15 Feb CHE RIORDINO SIA (GIOCONEWS FEBBRAIO 2016)
La cosidetta legge di Stabilità 2016 settore, tra la varie mosse che hanno interessato il settore del gioco, ha ritenuto di in cludere quella della ritualizzazione di un processo di concertazione tra Stato e Regioni per mettere mano al problema noto del proliferare sul territorio di regolamentazioni locali scoordinate e frammentate aventi ad oggetto la limitazione della distribu zione del gioco legale. In particolare il processo in parola è quello ritua lizzato dal comma 936, secondo cui, “Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata ( … ) sono de finite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubbli co, nonché i criteri per la loro distri buzione e concentrazione territoria le, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunle in sede di Con ferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le.Commissioni parlamentari competenti.”
La Conferenza unificata in questione è quella di cui al richiamato artico lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281 secondo cui: “1. La Conferenza Statocittà ed autono mie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Con ferenza Statocittà ed autonomie lo cali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua de lega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nel la materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della program mazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubbli ci, il Ministro della sanità, il presi dente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia Anci, il presidente dell’Unione province d’Italia Upi ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Uncem. Ne fanno parte inoltre quat tordici sindaci designati dall’Anci e sei presidenti di provincia designati dall’Upi, Dei quattordici sindaci de signati dall’Anci, cinque rappresen tano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invita ti altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amminislrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessi tà o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’Anci, dell’Upi o dell’Un cem. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le se dute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari re gionali o, se tale incarico non è con ferito, dal Ministro dell’interno”.
Il passaggio normativo in esame sembra aprire un ulteriore spiraglio per il riordino della cosiddetla questione territoriale. Certamente tale iniziativa rappresenta l’ennesimo tentativo del legislatore a livello nazionale di arginare per quanto possibile le fu ghe in avanti delle amministrazioni territoriali siano esse le Regioni o le Provincie autonome, siano essi i Co muni in regime autonomo. Fughe in avanti consistenti essenzialmente negli ormai arcinoti provvedimenti limitativi alla distribuzione sul ter ritorio di rispettiva competenza del gioco legale: sia in termini di distan ziometri (così ampi da determinare non una regolamentazione di distri buzione ma l’espulsione radicale); sia in termini di limitazioni di orari (al punto da consentire orari di apertura sale o di funzionamento apparecchi così ristretti da rendere di fatto im possibile una raccolta sufficiente a giustificare l’apertura); sia in termini di divieti pubblicitari (così radicali da impedire totalmente ogni forma di comunicazione). Ed ecco una prima riflessione che va messa in evidenza. Il comparto del gioco legale si attende una re golamentazione ordinata non solo sotto il profilo spaziale (per arginare l’effetto espulsivo dei distanziome tri senza controllo), ma anche sotto il profilo temporale (per arginare i fenomeni locali di incontrollate li mitazioni di orari) e sotto il profi lo della comunicazione (per evitare locali divieti assoluti di pubblicità che mal si conciliano con l’iniziativa economica e con la regolamentazio ne a livello nazionale). Sotto altro aspetto deve oggi portarsi all’atten zione l’importanza che sia rispettato il termine del 30 aprile 2016 impo sto dal legislatore per il riordino delle regole.
LE DISPOSIZIONI NEL BALDUZZI
La preoccupazione ha origine nel fatto fatto che la mente corre ad un altro tentativo del passato operato dal legi slatore, sempre nazionale, e sempre bene intenzionato ad assicurare ai cittadini ed agli operatori una regola mentazione appropriata ed in quanto tale tutelante. Un tentativo che però ad oggi per certi versi continua ad appalesarsi incompiuto. Si tratta della previsione operata nell’ambito del cosiddetto Decreto Balduzzi. In particolare all’articolo 7, comma 10, è stabilito che “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli in teressi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distan ze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socioricreativi e sportivi, de finiti con decreto del Ministro dell’e conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del de creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da ema nare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo no, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modifica zioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le piani ficazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pub blico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova conces sione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata in formazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei co muni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali ( … )”. Ebbene, la cronaca consente di preci sare che allo stato a distanza di anni, decorso il termine di centoventi giorni sopra richiamato non sia ancora stata adottata una pianificazione di ricollo cazione di punti di distribuzione per le çoncessioni all’epoca ancora da bandire.
Pertanto l’attenzione del settore massima anche riguardo al rispetto del termine del 30 aprile 2016 indica to dalla legge di stabilità per la defi nizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pub blico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione terri toriale. Tardare o non fare potrebbe risultare fatale. Le aspettative sono alte, anche in considerazione del fat to che nel frattempo si registrano le emanazioni di altri provvedimenti li mitativi della distribuzione del gioco sul territorio anche totalizzanti come quello del Comune di Napoli. L’urgenza di fare chiarezza va ricerca ta anche nel fatto che la stessa legge di stabilità di fatto stabilisce le regole per le assegnazioni di punti scommesse in sostituzione di quelli in sca denza. E gli operatori che riterranno di partecipare certamente avranno diversi interrogativi da porsi nel va lutare i numeri dei business plan da implementare a supporto della deci sione di intraprendere l’iniziativa.