PROROGARE Sì MA COME? La proroga delle autorizzazioni prevista tra le disposizioni per lo stato di emergenza Covid di cui all’articolo 103 del Cura Italia si applica anche al comparto del gioco pubblico. Ma servono le proroghe tecniche non onerose delle concessioni in scadenza.. GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS DICEMBRE 2021)

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La proroga delle autorizzazioni prevista tra le disposizioni per lo stato di emergenza Covid di cui all’articolo 103 del Cura Italia si applica anche al comparto del gioco pubblico. Ma servono le proroghe tecniche non onerose delle concessioni in scadenza.

Si affronta oggi un tema di interesse che ha impatto sulle autorizzazioni relative al comparto del gioco pubblico rilasciate sul territorio che si trovino in scadenza nel periodo del cosiddetto stato di emergenza Covid.

Ed in effetti, con il decreto cautelare n. 123 emesso il 21/10/2021 nell’ambito del ricorso RG 193/2021, il Tar Bolzano ha preliminarmente considerato la doglianza del ricorrente secondo cui un provvedimento di chiusura di un punto per ragioni legati alla scadenza dell’autorizzazione intervenuta nel periodo di emergenza “violerebbe e non terrebbe conto della disciplina dettata dall’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia che prevede una proroga ex lege delle licenze “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19” – attualmente fissato per il 31.12.2021 – fino a“novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Ha poi “rilevato che il Consiglio di Stato si è già espresso nel senso di ritenere applicabile tale normativa anche alla materia dei giochi e delle scommesse (v. C.d.S. ord. 4760 e 4761 di data 10.09.2021)”.  Ed poi ha accolto l’istanza cautelare monocratica, sospendendo il provvedimento di chiusura fino alla camera di consiglio.

Successivamente con l’ordinanza cautelare n. 133 emessa il 10/11/2021 nell’ambito dello stesso ricorso RG 193/2021, il Tar Bolzano ha preliminarmente considerato che “ad un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che si tratta sostanzialmente di una pronuncia di decadenza dell’autorizzazione in violazione dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia (ritenuto applicabile anche alla materia dei giochi e delle scommesse, cfr. C.d.S. ord. 4760 e 4761 di data 10.09.2021).   (…)  in vero, il provvedimento impugnato nel negare la prosecuzione dell’attività, in quanto “l’autorizzazione e la licenza di cui sopra sono scadute e ne viene negato il rinnovo” non tiene conto della disciplina dettata dal citato art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 che prevede una proroga ex lege delle licenze “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19” – attualmente fissato per il 31.12.2021 – fino a “novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.  Ed ha concluso sospendendo il provvedimento impugnato nelle more della discussione di merito.

Sul punto può ricordarsi infatti che per far fronte alle conseguenze sofferte in conseguenza della pandemia il Governo ha disposto con il D.L. n. 18/2020 cd. Decreto Cura Italia la proroga automatica ex lege delle licenze in scadenza nel periodo “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021”.

L’art. 103 del suddetto decreto, infatti, ha previsto espressamente che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Ebbene, a seguito dell’ulteriore proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 operata ai sensi del D.L. n. 105/2021, la validità delle licenze con scadenza dal 31.01.2020 al 31.12.2021 deve ritenersi automaticamente prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 31 marzo 2022 e salve ulteriori possibili proroghe qualora lo stato d’emergenza dovesse essere a propria volta ulteriormente prorogato

Questo significa che nei territori per i quali è ancora pendente la scadenza del termine di entrata in vigore del distanziometro espulsivo per le realtà preesistenti, a quelle che di queste nel frattempo vedono scadere il termine naturale dell’autorizzazione è assicurato un rinvio dell’onere di doversi confrontare con la norma espulsiva almeno sino alla fine del periodo di emergenza, perché non sono soggette all’obbligo di richiedere una nuova autorizzazione in quanto quella in essere riceve una proroga ex lege, appunto quantomeno fino al 31.03.2022 (i.e. 90 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza).

L’ordinanza del Consiglio di Stato richiamata nei provvedimenti citati è la recente ordinanza n. 4761 del 10.9.2021 che ha accolto la richiesta di sospensione formulata da un operatore del Comune di Bologna avverso il provvedimento di chiusura di una sala, “in quanto appare assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris, operando la proroga legale del titolo concessorio (di cui all’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 70 e successive modifiche)”.

Tali precisazioni non spostano comunque l’esigenza centrale che alle concessioni ed ai diritti in scadenza venga riconosciuta la proroga tecnica non onerosa per l’impossibilità oggettiva di svolgere le gare almeno sino a quando non trovi compimento una legge di riforma che concretamente consenta di superare la questione territoriale.

Geronimo Cardia



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