14 Apr Slot e gestori, dall’antiriciclaggio alla “distinta”: le ultime novità legali e contabili (AgiproNews Aprile 2014)
ROMA – Lavorare in maniera precisa e professionale è un dovere per i soggetti che operano nel settore del gioco lecito, anche alla luce delle norme antiriciclaggio che interessano il comparto. “La normativa è complessa e, per avere una organizzazione inattaccabile, si deve lavorare molto e bene – ha ricordato Geronimo Cardia, avvocato e commercialista revisore contabile, nel corso del convegno organizzato a Roma da Astro – E’ fondamentale la coesione ed è necessario registrare tutti i soggetti e le aziende con cui si lavora. Si devono identificare bene i giocatori e solo in quel momento si deve pagare. Il cuore dell’attività dell’antiriciclaggio è l’identificazione del soggetto – ha detto ancora Cardia – non si tratta di fare gli sceriffi, ma di rispondere a precise direttive di legge. Ci vuole un cambio di mentalità, pensare di essere dei precursori anche in ambito di pagamenti e gestione dei flussi”. Secondo Cardia si potrebbe passare a un pagamento gestore-esercente tramite bonifico, invece che contestualmente allo “scassettamento”, per garantire una maggiore tracciabilità dei dati.
Nella contabilizzazione degli incassi diventa dunque sempre più importante la “distinta”, il nuovo tipo di documento che il gestore compila quando raccoglie il denaro dalle slot. E’ quanto ha sottolineato Marco Minoccheri, commercialista e revisore contabile del Centro studi As.Tro, che ha fornito alcune precisazioni sulle modalità operative. “La distinta – compilata dal gestore anche in collaborazione dell’esercente – dovrà riportare l’effettiva ripartizione delle somme percepite da ognuno degli attori della filiera e trasmessa al concessionario, come ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate, si dovrà abbandonare la vecchia procedura di contabilizzazione, ormai non è più adeguata”.
In materia di prassi e pronunce giurisprudenziali relative al settore del gioco è intervenuto, poi, Paolo Petrangeli, dottore commercialista revisore contabile e membro della Commissione “Fiscalità degli IAS” dell’ordine dei commercialisti. “I giudici comunitari hanno affermato che il rapporto tra il soggetto che esercita un’attività di raccolta di scommesse, esente da Iva, e il soggetto operante tale attività in nome proprio, ma per conto del primo, è anch’esso esente da imposta. Pertanto, la commissione percepita da quest’ultimo rientra nel regime di esenzione Iva”. “L’Agenzia delle Entrate – ha ricordato – si è espressa, su domanda di Astro, sull’esonero parziale dalla comunicazione prevista dallo spesometro e sul trattamento ai fini Iva e imposte dirette dei 100 euro dovuti all’Agenzia per ogni apparecchio Awp”.