accade dal 2012(con effetti fatti retroagire al 2011). E in questi anni a nessuna nuova realtà di operatori è stato consentito di aprire. A quelli preesistenti, invece, è stata concessa un’autorizzazione quinquenna le che risale al 1/1/2011. Allo scadere del quinquennio, il 31/12/2015, che invece è di questi giorni, le realtà preesistenti si stan no vedendo recapitare dei provvedimenti di avvio del procedimento di decadenza per violazione del distanziometro.
E ciò vale per la totalità degli operatori super stiti. Perché nessuno di essi può dimostrare di trovarsi in un’area consentita dal distanziometro. Tutti sono, quindi, chia mati a chiudere e nessuno potrà spostarsi o aprire in altre vie della città perché tutte le vie o aree della città risultano vietate. Ma quali le conseguenze del teorema già tangibili sul territorio di Bolzano? La ri sposta è semplice. Certamente il crollo a zero del gettito erariale. Ed infatti le im poste specifiche sul gioco sono dovute in misura percentuale rispetto ai volumi e le imposte sul reddito sono calcolate sui risultati di operatori chiusi. Va poi visto con preoccupazione il consolidamento dell’offerta illegale. È ormai chiaro a tutti che ogni tempo o spazio sottratto all’of ferta legale di gioco è tempo e spazio messo a disposizione della divulgazione illegale per soddisfare una domanda di gioco che comunque esiste. Allo stesso tempo è chiaro altresì che a nulla vale prevedere provvedimenti che proibisca no prodotti già vietati e comunque già diffusi quali i cosiddetti surrogati delle slot, perché l’illegalità nel gioco trova la sua origine primaria nel proibizionismo). E da ultimo, non certo in ordine di importanza, va valutata con attenzione l’esposizione dei giocatori a più rilevanti rischi di ludopatia, che proprio agli stessi enti territoriali sta a cuore. La divulgazione dell’offerta illegale, infatti, comporta la messa a disposizione di prodotti di gioco illegali. Cioè prodotti senza regole e senza controlli e come tali potenzialmente idonei a determinare un aggravamento ulteriore del fenomeno. Venendo poi al punto di vista del legislatore, ci si accorge che anche la legge nazionale è contro il proibizionismo. E ci si limita a ricordare il più recente dei tentativi: la legge di sta bilità 2016 che prevede una regolamen tazione da condividere col territorio che sia ordinata, legittima, omogenea, ma so prattutto vera (nel senso che regolamenti e non vieti), attraverso lo strumento della Conferenza unificata. La giurisprudenza a sua volta comincia a dare segnali di in sofferenza innanzi al problema del proibizionismo generato dai distanziometri. Viene da chiedersi allora, perché tardare nella soluzione del problema?