CHE RIORDINO SIA (GIOCONEWS FEBBRAIO 2016)

CHE RIORDINO SIA (GIOCONEWS FEBBRAIO 2016)

La cosidetta legge di Stabilità 2016 settore, tra la varie mosse che hanno interessato il settore  del gioco,  ha ritenuto di  in  cludere  quella  della  ritualizzazione di un  processo di concertazione  tra Stato  e  Regioni  per  mettere mano al problema noto del proliferare sul territorio di regolamentazioni locali scoordinate e frammentate aventi ad oggetto la limitazione della distribu­ zione del gioco legale. In particolare il processo  in  parola  è quello  ritua­ lizzato dal comma  936,  secondo cui, “Entro il 30  aprile 2016,  in  sede  di Conferenza  unificata ( … ) sono  de­ finite  le caratteristiche dei punti  di vendita ove si raccoglie gioco pubbli­ co, nonché  i criteri per la loro distri­ buzione e concentrazione territoria­ le, al fine di garantire  i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico  e della pubblica fede dei  giocatori  e  di prevenire  il rischio  di accesso dei minori  di  età. Le intese  raggiunle  in sede di Con­ ferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro  dell’economia e delle finanze, sentite le.Commissioni parlamentari competenti.”

La Conferenza unificata in questione è quella  di  cui al richiamato artico­ lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  numero  281  secondo cui: “1. La Conferenza  Stato­città  ed  autono­ mie locali è unificata  per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni,  delle  province,  dei  comuni e  delle  comunità montane,  con  la Conferenza Stato­regioni. 2. La Con­ ferenza Stato­città ed autonomie lo­ cali è presieduta dal Presidente  del Consiglio dei Ministri  o, per sua de­ lega, dal Ministro  dell’interno o dal Ministro  per gli affari regionali  nel­ la materia  di rispettiva  competenza; ne fanno parte altresì il Ministro  del tesoro, del bilancio  e della program­ mazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro  dei lavori pubbli­ ci, il  Ministro  della sanità,  il presi­ dente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia  ­ Anci,  il presidente dell’Unione province d’Italia ­ Upi ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani ­ Uncem. Ne fanno parte inoltre  quat­ tordici sindaci  designati dall’Anci e sei presidenti di provincia designati dall’Upi, Dei quattordici sindaci  de­ signati  dall’Anci, cinque  rappresen­ tano le città individuate  dall’articolo 17 della legge 8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono  essere  invita­ ti altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amminislrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3.  La Conferenza Stato­città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi,  e comunque in  tutti  i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessi­ tà o qualora ne faccia richiesta il pre­sidente dell’Anci, dell’Upi o dell’Un­ cem. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presiden­te del Consiglio dei Ministri. Le se­ dute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per gli affari re­ gionali o, se tale incarico non  è con­ ferito, dal Ministro dell’interno”.

Il passaggio normativo in esame sem­bra aprire  un  ulteriore spiraglio per il riordino della cosiddetla questione territoriale. Certamente tale iniziati­va rappresenta l’ennesimo  tentativo del legislatore a livello nazionale di arginare  per  quanto  possibile  le fu­ ghe in  avanti delle amministrazioni territoriali siano esse le Regioni o le Provincie autonome, siano essi i Co­ muni   in  regime   autonomo.  Fughe in  avanti consistenti essenzialmente negli ormai arcinoti provvedimenti limitativi  alla distribuzione sul  ter­ ritorio  di  rispettiva  competenza del gioco legale: sia in termini di distan­ ziometri  (così ampi da determinare non una  regolamentazione di distri­ buzione ma l’espulsione radicale); sia in termini di limitazioni di orari (al punto da consentire orari di apertura sale o di funzionamento apparecchi così ristretti da rendere  di fatto im­ possibile  una  raccolta sufficiente a giustificare l’apertura); sia in termini di  divieti  pubblicitari (così radicali da impedire totalmente  ogni forma di comunicazione). Ed  ecco una  prima   riflessione che va messa  in  evidenza.  Il  comparto del gioco legale si attende una re­ golamentazione ordinata non solo sotto il profilo spaziale (per arginare l’effetto espulsivo  dei  distanziome­ tri senza controllo), ma  anche  sotto il profilo temporale (per  arginare  i fenomeni locali di  incontrollate li­ mitazioni di  orari)  e sotto  il profi­ lo della comunicazione (per evitare locali divieti  assoluti di pubblicità che mal si conciliano  con l’iniziativa economica e con la regolamentazio­ ne  a livello  nazionale).  Sotto  altro aspetto  deve oggi portarsi all’atten­ zione l’importanza che sia rispettato il termine del 30  aprile  2016  impo­ sto  dal  legislatore per  il riordino delle regole.

LE DISPOSIZIONI NEL BALDUZZI

La preoccupazione ha origine nel fatto fatto che la mente  corre ad un  altro tentativo del passato operato dal legi­ slatore,  sempre nazionale,  e sempre bene  intenzionato  ad  assicurare   ai cittadini ed agli operatori una regola­ mentazione appropriata ed in quanto tale tutelante. Un tentativo che però ad  oggi per certi  versi  continua  ad appalesarsi   incompiuto.    Si    tratta della previsione  operata  nell’ambito del  cosiddetto  Decreto  Balduzzi.  In particolare  all’articolo 7, comma 10, è stabilito che “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto  conto degli in­ teressi pubblici  di settore, sulla base di criteri,  anche  relativi  alle distan­ ze da istituti  di istruzione primaria e  secondaria,  da  strutture  sanitarie e ospedaliere,  da luoghi  di culto,  da centri socio­ricreativi  e sportivi,  de­ finiti con decreto del Ministro dell’e­ conomia e delle finanze, di concerto con il  Ministro   della  salute,  previa intesa  sancita in  sede  di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del de­ creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  da ema­ nare   entro  centoventi giorni   dalla data di  entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, provvede a pianificare  forme di pro­gressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco prati­cato mediante  gli apparecchi  di  cui all’articolo  no,  comma  6,  lettera  a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modifica­ zioni,  che  risultano  territorialmente prossimi  ai predetti  luoghi. Le piani­ ficazioni  operano  relativamente  alle concessioni  di raccolta di gioco pub­ blico  bandite   successivamente   alla data di  entrata  in vigore  della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova conces­ sione, in funzione  della dislocazione territoriale   degli   istituti   scolastici primari  e  secondari,  delle  strutture sanitarie  ed  ospedaliere,  dei  luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai fini di  tale pianificazione si tiene conto dei risultati  conseguiti all’esito dei controlli  di cui al comma 9, nonché  di ogni altra qualificata in­ formazione acquisita  nel  frattempo, ivi incluse proposte  motivate dei co­ muni  ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali ( … )”. Ebbene, la  cronaca consente di preci­ sare che allo stato a distanza di anni, decorso il termine di centoventi giorni sopra richiamato non sia ancora stata adottata una pianificazione di ricollo­ cazione di punti di distribuzione per le çoncessioni all’epoca ancora da bandire.

Pertanto   l’attenzione  del  settore   massima  anche  riguardo  al rispetto del termine  del 30 aprile 2016 indica­ to dalla legge di stabilità per la defi­ nizione delle caratteristiche  dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pub­ blico,  nonché  dei criteri  per  la loro distribuzione e concentrazione terri­ toriale. Tardare o non fare potrebbe risultare   fatale.  Le  aspettative  sono alte, anche in considerazione del fat­ to che nel frattempo  si registrano  le emanazioni di altri provvedimenti li­ mitativi della distribuzione del gioco sul territorio  anche totalizzanti come quello del Comune di Napoli. L’urgenza di fare chiarezza va ricerca­ ta anche nel fatto che la stessa legge di stabilità di fatto stabilisce le regole per  le assegnazioni  di punti  scom­messe in sostituzione di quelli in sca­ denza. E gli operatori che riterranno di  partecipare   certamente   avranno diversi interrogativi da porsi nel va­ lutare i numeri dei business  plan  da implementare a supporto  della deci­ sione di intraprendere l’iniziativa.

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