12 Mar UNA SLOT FUORI DAL COMUNE (GIOCONEWS MARZO 2011)
Il numero crescente di provvedimenti di Comuni sulle misure limitative dell’uso di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, lettera a), del Tulps, le cosiddette news slot, impone di fermarsi a riflettere sull’argomento. Sono molti, infatti, i Sindaci che stanno decidendo di ricorrere ad ordinanze e regolamenti per limitare: (i) gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi(1); (ii) gli orari durante i quali le slot possono essere tenute in funzione dai titolari di esercizi e di esercizi commerciali (come bar, ristoranti, centri commerciali, ecc.) (2); (iii) lo svolgimento dell’attività all’interno di determinate aree comunali(3); (iv) lo svolgimento dell’attività nelle vicinanze di determinati luoghi di aggregazione(4). E le motivazioni che vengono illustrate nei provvedimenti sono spesso diverse: (i) per contrastare l’insorgere di fenomeni di dipendenza dal gioco, la cosiddetta ludopa- tia(5); (ii) per proteggere le fasce deboli della popolazione da un’attrattiva ritenuta pericolosa(6); (iii) per tutelare il decoro artistico e architettonico della città e salva- guardare la quiete e la sicurezza pubblica(7). E via dicendo.
Va subito fatta una premessa di carattere generale. Le iniziative dei Comuni hanno un impatto diretto su tutti gli operatori del settore del gioco lecito , siano e s si i Concessionari di Stato, o i terzi incaricati della raccolta gestori o esercenti: (i) da un lato, le limitazioni di orario rappresentano un motivo di contenimento di raccolta e dunque di fatturato; (ii) dall’altro, gli ostacoli all’apertura delle sale in predefinite aree o in base a criteri di distanza limitano l’offerta del gioco sul territorio determinando ingiustificate concentrazioni di offerta nelle aree consentite con conseguenti ulteriori cali di raccolta e di fattura- to. I cali di fatturato determinano le note conseguenze sulla copertura delle spese di gestione e sugli investimenti effettuati per l’allestimento delle sale, per l’acquisto delle slot, per la contrattualizzazione dei punti. C’è addirittura, poi, chi sostiene che sotto un altro profilo inevitabilmente ed involon- tariamente le iniziative dei Comuni possano in qualche misura favorire, si passi la sintesi, il “gioco illegale” che probabilmente si sentirà autorizzato a colmare il vuoto dell’offerta di “gioco lecito”.
Ma restando nell’ambito che più ci sta a cuore , è chiaro che gli interventi dei Sindaci abbiano scatenato un dibattito tra gli operatori del settore “gioco lecito”, sen- sibili sia ai pregiudizi economici (e si badi bene, l’industria del gioco oggi è fonte di lavo ro per un numero ve ramente consistente di dipendenti), sia all’assicurazione che sul territorio non si dia spazio alla con- correnza di offerta di “gioco illegale”. Detto questo, la scelta che facciamo in questa sede è quella di prescindere da valutazioni di carattere più generale quali il possi- bile impatto negativo sull’erario (e non scopriamo nulla se alla minore raccolta sopra descritta consegue una un’inevitabile proporzionale diminuzione di gettito in termini di Preu) ovvero quale la verifica della del fatto se le iniziative comunali più efficacemente sostituibili con altre misure o meno. Sono circostanze, queste, che meritano un approfondimento a parte.
L’intento è quello di affrontare il dibattito avendo cura di focalizzarne i profili strettamente tecnici. Così facendo ci si accorge che il tutto ruota attorno alla verifica della sussistenza, o meno, della competenza dei Comuni a legiferare in materia di slot, ai limiti di intervento dei medesimi e alla legittimità degli strumenti utilizzati. E ciò, soprattutto, tenendo sempre presente un aspetto cruciale del mondo del “gioco lecito”: il settore, la sua disciplina, le modalità e i limiti di esercizio sono attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato (non di un ente territoriale, quale un Comune) che opera attraverso provvedimenti normativi di fonte parlamentare o delegati (e non con meri provvedimenti amministrativi).
Lo spirito del legislatore che ha posto questa esclusiva in capo allo Stato è chiaro: così offerto il gioco è “gioco lecito”, è un gioco che non fa male all’utente perché vie- ne offerto in modo controllato e responsabile. La ricetta scelta non è il divieto, ma la regolamentazione e la verifica del rispetto delle regole. In questo quadro si inserisco- no la salvaguardia del giocatore e la lotta alla ludopatia. Si tratta di obiettivi dello Stato legislatore, che, quale unico responsabile del gioco pubblico lecito, ha dettato al riguardo specifiche disposizioni(8) e si prepara, così come stabilito dalla recente Legge di Stabilità, ad emanare linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conse- guente a gioco compulsivo.
Viceversa, gli interventi dei Comuni e, in particolare dei sindaci, è bene rimangano limitati alle competenze affidate loro dalla legge (9). Ed il punto è che tra queste com- petenze non rientrerebbero quelle inerenti al contrasto della ludopatia o tutela delle fasce più deboli attraverso la disciplina dei limiti degli orari d’ us o delle slo t , delle modalità di installazione, dei limiti alla possibilità di aprire nuove sale giochi all’inter- no di determinate aree ovvero di svolgere l’attività nelle vicinanze di luoghi di aggre- gazione. E’ su tale rilievi che molti tribunali amministrativi stanno prendendo coscienza del tema accogliendo le richieste degli opera- tori del settore di sospensione o annulla- mento di ordinanze sindacali e regolamenti comunali sui limiti all’esercizio del gioco tramite slot. Si citano, tra tutti, le sorti delle ordinanze del Comune di Forio annullate dal Tar Campania (10), del Comune di Bastia Umbra, sospesa dal Ta r Umbria ( 11 ) e del Comune di St re s a (ce s s a ta dal sindaco dopo le impugnazioni innanzi al Tar Piemonte) (12).
Per completare il quadro, tra i Comuni che al momen to presen tano provvedimenti limitativi dell’utilizzo delle slot figurano i seguenti: (i) il Comune di Settimo Torinese il cui Sindaco, in data 7 febbraio 2011, ha emanato un’ordinanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (ii) il Comune di Firenze che, in data 4 febbraio 2011, ha pubblicato il Regolamento per le Sale Giochi (approvato in data 10.01.2011) con cui, superando le precedenti ordinanze sindacali, ha disciplinato compiutamente la materia fissando dei limiti particolarmente stringenti per l’apertura delle Sale Giochi vietate in tutto il centro storico e nelle vici- nanz a di s c uole, luoghi di culto, s e di di associazioni, abitazioni o loro pertinenze; (iii) il Comune di Bologna che, in data 2 feb- braio 2011, ha pubblicato il Regolamento di Polizia Urbana con cui ha fissato stringenti limiti per l’apertura di Sale Giochi vietandole nelle vicinanze di scuole, sedi di associazioni, altre sale giochi, abitazioni o loro pertinenze; (iv) il Comune di Collegno che, in data 16 dicembre 2010, ha deliberato un Regolamento (pubblicato in data 28 dicem- bre 2010) con cui ha stabilito limiti al posi- zionamento degli apparecchi ed all’orario di funzionamento degli stessi; (v) il Comune di Verbania che, in data 21 aprile 2009, ha effettuato modifiche al Regolamento adot- tato in materia già nel 2005, con le quali sono stabiliti limiti all’orario di funziona- mento degli apparecchi ed al posizionamento degli stessi; ( v i) il C o mune di Sanremo che ha emanato un Regolamento per limitare gli orari di funzionamento delle slot che potrebbe avere impatto sulla questione degli ambienti dedicati dato il riferi- mento alle limitazioni per le VLT; (vii) il Comune di Bolzano il cui Sindaco ha annunciato che emanerà a breve un’ordinanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; (viii) il Comune di Imola il cui Sindaco ha espresso l’intenzione di emanare a breve provvedimenti per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi ed il posizionamento degli stessi; (ix) il Comune di Cremona considerato che alcuni esponenti delle forze politiche hanno rappresentato l’intenzione di richiedere l’emanazione di provvedimenti urgenti con cui limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi ed il posizionamento degli stessi.
Ebbene, per concludere se mbra pote rs i affermare che non sia escluso che laddove si proc eda c on l’impugnazione di de t t i provvedimenti o di altri analoghi si giunga a sospensioni o ad annullamenti come quelli già conseguiti e richiamati.
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