06 Mag SENTENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA: MA ALLORA E’ VERO! LE NORME DEL TERRITORIO NON SONO CONFORMI ALLA CORNICE NAZIONALE DECRETO BALDUZZI !
In data 27 aprile 2015 è stata emessa dal TAR Emilia Romagna sentenza n. 407/2015 in accoglimento del ricorso presentato da un operatore del gioco avverso il provvedimento della Questura di Bologna, con cui veniva respinta la richiesta di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per mancato rispetto delle distanze minime imposte dal Regolamento di Polizia urbana adottato dal Comune di Bologna.
Il TAR ha sollevato l’illegittimità del suddetto Regolamento nella parte in cui viene imposto alle sale da gioco il rispetto della distanza minima di 1000metri dai luoghi sensibili ivi indicati.
Tale previsione, per i Giudici, sarebbe priva del necessario presupposto di cui all’art. 7 D.L. 158/2012, confermato anche dalla L.R. 5/2013 della stessa Regione Emilia Romagna, della preventiva pianificazione della localizzazione delle sale da gioco territorialmente prossime ad istituti scolastici, strutture sanitarie ed ospedaliere e luoghi di culto: in assenza di tale pianificazione il provvedimento risulta privo di ogni copertura legislativa nazionale e regionale.
Chiarissimo il passaggio in cui viene specificato che “ A fronte di tale normativa primaria, la giurisprudenza ha in effetti evidenziato che, coerentemente con le esigenze tutelate – medesime sull’intero territorio del Paese –, gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo restando il potere dei sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza (v. TAR Veneto, Sez. III, 16 aprile 2013 n. 578). Per essere la materia «tutela della salute» soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, anche queste possono in realtà provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, così come del resto ha fatto la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 2013 (…)); norma, quest’ultima, che ha indotto in un precedente caso il Tribunale a rilevare come, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione di norme in materia da parte dei singoli comuni sia priva del necessario presupposto (v. Sez. II, 20 ottobre 2014 n. 976).”. Ed ecco che il distanziometro in questione viene considerato illegittimo “in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti.”
Con piacere si rileva che anche in giurisprudenza si stia formando il convincimento proposto dalla dottrina e dagli operatori di gioco. In particolare, a commento della suddetta sentenza, si riporta quanto osservato l’anno passato in relazione al contrasto delle misure regionali “antislot” rispetto al Decreto Balduzzi nell’ambito dell’articolo “Il senso della misura. Le misure antislot sulle “distanze” adottate sul territorio non sono coerenti col Decreto Balduzzi. Ecco perché.” pubblicato sul numero della rivista GiocoNews del 3 marzo 2014.
“Alcuni ritengono che le regole antislot sulle cosiddette “distanze da luoghi sensibili” introdotte da Sindaci o Governatori siano compatibili con le misure del cosiddetto Decreto Balduzzi.
Senza richiamare tutte le misure adottate dal legislatore nazionale, oggetto di specifica analisi pubblicata nel numero precedente, di seguito si tenta di dare evidenza delle ragioni per le quali i provvedimenti antislot, lungi dall’anticipare i contenuti del Decreto, piuttosto ne disattendono ratio e contenuti.
Primo aspetto. Il legislatore nazionale è orientato a perseguire l’obiettivo che sia operata una regolamentazione delle “distanze” che sia: (i)meditata per l’intero territorio nazionale – dunque non su una porzione comunale, provinciale o regionale – ; (ii) concepita a livello centrale attraverso articolazioni del Governo – dunque non a livello locale -. La ratio della disposizione va ricercata nell’esigenza di rendere omogenea ed efficace l’azione regolatoria su tutto il territorio dello Stato evitando di coniare aree disomogenee.
Secondo aspetto. Il legislatore nazionale prevede espressamente che la partecipazione degli enti locali e territoriali a tale processo di regolamentazione delle “distanze” avvenga attraverso il meccanismo della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dunque, non attraverso l’attribuzione di competenze legislative/regolatorie autonome ed indipendenti. La ratio della disposizione va ricercata, in questo caso, nel fatto che le pure rilevanti esigenze del “territorio”, che solo sindaci e governatori locali possono interpretare al meglio, vanno si tenute in considerazione ma a livello di consultazione, per le da sempre emerse esigenze di unitarietà di trattamento.
Terzo aspetto. Il legislatore nazionale è espressamente orientato a prevedere le regolamentazioni di “distanze” solo con riferimento alle concessioni di giochi ancora da bandire alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo. Dunque, non anche alle concessioni già bandite, non anche alle realtà già esistenti. La ratio ha origini plurime: (i) le realtà esistenti assicurano una copertura del territorio con offerta di gioco legale che consente di mantenere alta la guardia alla lotta alla criminalità organizzata; (ii) le realtà esistenti sono già state selezionate e contrattualizzate dallo Stato per assicurare la distribuzione del gioco legale, prevedendo specifiche regole di ingaggio, prelievi erariali più o meno anticipati: cambiare le regole del gioco in corsa potrebbe determinare più problemi di quanti se ne possano risolvere. Colpire un intero comparto – quello dell’industria del gioco legale – nel pieno delle attività per il recupero degli investimenti fatti potrebbe creare ripercussioni non solo a livello industriale ma anche occupazionale e sociale.
Quarto aspetto, ultimo non certo per importanza. La volontà del legislatore nazionale è quella di “regolamentare”. Dunque, non di “vietare” la distribuzione del gioco legale sull’intero territorio. Questo, che potrà anche apparire banale agli occhi di molti, rappresenta, in realtà, il cuore delle impugnazioni che gli operatori stanno portando all’attenzione dei giudici competenti con perizie sottoscritte da professionisti. Accade, infatti, che, applicando alla lettera i provvedimenti antislot di Comuni e Regioni, non sia di fatto possibile distribuire gioco su nessuna parte del territorio comunale interessato. E ciò perché o sono troppi i luoghi sensibili indicati o sono troppo ampi i raggi di interdizione di 500 o 300 metri imposti: in sostanza i regolamenti antislot dicono di regolamentare ma in realtà vietano. Nonostante si presenti come centrale, tale aspetto ancora non ha trovato la giusta attenzione nelle sentenze che ad oggi sono maturate.
E allora che fare? Con determinazione occorre continuare a far presenti tali aspetti che, insieme ad altri pure rilevanti, potranno trovare la giusta considerazione o in sede giudiziale o, a questo punto auspicabilmente, in sede regolatoria per rendere chiare le regole del gioco degli operatori, come da sempre son chiare le regole dei giochi offerti ai giocatori”.