01 Nov Novità per i modelli organizzativi 231 delle aziende del gioco pubblico – (PressGiochi: Ottobre-Novembre 2019)
13 novembre 2019
Articolo di PressGiochi del mese di ottobre/novembre 2019 a firma Geronimo Cardia – Avvocato, dottore commercialista e revisore contabile.
Modelli organizzativi 231 delle aziende del gioco pubblico e reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
Nell’ambito dell’attività di contrasto all’illegalità per la tutela dell’interesse costituzionale dell’ordine pubblico, l’offerta del gioco pubblico ha oggi un’importante novità da registrare. Il catalogo dei cosiddetti reati-presupposto da cui può sorgere la responsabilità amministrativa delle società di cui al richiamato d.lgs 231/2001 è stato da quest’anno ampliato anche con le fattispecie della “Frode in competizioni sportive”, da un lato, e dell’ “Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. Ed infatti, la legge 3 maggio 2019 n. 39 (pubblicata in Gazz. Uff., 16 maggio 2019, n. 113), recante norme in materia di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, all’’articolo 5, la cui rubrica recita “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” prevede che dopo l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231è inserito il seguente: “Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. – 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.
La legge 13 dicembre 1989, n. 401 (pubblicata in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 294), recante norme in materia di “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” (titolo modificato dall’articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336), all’articolo 1, la cui rubrica recita “Frode in competizioni sportive”, prevede che “-1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000; – 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. – 3 Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”. Ed ancora, la stessa legge 401/1989, all’articolo 4, la cui rubrica recita “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” prevede che “-1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000. -2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero. -3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. -4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (…). -4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (…) svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero. -4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze (…), le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. -4-quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli é tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale”.
In linea di principio va ricordato che il contrasto all’illegalità, in ogni sua manifestazione, consente di tutelare, oltre all’ordine pubblico di cui si è detto in apertura, anche gli altri interessi costituzionali quali la salute ed il risparmio dell’utente, il gettito erariale dello Stato nonché le imprese e i lavoratori del comparto del gioco pubblico. Più nel dettaglio, quanto sopra, da un lato, consente certamente di estendere ai veicoli societari le responsabilità amministrative richiamate per le condotte illecite tenute da soggetti che operino nell’illegalità e nell’offerta illegale del gioco e, dall’alto, è di stimolo per le imprese del gioco pubblico affinché valorizzino, formalizzino e ritualizzino, nei casi remoti in cui ciò non sia già stato fatto, processi e procedure coordinati con i modelli organizzativi aziendali, idonei ad arginare se non ad azzerare i rischi di commissione dei suddetti reati da parte di esponenti senza scrupoli. Il tutto senz’altro per mettere al riparo le aziende da eventuali sanzioni pecuniarie e interdittive, pure richiamate, ma soprattutto per ancora di più mettere in luce la serietà e la meticolosità dell’azione dell’offerta pubblica di gioco al servizio dello Stato.
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