Ma quali luoghi sensibili? (Articolo Gioconews marzo 2019)

L’INEFFICACIA DEL DISTANZIOMETRO PASSA ANCHE PER LA DEFINIZIONE DELLA LORO NATURA

A cura di Geronimo Cardia

È di pochi giorni fa la notizia che il Tar Puglia ha contestato che siano effettivamente “sensibili” alcune tipologie di luoghi tra quelle indicate dalla L.R. Puglia n. 43/2013. In particolare, con sentenza del 14.2.2019 il giudice di pace di Lecce, in accoglimento del ricorso di un operatore avverso il provvedimento di chiusura di una sala scommesse del Comune di Corigliano d’Otranto per mancato rispetto del distanziometro, ha stabilito che dall’elenco dei luoghi sensibili di cui alla predetta norma debbano essere esclusi gli asili nido e le ludoteche.

Non è la prima volta che tale circostanza emerge nei tribunali. Si richiama in proposito quanto già osservato in passato, a ottobre 2016, quando il Tar Bolzano ha pubblicato le sentenze dei procedimenti numero 00301/2016 Reg. Prov. Coll. – N. 00076/2016 Reg.Ric. e numero 00302/2016 Reg.Prov. Coll. – N. 00080/2016 Reg. Ric..

Nei ricorsi che le hanno generate ancora una volta si è proceduto a impugnare il provvedimento di  espulsione inflitto a due sale per il distanziometro viziato da errore tecnico. Ebbene, il Tar ha ritenuto di dover valutare le doglianze del ricorrente già all’epoca riguardanti le seguenti circostanze: la normativa di riferimento “anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale, individuando aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi, di fatto e in realtà determinerebbero il divieto assoluto sull’intera area del comune di Bolzano e non su parti di essa (cd. “effetto espulsivo”).

Per l’ampiezza del raggio di interdizione (300 metri) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalla normativa provinciale non vi sarebbe alcuna via o area in Bolzano in cui possa essere esercitata  l’attività del gioco lecito. A fondamento di tale affermazione la ricorrente deposita in giudizio la perizia redatta dallo Studio Associato di Architettura Menato & Meneghetti di Padova, avente a oggetto la verifica dell’insediabilità nel territorio comunale di Bolzano del gioco legale”; “da tale perizia si evincerebbe chiaramente che la normativa provinciale anziché “regolamentare” un regime di interdizione identificando alcune zone proibite (con l’effetto cosiddetto del “leopardo”,dal manto notoriamente a macchie nere), di fatto avrebbe impedito l’erogazione del gioco legale sull’intero territorio del Comune di Bolzano (con l’effetto cosiddetto della “pantera”, dal manto notoriamente interamente nero). Secondo l’elaborato prodotto, infatti, la percentuale di territorio comunale interdetto sarebbe pari al 99,67, con la conseguenza che tutte le sale esistenti dovranno essere chiuse e nessuna di queste potrà spostarsi o aprire in altre vie o aree della città perché tutte vietate dalla normativa provinciale. Da ciò risulterebbe innanzitutto un difetto di istruttoria da parte della Provincia Autonoma di Bolzano nella definizione dei luoghi ritenuti sensibili dovuto alla impossibilità di apporre di fatto il divieto assoluto del gioco legale su sostanzialmente l’intero territorio comunale.”

E ancora: “tale impossibilità sarebbe dovuta o ad una serie eccessiva di categorie di luoghi qualificati ‘sensibili’ e/o ad un eccessivo numero di metri di raggio di inibizione, senza che tali misure siano  accompagnate da alcuna istruttoria da cui emerga la ragione per cui determinati luoghi sono ritenuti ‘da proteggere’ rispetto alla vicinanza di sale da gioco e la verifica se, in relazione alla diffusione dei siti sensibili, una simile distanza di 300 m sia misura proporzionata e sostenibile, in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore”; “se l’Amministrazione avesse svolto la necessaria istruttoria prima di adottare le delibere impugnate avrebbe riscontrato che la disciplina da essa posta comporta una conseguenza spropositata rispetto all’obiettivo di tutela dei soggetti deboli che si vorrebbe raggiungere, e cioè l’affermazione del divieto sostanzialmente assoluto di aprire esercizi pubblici ove installare gli apparecchi per il gioco lecito nel territorio del Comune di Bolzano e per essa stessa l’impossibilità di diritto e di fatto di esercitare l’attività del gioco lecito per la quale è stata specificamente autorizzata dai competenti organi statali e ciò in pregiudizio alla sue stesse possibilità di sussistenza economica”. Inoltre “il provvedimento, nella misura in cui determina un effetto di divieto assoluto, sarebbe palesemente sproporzionato, in quanto non vi sarebbe alcun contemperamento tra i diversi interessi privati, ma anche pubblici (l’erario) implicati nella vicenda. I provvedimenti impugnati si limiterebbero semplicemente a espellere dal territorio del Comune il gioco lecito, esito non consentito e foriero di danni gravi e irreparabili”.

L’IDONEITÀ DEL DISTANZIOMETRO – In questo contesto il Tar Bolzano ha aperto lo spazio per un sindacato sulla idoneità della misura del distanziometro, mettendo in dubbio l’opportunità di includere tra i luoghi sensibili, destinatari della tutela, luoghi che invece nulla abbiano a che fare con le necessità perseguite. Si legge infatti che “Ad avviso del Collegio non solo l’individuazione delle stazioni ferroviarie e di autobus, delle fermate ferroviarie e di autobus nonché dei luoghi di culto come luoghi sensibili appare irragionevole e non proporzionata, ma l’individuazione degli altri luoghi di cui al punto 1) e al punto 2) [campi sportivi, impianti sportivi, impianti per il tempo libero, palazzetti dello sport, biblioteche, stazioni ferroviarie e di autobus, fermate ferroviarie e di autobus nonché luoghi di culto, altri luoghi sensibili da individuare come centri storici e lungo le strade molto frequentate da pedoni] non risulta fondata su un’istruttoria adeguata ed approfondita nel senso suesposto, oltre a non corrispondere alla delega contenuta” nella norma a monte. E ancora: il fatto che il distanziometro “consideri – in modo del tutto apodittico – i centri storici e le strade molto frequentate da pedoni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 come luoghi sensibili, costituisce un evidente eccesso di delega.”. Peraltro, nella stessa occasione la sentenza ha previsto un’altra esigenza importante: la “previa attività istruttoria deve avere anche ad oggetto la verifica (…) [che]  l’individuazione di ulteriori siti sensibili sia proporzionata e sostenibile in quanto tale da non impedire di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e anche la disponibilità di sedi alternative in vista dei innumerevoli trasferimenti di esercizi in attività soprattutto a causa di provvedimenti di decadenza.”. Il tutto richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato proposta nei ricorsi e relativa alle decisioni “nn. 578 e 579 del febbraio 2016 che hanno dichiarato illegittima la fissazione apodittica di  distanze da luoghi ritenuti sensibili, in assenza di adeguata istruttoria”.

L’ORDINANZA DEL TAR PESCARA – È di qualche mese dopo un altro passaggio importante nella direzione della necessità che sia data una lettura critica alla natura dei luoghi asseritamente sensibili. Ebbene, con ordinanza n. 184/2017 pubblicata in data 06.06.2017 il Tar Pescara, in accoglimento della relativa eccezione sollevata da un operatore avverso il diniego di rilascio della licenza notificato dal Comune di Lanciano per mancato rispetto del distanziometro di cui alla L.R. Abruzzo n. 40/2013, ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale ritenute rilevanti e non manifestamente infondate in ordine all’art. 2, lett. c), della suddetta norma “nella parte in cui include tra i luoghi sensibili, “IV) le caserme militari…”. Nell’ordinanza il Collegio ha espressamente affermato che “la questione verte sulla “previsione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti ‘sensibili’: frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo (…).

La materia di cui si occupa la legge regionale in esame è dunque la «tutela della salute», il che evidenzia il contrasto della previsione censurata con l’art. 117, commi 2 e 3, Cost. deve infatti ritenersi che la normativa regionale sia espressione di finalità di carattere socio-sanitarie nella misura in cui le relative previsioni siano rivolte alla tutela di soggetti ‘deboli’ e che esorbiti, invece, da tale materia una disposizione riferita a luoghi frequentati da soggetti che non presentano alcuna caratteristica che li renda “psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni. Mentre la maggior parte dei luoghi elencati dall’art. 2, lett. c) (…) può essere agevolmente collocata tra quelli ove si radunano soggetti ritenuti più esposti al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo, altrettanto non può dirsi delle caserme militari sub IV), non riscontrandosi alcun elemento che consenta di collocare i soggetti che frequentano tali luoghi (adulti in normali condizioni psico-fisiche sottoposti alla disciplina militare) tra quelli psicologicamente deboli e bisognosi della protezione legislativa (…). Poiché il requisito della distanza di almeno 300 metri da ‘caserme militari’ non risulta far capo ad esigenze riferibili alla materia ‘tutela della salute’, ne consegue l’illegittimità costituzionale della previsione in quanto estranea alla competenza legislativa della Regione”. Ora, a prescindere dalle valutazioni operate sullo specifico caso dei luoghi (non più?) sensibili delle caserme, delle fermate degli autobus, dei luoghi di culto etc., è di tutta evidenza che l’interprete a questo punto debba interrogarsi sia sulla reale vulnerabilità dei frequentatori di tutti gli altri luoghi indicati dalle norme del territorio come sensibili (ma operando valutazioni di carattere tecnico-scientifico e non meramente sociologico) sia sulla effettiva importanza del “concetto di luogo sensibile” rispetto al fine ultimo supremo di giusto ed imprescindibile contrasto al disturbo di gioco d’azzardo.

E infatti, crediamo sia incontestabile che un soggetto a rischio o problematico, in realtà, principalmente risieda a casa propria frequentandola ancor più e ancor prima rispetto a quanto non faccia rispetto ad un luogo sensibile. Ciò lascerebbe intendere che se fosse perfetto un distanziometro (e si è visto come in realtà tutti quelli esaminati siano viziati da errore tecnico che determina l’effetto concreto del divieto assoluto che non cura ma penalizza la dipendenza) esso comunque non tutelerebbe i soggetti bisognosi perché a nessuna distanza metterebbe il soggetto e la sua abitazione dai luoghi di distribuzione del gioco pubblico. Diverso sarebbe, invece, un meccanismo che mettesse a distanza (da tutti e non solo dai soggetti problematici o patologici) il tasso di pericolosità del prodotto. E di meccanismi che possano agire sulla pericolosità (e quindi sulla non pericolosità) del prodotto di gioco pubblico ve ne sono diversi e soprattutto sono ben conosciuti. Ma questa, come diceva qualcuno, è un’altra storia, chi può dire ora quanto futura?

 

 

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