15 Mag Scommesse al bando e a rischio espulsione (GiocoNews Maggio 2016)
E’ noto che il 30 giugno 2016 rappresenta(va) la data in cui trova scadenza ogni conces sione avente ad oggetto la distribuzione del gioco delle scommesse. È altrettanto noto che, per gli operatori interessati a proseguire la propria attività e per gli operatori esordienti intenzionati ad affacciarsi al mercato della distribuzione del gioco delle scommesse, la legge di Stabilità 2016 abbia previsto un percorso per la partecipazione ad una nuova gara che potrà essere indetta a decorrere dal mese di maggio 2016 E infatti l’art.i comma 932 della legge di Stabili tà 2016 prevede che “in vista della scadenza delle con cessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simu lati e i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la com mercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni pun to di vendita avente come attività principale la commer cializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della con cessione; d) possibilità di partecipazione per i soggelli che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed effi cace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato”.
La medesima legge di Stabilità prevede poi, in favore degli operatori che attualmente svolgono l’attività di distribuzione del gioco delle scommesse, la possibilità di continuare l’esercizio dell’attività anche successiva mente alla scadenza del termine del 30 giugno, nella mi sura in cui entro detto termine non risulti completato il processo di selezione e di riassegnazione delle nuove concessioni. In questo contesto si colloca il comma 933 della legge di Stabilità secondo cui: “I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 932 e per la raccolta del gio co a distanza di cui al comma 935, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscri zione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di parte cipazione”. Sin qui nulla di nuovo. Il punto è che anche il legislatore è perfettamente cosciente del fat to che nella misura in cui i punti (esistenti o di nuova assegnazione) risultino aggiudicatari di nuovi di ritti per la distribuzione del gioco delle scommesse si troverebbero costretti a confrontarsi non solo con tutte le vicende autorizzative legate alla pubblica sicurezza (con le richieste di licenze ex art. 88 Tulps alle Questure competenti) ma an che e soprattutto con i muri eretti dalla normativa territoriale di competenza che nella maggior parte del territorio italiano, ormai, stabilisce regimi speciali di interdizione spa ziale, i cosiddetti distanziometri, che non abbiamo mancato di commentare nel corso di interventi nel passato. Lo stesso legislatore nazionale dimostra di essere altresì co sciente del fatto che nella maggior parte dei casi, e dalle verifiche dello scrivente nella totalità dei casi, la normativa territoriale abbia conce pito distanziometri che non regola mentano la distribuzione del gioco ma che piuttosto la proibiscono sull’intero territorio. Che lo stesso legislatore che ha indetto la gara scommesse sia cosciente del para dosso proibizionistico territoriale risulta a chiare lettere dal fatto che nella stessa legge in cui si prevede la gara al comma 936 si prevede che “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all’ar ticolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendi ta ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distri buzione e concentrazione territo riale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di pre venire il rischio di accesso dei mi nori di eta’. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sen tite le Commissioni parlamentari competenti”.
Con tale disposizione il legislatore tenta nuovamente di mettere d’accordo lo Stato, da un lato, e le Regioni, le Provincie auto nome e i Comuni, dall’altro, al fine di cristallizzare dei criteri condivisi di distribuzione del gioco legale. Ed è di tutta evidenza che nessun cri terio di distribuzione possa preve dere un’interdizione radicale come invece infligge il proibizionistico effetto espulsivo più volte registrato e quindi denunziato. Da notare le date delle due misure: da un lato si chiede alla Conferenza unificata di completare i lavori entro il 30 aprile 2016, dall’altro di chiede all’Ammi ministrazione di indire la gara a , partire dal 1 ° maggio 2016. Come a dire: prima sistemiamo il proble ma dell’impossibilità di aprire nei territori (molti) afilitti dall’effetto espulsivo, poi allestiamo la gara per le nuove concessioni scommesse, altrimenti chi vince non riesce ad aprire in alcun luogo. Sin qui tutto lineare. Ma cosa accade allorquando i lavori della Conferenza Unificata non si completino termini previsti? Ed ancora, cosa accadrebbe laddove la gara sia indetta dopo il previsto termine iniziale di inizio maggio, senza una regolamentazione della distribuzione del territorio? Quan ti operatori nuovi ed esistenti in tenzionati ad operare nel futuro mercato delle scommesse saranno disposti a “scommettere” sul fatto che ad aggiudicazione di gara com pletata la normativa territoriale sia domata da lavori della Conferenza Unificata, tardivamente rispetto al termine del 30 aprile, ma tempe stivamente rispetto alla data in cui sarà chiesta sul territorio l’auto rizzazione ad aprire o a mantenere aperto? Quanti di questi avranno ragione dal fato? Quanti operato ri nuovi ed esistenti intenzionati ad operare nel futuro mercato delle scommesse invece non saranno disposti a “scommettere” sul loro futuro e pretenderanno una tutela giudiziale? Quanti di questi so prattutto tra quelli ad oggi esistenti saranno disposti a perdere il diritto di lavorare in proroga per effetto della disposizione sopra richiamata che come detto condiziona la pro roga all’adesione, dunque alla non impugnazione, della gara? Quanti saranno gli operatori stranieri che decideranno di non esporsi a que sto tipo di rischio normativo di si stema? Quanti saranno gli operatori stranieri che smetteranno di avere voglia di convivere con tale rischio? La domanda però più importante è perché si deve arrivare ad esser costretti a porsi queste domande? L’effetto espulsivo è normato sul territorio, da un lato, nonché testato e denunziato dagli operatori dall’altro, da almeno il 2011. E la speranza è che o per un verso (i.e. dalla Con ferenza Unificata) o per l’altro (i.e. per l’evoluzione giurisprudenziale in atto) agli operatori sia conse gnato un ordinamento giuridico adeguato in tempo compiere in libertà e con chiarezza, le scelte im prenditoriali di investire. solo da un ordinato svolgimento di dette operazioni potrà scaturire la giusta tutela dei livelli occupazionali, un adeguato servizio per i cittadini, nel rispetto di principi generali di salute, ordine pubblico e salvaguardia del gettito erariale.