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Sapar cita il ricorso accolto dal Tar di Bolzano, dell'avv. Geronimo Cardia , contro la chiusura di due sale gioco del capoluogo, per il profilo di incostituzionalità dell’effetto espulsivo provocato dall’errore tecnico che vizia il distanziometro.   Il distanziometro, insieme con le norme che caratterizzano l’utilizzo di questo sistema di forte limitazione per le sale da gioco pubbliche, potrebbe essere incostituzionale. Il primo cambio di rotta sul contrastato oggetto di roventi polemiche e di enormi contraddizioni in relazione alla mai accertata validità di uno strumento “dissuasivo” o di “deterrenza” per le ludopatie (bollato per la sua inutilità nell’ambito di studi di settore), è  diventato materia di approfondimento da parte del Tar di Bolzano il quale un primo segnale lo aveva dato nei mesi scorsi rinviando nel merito la discussione di alcuni ricorsi e affidando ogni decisione al Consiglio di Stato. IL PROFILO DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL DISTANZIOMETRO, SOLLEVATO DA UN LEGALE CHE SI OCCUPA DI REGOLAMENTI SUI GIOCHI,  SCATURISCE SULLA BASE DI NUMEROSI RICORSI NEI QUALI PIÙ VOLTE SONO STATI EVIDENZIATI ELEMENTI DI ILLEGITTIMITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA PROVINCIALE VIGENTE. Sebbene il caso specifico riguardi Bolzano, le organizzazioni di settore sono più volte intervenute nel merito dell’argomento allargando il campo anche a quelle regioni ove il gioco di stato è normato da leggi emanate dai governi locali che hanno introdotto l’uso del distanziometro dai luoghi sensibili. Nonostante il tema susciti forti perplessità in termini di validità e di efficacia, il provvedimento in sé produce un forte effetto limitativo della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione. L’effetto sarebbe la conseguente estromissione del gioco legale dal territorio e l’impedimento ad esercitare una attività economica con forti limitazioni per la libertà d’impresa. Vi è di più poiché nei ricorsi presentati, i profili di incostituzionalità riguardano anche gli artt. 32 e 47 in materia di tutela dellasalute e di tutela...

Il legale Geronimo Cardia, autore dei ricorsi accolti dal Tar di Bolzano, evidenzia l'importanza della pronuncia. Una duplice pronuncia importante e particolarmente significativa quella emanata dal Tribunale amministrativo di Bolzano che ha disposto, in sede cautelare, le riaperture di due sale per i profili di incostituzionalità dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo. Come evidenziato il legale Geronimo Cardia, autore dei ricorsi: "Il Tar Bolzano per la prima volta si è spinto ad affermare che per le suddette doglianze 'il gravame non sia privo di elementi di fumus boni iuris in particolare in relazione ai prospettati profili d’incostituzionalità della norma sul distanziometro invocata nel provvedimento impugnato'. Inoltre, non ha escluso ad un primo esame i profili di incostituzionalità dell’effetto espulsivo provocato dall’errore tecnico che vizia il distanziometro provinciale che, nella sua applicazione concreta, determina l’espulsione del gioco pubblico dalla sostanziale totalità del territorio. I FATTI - In particolare, con le ordinanze n.1/2019 e n.4/2019 il Tar Bolzano ha accolto in sede cautelare i ricorsi patrocinati dall’avvocato Cardia avverso due provvedimenti di chiusura di sale da gioco notificati dal Comune di Bolzano per il mancato rispetto del distanziometro di cui all’articolo 5 bis della Legge Provinciale 13/1992. Il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento le istanze cautelari per l’effettiva sussistenza del requisito del periculum, riconoscendo l’irreparabilità dei danni derivanti dalla chiusura delle sale. L’udienza per la trattazione del merito dei ricorsi è stata fissata al 9 ottobre 2019. [vc_separator type='transparent' position='center' color='' thickness='4' up='4' down='4'] [maxbutton id="1" url="https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0c355b7a-2ea0-40af-b8c6-6805cb83edca" ]...

A Bolzano il Tar accoglie il ricorso seguito dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia contro la chiusura di due sale giochi, disponendone in sede cautelare, la riapertura delle medesime per i profili di incostituzionalità dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo....

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