28 Mar TANTE VLT, UNA CONCESSIONE (GIOCONEWS MARZO 2011)
Si è fatto un gran parlare in questi giorni del cosiddetto Principio dell’Univocità. Ovvero di quel principio se condo cui in ogni sala debbano essere presenti Vlt(1) appartenenti ad uno o più sistemi di gioco che facciano riferimento a non più di un Concessionario(2). Il Principio dell’Univocità che, dunque, in qualche misur a lega ad un Ambien t e Dedicato(3) un solo Concessionario ed il proprio Sistema di Gioco(4), chiarito con la circolare Aams del 30.11.2010, è stato oggetto di critiche da parte di alcuni per l’asserita presenza di un problema di limitazione della libertà di concorrenza e di un problema di carenza di previsione normativa.
Avvicinandosi ai tmi posti a difesa del contenuto e del senso del Principio si scorge la convinzione che in realtà non vi sia una limitazione della libertà di concorrenza, che si tratta di una misura che risponde ad es igenze di natura te cnica proprie delle Vlt, di una misura con cui è stata assicurata la tutela di interessi anche superiori, quali l’affidamento del giocatore e l’ordine pubblico, e che le norme di riferimento delle Vlt la presuppongano inequivocabilmente. Sulla mancanza di una limitazione della libertà di concorrenza s’è detto che: (i) i Concessionari, non essendo produttori di giochi, sono in grado di stipulare più accordi con più fornitori e , dunque , di offrire una pluralità di giochi alle sale interessate; (ii) la concorrenza tra i Concessionari per l’allestimento delle salenon può ritenersi esclusa ma semplicemente anticipata al momento della sele- zione e della sottoscrizione del relativo contratto da parte dei titolari delle sale. Sempre a difesa del Principio s’è sostenuto che le esigenze di natura tecnica che legittimano la presenza del medesimo trovano origine in una serie di aspetti della normativa riservata alle VLT. Si pensi prima di tutto al regime delle comunicazioni che ciascun Concessionario è tenuto ad effettuare con riferimento a ciascuna sala(5). Ebbene, gli importi relativi alle sale non possono essere comunicati congiuntamente da due (o più) concessionari conviventi, atteso che i sistemi dei medesimi non sono tecnicamente concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro.
Ma c’è di più. Tra le norme di spicco riser- vate alle Vlt vanno ricordate quelle relati- ve ai premi erogabili che sono di importi veramente rilevanti come quelli assicurati con i Jackpot(6). Ebbene, v’è una norma fondamentale che pone un limite invalica- bile e centrale per la stabilità del sistema: l’articolo 7, comma 2, del D.D. 22.01.2010 prevede che “L’importo massimo del jack- pot relativo a ciascuna sala è pari a euro 100 . 000 , 00”. E’ chiaro che sarebbe impossibile da un punto di vista tecnico per due o più Concessionari conviventi assicurare il rispetto di detto limite posto che, come detto, i sistemi dei medesimi non sono tecnicamen te concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro. Peraltro, è bene rammentare che gli sconfinamenti dei limiti alla erogazione dei premi costituiscono violazione sanzio- nata in modo rilevante dall’ordinamento di settore (7). S ’è precisato , altresì, che il Principio dell’Univocità risponde poi ad esigenze superiori. E la mente torna al Jackpot ed all’esigenza di misurare con precisione e trasparenza assoluta l’utilizzo del medesimo: esso da solo è ritenuto idoneo a costituire un elemento determinante nella scelta operata dagli utenti-giocatori di gio- c a r e c on il sis t ema di gioc o di un Concessionario piuttosto che di un altro (in quanto esistono Jackpot di sistema), ovvero di entrare in una sala piuttosto che in un’altra (in quanto, come detto, esistono Jackpot di sala). Ed in situazioni così delicate è necessario assicurare che nella stessa sala non vi sia commistione delle offerte di gioco (delle offerte di Jackpot), per evitare di ledere un principio che è alla base della stabilità del sistema, noto come il principio dell’affidamento del giocatore (in questo caso di entrare o no in una sala in cui si partecipa a questa o a quella vincita, di questo o quel concessionario).
Le norme richiamate sin ora da sole evidenziano in maniera chiara che l’intero sistema regolamentare VLT sia concepito attorno al Principio dell’Univocità e che, dunque, lo prevedano. Ma non sono le sole . Basti rammentare: (i) il potere regolamentare conferito ad Aams con il D.D. 22.01.2010, emesso in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera l) del D.L. 28.04.2009 (8); (ii) le definizioni di “sala”, “sistema di sala”, “sistema gioco” e “specifiche del sistema di gioco” contenute nell’ar t. 2, comma 1 del D. D. 22 .0 1.20 10 consentono di mettere in chiaro che nel certificare la bontà dei sistemi di un Concessionario per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, Aams sia tenuta ad effettuare una verifica che non può prescindere dalla specifica sala indicata; (iii) il fatto che per le sale VLT il legislatore abbia previsto la licenza cosiddetta ex art. 88 Tulps di compete nza delle Questure che nel presidiare la tutela dell’ordine pubblico verificano la sorvegliabilità (di un locale) ma soprattutto i requisiti soggetti- vi di un istante che abbia ricevuto incarico da un Concessionario(9).
A ciò si aggiunga che non sembra possibi- le applicare un principio di analogia con la casistica di altri giochi, quali in particola re gli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) Tulps (le cosiddette AWP) che invece s e mbrano t o llerar e la pr e s enz a di più Concessionari nei medesimi ambienti. Ed infatti, basti qui solo richiamare le macro- scopiche differenze tra i due sistemi di gioco, delle Awp, da un lato, e delle VLT, dall’altro(10). A tal proposito, si pensi solo che le Vlt, per come sono concepite, non possono essere installate negli esercizi in cui sono installate le Awp. Ciò detto, va rammentato che il Principio dell’Univocità, chiarito nella circolare richiamata in apertura, è stato sottoposto all’attenzione del Giudice Amministrativo che, tuttavia, ha ritenuto di non concedere la sospensiva del provvedimento impugnato richiesta dai ricorrenti e, pertanto, allo stato deve ritenersi intatto ed applicabile.
Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento