Scommesse al bando e a rischio espulsione (GiocoNews Maggio 2016)

E’ noto che il 30 giugno 2016 rappresenta(va) la data in cui trova scadenza ogni conces­ sione  avente  ad oggetto la distribuzione del gioco delle scommesse. È altrettanto noto che, per gli operatori interessati a proseguire la  propria attività  e  per gli operatori  esordienti  intenzionati ad af­facciarsi  al mercato della distribuzione del gioco delle scommesse, la legge di Stabilità 2016  abbia previsto un percorso per la partecipazione ad una  nuova gara  che potrà  essere indetta  a  decorrere  dal  mese  di maggio 2016 E infatti l’art.i comma  932  della legge  di Stabili­ tà 2016  prevede  che “in vista  della scadenza  delle  con­ cessioni vigenti,  per  garantire la tutela  degli  interessi pubblici  nelle  attività  di raccolta  delle  scommesse  su eventi  sportivi, anche  ippici,  e non  sportivi,  l’Agenzia delle dogane  e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee  e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1°  maggio  2016, mediante  procedura aperta, competitiva e non discriminatoria,  tutte le concessioni per  la raccolta delle  predette  scommesse nel  rispetto dei seguenti criteri:  a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simu­ lati  e i concorsi  pronostici su  base  sportiva  ed ippica, presso punti di vendita  aventi come  attività prevalente la  commercializzazione  di  prodotti  di  gioco  pubblici, fino  a un  numero massimo di  10.000 diritti, e presso punti  di vendita aventi come attività accessoria la com­ mercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti, di cui fino a un massimo di 1.000  diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione  di alimenti e bevande; b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni pun­ to di vendita avente come attività principale la commer­ cializzazione dei  prodotti  di  gioco  pubblici e  ad  euro 18.000  per ogni  punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro  la data di sottoscrizione della con­ cessione; d) possibilità di partecipazione per i soggelli che  già esercitano  attività  di raccolta  di gioco  in  uno degli Stati dello  Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed effi­ cace titolo abilitativo  rilasciato  secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento  di tale Stato”.

La medesima legge  di Stabilità prevede poi, in favore degli  operatori  che attualmente  svolgono  l’attività  di distribuzione del gioco delle  scommesse, la possibilità di  continuare l’esercizio  dell’attività anche  successiva­ mente alla scadenza del termine del 30 giugno, nella mi­ sura in cui entro  detto termine non  risulti  completato il processo  di selezione e di riassegnazione delle nuove concessioni. In questo contesto si colloca il comma  933 della legge di Stabilità secondo  cui: “I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma  932 e per la raccolta del gio­ co a distanza  di cui al comma  935, in scadenza  alla data  del 30  giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino  alla  data  di sottoscri­ zione  delle   convenzioni  accessive alle concessioni aggiudicate  ai sensi dei  predetti  commi,  a  condizione che  presentino domanda di parte­ cipazione”.  Sin  qui  nulla  di nuovo. Il punto è  che  anche il legislatore è perfettamente  cosciente  del  fat­ to che nella  misura in  cui  i punti (esistenti  o di nuova  assegnazione) risultino  aggiudicatari di nuovi  di­ ritti per  la  distribuzione del  gioco delle   scommesse   si   troverebbero costretti   a  confrontarsi   non  solo con  tutte   le  vicende  autorizzative legate alla pubblica sicurezza (con le richieste di licenze  ex art.  88 Tulps alle  Questure  competenti)  ma  an­ che  e soprattutto  con  i muri eretti dalla normativa territoriale di com­petenza che nella maggior  parte  del territorio italiano,  ormai,  stabilisce regimi speciali di interdizione spa­ ziale,   i  cosiddetti   distanziometri, che non abbiamo mancato  di com­mentare nel corso  di interventi nel passato. Lo stesso legislatore nazio­nale  dimostra di  essere altresì  co­ sciente  del fatto  che nella  maggior parte  dei casi, e dalle verifiche dello scrivente  nella  totalità  dei casi,  la normativa territoriale  abbia conce­ pito distanziometri  che non regola­ mentano la distribuzione del gioco ma   che   piuttosto   la  proibiscono sull’intero  territorio.  Che lo stesso legislatore  che  ha  indetto  la  gara scommesse  sia cosciente del para­ dosso   proibizionistico  territoriale risulta a chiare lettere dal fatto che nella  stessa  legge in cui  si prevede la gara al comma  936 si prevede  che “Entro  il 30 aprile 2016, in sede  di Conferenza unificata  di cui all’ar­ ticolo   del   decreto  legislativo    28 agosto  1997, n. 281, sono  definite le caratteristiche  dei punti  di vendi­ ta  ove si raccoglie  gioco  pubblico, nonché i criteri  per la loro  distri­ buzione  e  concentrazione  territo­ riale, al fine  di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute,  dell’ordine  pubblico e della pubblica  fede dei giocatori e di pre­ venire il rischio di accesso dei mi­ nori  di  eta’.  Le intese raggiunte  in sede  di  Conferenza  unificata sono recepite  con  decreto  del  Ministro dell’economia e delle  finanze, sen­ tite  le  Commissioni  parlamentari competenti”.

 Con tale  disposizione il legislatore tenta nuovamente di mettere  d’accordo  lo  Stato,  da  un lato, e le Regioni, le Provincie auto­ nome  e i Comuni,  dall’altro, al fine di cristallizzare dei criteri  condivisi di distribuzione del gioco legale. Ed è  di tutta  evidenza  che nessun cri­ terio di distribuzione possa  preve­ dere un’interdizione  radicale  come invece  infligge   il proibizionistico effetto espulsivo  più volte registrato e quindi denunziato.  Da notare le date delle due misure:  da un lato si chiede  alla Conferenza unificata  di completare  i lavori entro il 30 apri­le 2016, dall’altro di chiede  all’Ammi ministrazione  di  indire   la  gara  a   , partire  dal 1 ° maggio  2016. Come a dire:  prima   sistemiamo  il proble­ ma dell’impossibilità di  aprire  nei territori  (molti)   afilitti   dall’effetto espulsivo, poi allestiamo la gara per le nuove concessioni scommesse, altrimenti chi  vince  non riesce ad aprire in alcun luogo. Sin qui tutto lineare. Ma cosa accade allorquando i lavori  della  Conferenza Unificata non si completino termini previsti? Ed ancora, cosa accadrebbe  laddove la gara  sia indetta dopo  il previsto termine iniziale   di  inizio   maggio, senza una regolamentazione della distribuzione del territorio? Quan­ ti operatori nuovi  ed esistenti  ­ in­ tenzionati ad operare nel futuro mercato delle scommesse ­ saranno disposti  a “scommettere” sul  fatto che ad aggiudicazione di gara com­ pletata la normativa territoriale sia domata da lavori  della  Conferenza Unificata, tardivamente  rispetto  al termine  del 30  aprile,  ma  tempe­ stivamente rispetto alla data in  cui sarà chiesta sul territorio l’auto­ rizzazione ad aprire o a mantenere aperto? Quanti di questi avranno ragione   dal  fato?  Quanti   operato­ ri  nuovi ed esistenti ­  intenzionati ad operare nel futuro mercato  delle scommesse  ­  invece  non  saranno disposti a “scommettere” sul loro futuro e pretenderanno una tutela giudiziale?   Quanti  di  questi  ­ so­ prattutto tra quelli ad oggi esistenti saranno disposti a perdere il dirit­to di lavorare in proroga per effetto della disposizione sopra richiamata che  come  detto  condiziona la pro­ roga  all’adesione, dunque alla non impugnazione, della gara? Quanti saranno gli operatori stranieri che decideranno di  non  esporsi a que­ sto tipo  di rischio  normativo di si­ stema? Quanti saranno gli operatori stranieri che smetteranno di  avere voglia di convivere con tale rischio? La  domanda però  più  importante è perché  si deve  arrivare  ad  esser costretti a porsi queste domande? L’effetto espulsivo  è normato sul territorio, da un lato, nonché  testato e denunziato dagli operatori dall’al­tro, da almeno il 2011.   E la speranza è che o per un verso (i.e. dalla Con­ ferenza Unificata) o per  l’altro (i.e. per  l’evoluzione giurisprudenziale in  atto)  agli  operatori  sia  conse­ gnato un ordinamento giuridico adeguato  in tempo  compiere in  li­bertà e con chiarezza, le scelte im­ prenditoriali  di  investire.  solo  da un ordinato svolgimento di dette operazioni potrà scaturire la giusta tutela  dei livelli occupazionali, un adeguato  servizio per i cittadini, nel rispetto di principi generali  di sa­lute, ordine pubblico  e salvaguardia del gettito erariale.

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