09 Giu SLOT E COMUNI IL REGOLAMENTO DEI CONTI (GIOCONEWS GIUGNO 2014)
Regolamenti antislot: il Consiglio di Stato attende la decisione della Corte Costituzionale sulla competenza dei Comuni, in assenza di una legge regionale di copertura.
Accogliendo il primo motivo dell’operatore resistente, il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso il giudizio sul ricorso presentato dal Comune di Vicenza per la riforma della sentenza del Tar Veneto che aveva annullato il provvedimento antislot adottato dal Comune stesso.
Al Collegio era stato esplicitamente richiesto di valutare preventivamente la ricorrenza dei presupposti della sospensione del giudizio in attesa delle valutazioni della Corte ed in seconda battuta la portata del dimostrato effetto espulsivo determinato dal provvedimento impugnato. A seguito dell’udienza, durante la quale si è ribadita la richiesta così formulata, il Collegio ha ritenuto di pronunziarsi come detto, sospendendo il processo in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità sollevata dal Tar Piemonte relativamente all’art. 50 comma 7 del TUEL, nella parte in cui non conferisce ai Comuni il potere regolamentare in materia di giochi (cfr., in particolare, due ordinanze del Tar Piemonte n. 200 del 14 febbraio 2013 e n. 990 del 18 settembre 2012 con le quali è stata sollevata la questione).
Peraltro, a medesima conclusione (sospensione del processo ex art. 79, comma 1, del codice proc.amm. e dell’art. 295 del c.p.c.) era già pervenuto il medesimo Consiglio di Stato in giudizio analogo (cfr., in particolare, ordinanza del Consiglio di Stato n. 6404/2012 del 13 dicembre 2012).
Nel caso in esame è stato messo in evidenza che anche il Regolamento adottato dal Comune di Vicenza – che impone limiti territoriali di apertura di locali di gioco e di uso degli apparecchi e attribuisce al Sindaco il potere di limitare gli orari di apertura e di utilizzo dei medesimi – è stato adottato, come si legge nella delibera del Consiglio comunale, “ai sensi del d.lgs.267/2000 e s.m. e i.” (cioè il Tuel) e dunque del medesimo art. 50, comma 7 del Tuel, con espresso riferimento inoltre “all’art. 49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000” relativo al “parere favorevole alla proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica” (cfr., in particolare, delibera n. 62/86323 del 19 dicembre 2011 di adozione del Regolamento e art. 11 del Regolamento del Comune di Vicenza).
Entrando nel merito della vicenda rimessa alla Corte Costituzionale, può rammentarsi quanto segue.
La valutazione della utilizzabilità dell’articolo 50, comma 7, del Tuel, attesa dalla Corte Costituzionale, completerebbe il quadro giurisprudenziale sull’esistenza o meno di una competenza diretta dei Comuni, in mancanza di una legge regionale di copertura (o della rispettiva provincia autonoma), in materia di gioco. Come è noto, è accaduto, infatti, che alcuni Sindaci, tra cui quello di Vicenza, abbiano ritenuto di poter intervenire, anche senza una legge – regionale – di copertura, nella regolamentazione dei giochi pubblici, ponendo nuovi ed ulteriori limiti rispetto a quelli previsti dal legislatore nazionale (per esempio di distanza da luoghi sensibili o di orari di apertura di locali adibiti al gioco o di accensione di apparecchi in altri esercizi commerciali), facendo leva alternativamente su due norme che, ad altri fini, e per altri settori, assegnano un potere regolamentare ai comuni. In particolare, si tratta: (i) dell’art. 50 comma 7 Tuel, secondo cui “il sindaco, (…) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, (…) al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e dell’articolo (ii) dell’art. 54 comma 4 Tuel secondo cui “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Ebbene, riguardo all’articolo 50, comma 7, del Tuel, il Tar Piemonte ha precisato che “connesso al profilo dell’incompetenza è, peraltro, anche quello della mancanza di una legge di copertura, tale da consentire al Comune di incidere negativamente in situazioni soggettive dei privati connesse alla libertà di iniziativa economica. Non può essere ritenuta tale la disposizione di legge di cui all’articolo 50 comma 7 del d.lgs. 267 del 2000, la quale consente bensì al Sindaco di esercitare il potere di fissare gli orari degli esercizi pubblici ma unicamente “al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e non anche per finalità inerenti alla sicurezza pubblica, di competenza dello Stato”. In particolare, il Tar ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31, comma 1, D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, “nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia (…) della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione”. Peraltro, nelle ordinanze di rimessione si legge che “ (…) le norme previgenti violano i precetti costituzionali degli artt. 32 ed in particolare 118 della Costituzione secondo cui “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (…)”. Quanto alla presunta violazione dell’art. 32 Cost. il TAR rappresenta che “la normativa vigente non tutela la salute pubblica, contrastando la “ludopatia”, dal momento che la funzione pubblica relativa non tiene conto delle autorizzazioni all’uso di apparecchiature per il gioco d’azzardo rilasciate in data anteriore alla disciplina di conversione del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158”. E su queste circostanze potrà fare chiarezza l’adita Corte Costituzionale.
Con l’attesa pronunzia della corte Costituzionale per quanto riguarda l’articolo 50, comma 7, si completerebbe il quadro giurisprudenziale dei regolamenti adottati in assenza di legge – regionale (o della relativa provincia autonoma) – di copertura, posto che sull’utilizzabilità dell’art. 54, comma 4, del Tuel, in data 4.04.2011, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 ha già dichiarato l’illegittimità dell’articolo laddove esso consenta al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di emanare provvedimenti anche non contingibili e urgenti, aventi efficacia a tempo indeterminato. Secondo la Corte Costituzionale la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei Sindaci non limitato ai casi contingibili e urgenti, violerebbe la Costituzione ed, in particolare, la riserva di legge relativa di cui all’art. 23 in quanto “i consociati … sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge”, l’art. 97 “che istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge”, nonché l’art. 3, “in quanto consente all’autorità amministrativa – nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria”.
Ciò detto, va rammentato che, una volta completato il quadro suddetto, non potrà prescindersi dalla valutazione dell’impatto del fenomeno dell’effetto espulsivo, fermo restando che occorrerà monitorare l’andamento delle valutazioni giurisprudenziali riguardo ai poteri regolatori in materia di gioco in capo alle Regioni, senza prescindere dall’evoluzione del quadro normativo di riferimento che ad oggi si appalesa tutt’altro che stabile.