RIAPERTURA DEL GIOCO PUBBLICO, SE E COSA RESTERÀ COME PRIMA “La riapertura del comparto del gioco pubblico presenta presidi di sicurezza al pari di altri settori merceologici diversi dal gioco, già autorizzati” (Pressgiochi luglio/agosto 2020)

LA RIAPERTURA DEL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO CHE PRESENTA PRESIDI DI SICUREZZA AL PARI DI ALTRI SETTORI MERCEOLOGICI DIVERSI DAL GIOCO, GIA’ AUTORIZZATI.

Una riflessione che spazia tra la politica, la valutazione giuridica e quella tecnico scientifica si è imposta a metà giugno, a quarto mese di lockdown ben avviato, nel pensiero diffuso che poco sarà come prima.

Il 12 giugno dopo tanta attesa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’articolo 1, comma 1, lettera l ha previsto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: (…) l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10

Si tratta di una riapertura che la lettera della norma presenta come condizionata dal duplice e concomitante verificarsi di due aspetti (ma non solo due si vedrà) consistenti rispettivamente nel fatto che le Regioni e le Province Autonome: (i) “abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”; e (ii) “individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

La prima condizione posta (quella della compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica) conferma quantomeno il fatto che quello della riapertura debba e possa essere un tema subordinato esclusivamente a considerazioni tecnico sanitarie legate al contenimento del Covid-19 (e non ad altre questioni di natura morale-socio-economiche).

La seconda condizione, da un lato, presuppone chiaramente che siano individuati protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il contagio nel settore di riferimento (o in settori analoghi) e, dall’altro, va intesa con la precisazione, pure fornita dalla norma, che siano rispettati altri tre vincoli secondo cui rispettivamente detti protocolli o linee guida devono essere adottati:  (i) “dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome” (profilo soggettivo);    (ii) “nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” (profilo di coerenza specifico);  e    (iii) “comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10” (profilo di coerenza generale).

Per quanto riguarda il profilo soggettivo dell’ente preposto all’adozione del protocollo va detto che, se è vero che ancora non tutte le Regioni abbiano a ciò provveduto, nello stesso DPCM, in allegato 9, sono richiamate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, prot. 20/95/CR1/COV19, “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 – Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” datato 11 giugno 2020.

In detto documento vengono presentate le schede tecniche che contengono: (i) “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.”; (ii) “integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”;   (iii) “indicazioni operative (…) [che], eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure”;   (iv) indicazioni che “possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”.  Tra le schede operative è stata riportata altresì quella delle “sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse”, fermo restando che a quanto si legge “per quanto riguarda attività complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici”.

Andando nel dettaglio, le misure che vengono indicate e che sembrano dettare le regole del profilo di coerenza specifico sopra accennato, sono le seguenti:   (i) “Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso”;  (ii) “Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C”;   (iii) “Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”;   (iv) “Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente”; (v) “Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”;  (vi) “Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.”  (vii) “La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.”;   (viii) “Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura”;   (ix) “I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro”;   (x) “Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc)”;  (xi) “Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro”; (xii) “Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria

Per quanto concerne l’altro profilo accennato, quello di coerenza generale, imposto col richiamo dell’allegato 10 del DPCM contenente “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” vanno considerati i contenuti del medesimo, senza trascurare le premesse, secondo le quali le raccomandazioni di carattere generale indicate (i) “sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze”, (ii) “differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale”; (iii) rimandano “ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti”.  Il tutto, si afferma, rimanendo “essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus al livello più basso possibile”.

Riguardo a detta declinazione l’allegato 10 consente di comprendere che “sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti”.

Dal documento emerge quindi che “è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:    1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;  2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);   3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;   4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;   5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.   9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Come è noto, infine, con la Determinazione Direttoriale prot.. 180229/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata:   (i) disposta l’autorizzazione alla riattivazione delle piattaforme per l’esercizio oltre che delle attività di gioco all’interno delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, anche degli esercizi che raccolgono giochi tipici di tali sale;   (ii) consentita la raccolta “a seguito dell’adozione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020”; (iii) precisata l’attività delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia per assicurare “anche il rispetto delle misure di contenimento e di prevenzione indicate dai protocolli adottati dalle Regioni e Provincie autonome applicando le misure previste dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33”;   (iv) data evidenza del prospetto delle misure applicabili in caso di violazione “Misure di contenimento e prevenzione previste dal protocollo di sicurezza o dalle linee guida applicabili all’esercizio oggetto di controllo”.

Peraltro, il Comparto del Gioco Pubblico consapevole del fatto che il criterio della riapertura utilizzato dal sistema normativo nazionale fosse parametrato rispetto alla capacità di contenimento del rischio contagio COVID-19, ha provveduto a divulgare linee guida e protocolli di sicurezza con diversi gradi di approfondimento per la riapertura delle sale (i.e. sale giochi, sale scommesse e sale bingo) e dei punti di gioco negli esercizi generalisti.

Non v’è dubbio, dunque, che sotto il profilo sostanziale il Comparto del Gioco Pubblico abbia le carte (certificate) in regola per il rispetto e la tutela della salute dei cittadini, siano essi lavoratori o utenti. Il tema ora non riguarda tanto la valutazione dei tempi effettivi di accertamento e del nuovo meccanismo proposto su base territoriale, perché in fondo una risposta più o meno tempestiva di base c’è stata, quanto piuttosto comprendere e sapere se e cosa resterà come prima.

 

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