Slot, TAR Bolzano boccia provvedimenti espulsivi del gioco. Avv. Cardia: “Nelle more dei giudizi le sale continuano a rimanere in esercizio”

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Slot, TAR Bolzano boccia provvedimenti espulsivi del gioco. Avv. Cardia: “Nelle more dei giudizi le sale continuano a rimanere in esercizio”

Jamma, 12 novembre 2021

Come anticipato ieri da Jamma il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, con ordinanza, si è pronunciato sul ricorso proposto da un operatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia (nella foto), contro il Comune di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento avente ad oggetto “accertamento della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT … con ordine di restituire la licenza e chiudere la Sala entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento”.

Il TAR Bolzano ha respinto l’istanza di modifica dell’ordinanza cautelare n. 4/2019, proposta dal Comune di Bolzano ai sensi dell’art. 58 c.p.a..

“Con questa ordinanza – commenta l’avvocato Cardia – il TAR Bolzano ha accolto la nostra richiesta di non accettare la nuova domanda del Comune di Bolzano di cancellare le precedenti ordinanze cautelari di riapertura concesse all’inizio al momento della presentazione dei ricorsi contro il distanziometro espulsivo. Nelle more dei giudizi le sale dunque continuano a rimanere in esercizio”.

Nell’ordinanza si legge: «Considerato che:

con ordinanza cautelare n. 4/2019, pubblicata il 9 gennaio 2019, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato, ritenendo il ricorso non del tutto sprovvisto di fumus boni iuris e riconoscendo la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, “atteso che l’esecuzione del provvedimento impugnato comporta la chiusura della sala dedicata”;

il Comune di Bolzano non ha proposto appello al Consiglio di Stato contro la suddetta ordinanza;

con istanza depositata l’11 ottobre 2021 il Comune di Bolzano ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la modifica del citato provvedimento cautelare n. 4/2019, motivata, da un lato, dalla circostanza di fatto della nuova apertura di sale giochi nel Comune di Bolzano, che dimostrerebbe l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale da mettere in relazione con la legge provinciale n. 13 del 1992 e, dall’altro lato, dal nuovo orientamento del Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari, avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019 della Sez. VI del Consiglio di Stato;

ai sensi dell’art. 58 c.p.a., “le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”;

le circostanze fattuali sopravvenute successivamente al primo provvedimento cautelare, secondo la giurisprudenza, “devono influire sul rapporto amministrativo inciso dagli atti censurati in giudizio, determinando un mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le pari e su cui ha statuito il giudice” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza n. 4458 pubblicata il 27 agosto 2021);

nel caso di specie la circostanza delle “nuove aperture” di sale giochi rilevata dalla difesa comunale – a prescindere dal fatto che era già stata fatta valere nell’atto di costituzione depositato il 4 gennaio 2019 (cfr. pagg. 14 e 15) e, quindi, già stata presa in considerazione dal Collegio nell’ordinanza cautelare originaria – non influisce sul rapporto amministrativo inciso dal provvedimento impugnato, né produce alcun mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le parti e su cui ha già statuito il Collegio;

il dedotto mutamento dell’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato nella materia in esame non rientra in alcuna delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 58 c.p.a., non potendo in ogni caso l’istanza di modifica avere per oggetto nuove e diverse valutazioni giuridiche sull’affare già delibato dal Collegio;».



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