L’ORA DELLE RIFORME. IL TEMPO DELLA NORMALITA’. GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS – LUGLIO 2022)

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In data 5 maggio 2022 sono state pubblicate due sentenze gemelle del Tar Lombardia (sezione staccata di Brescia), la numero 440/2022 (Reg.Ric. 352/2020) e la numero 444/2022 (Reg.Ric. 347/2020), fondamentalmente dallo stesso tenore.

Entrambe hanno a che fare con le limitazioni comunali di orari di funzionamento imposte ad alcune tipologie di verticali distributive di gioco pubblico e fanno riferimento a motivi di impugnazione ritenuti non meritevoli di accoglimento (e sui quali non ci si sofferma), quali: (i) un’asserita disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di gioco non interessate dai provvedimenti; (ii) un difetto di competenza del Comune che avrebbe dovuto agire, a dire del ricorrente, ex articolo 50, comma 5, del Tuel e non ai sensi del successivo articolo 50, comma 7; (iii) un asserito difetto di comunicazione di avvio del procedimento.

Allo stresso tempo entrambe dimostrano di ritenere meritevole di accoglimento il motivo relativo al rilevato difetto di istruttoria per “violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 7 del d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per non veridicità degli elementi istruttori, erroneità e carenza di motivazione” in quanto le motivazioni alla base dell’ordinanza impugnata, ascrivibili all’esigenza di far fronte al dilagare di fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo patologico nel Comune (…), non sarebbero riscontrate da dati concreti”.

Al riguardo il Collegio ha ravvisato “una discrasia tra le finalità dell’ordinanza ed i dati posti a base del provvedimento impugnato.

La contestazione che viene considerata rilevante dai Giudici è che se, da un lato, è vero che si palesano come rilevanti e coerenti i dati riportati dal provvedimento comunale riferiti al più ampio Ambito Territoriale, dall’altro, non sono forniti “dati di rilievo o comunque sufficienti in relazione allo specifico ambito territoriale sul quale dispiega effetto”.

Ancora una volta viene messo in evidenza quanto nello svolgimento di un’istruttoria non possa prescindersi dai dati specifici del territorio e della popolazione cui il provvedimento limitativo si riferisce.

Peraltro il Collegio, dopo avere rilevato che i dati forniti sono generici e lontani dal caso obiettivo del provvedimento, ritiene di andare oltre perché decide di entrare nel merito dei (pochi) dati che invece riconosce essere specificamente riferiti al territorio di interesse:   “L’unico dato che viene fornito, in relazione allo specifico ambito territoriale di incidenza, è quello inerente al numero dei c.d. “giocatori patologici” in carico ai servizi dipendenze nel Comune (…) che, tuttavia, è pari a zero” in un caso, e pari a due nell’altro.

E nell’entrare nel merito il Collegio si spinge evidentemente a dare un giudizio di valore sulla numerosità dei casi evidenziati.

Inoltre, il Collegio non condivide il ragionamento dell’istruttoria comunale che invece propone al fruitore di far desumere la gravita della casistica concreta, e dunque la legittimazione dei provvedimenti limitativi, da deduzioni operate sulla base di mere proiezioni: “Vero che nell’ordinanza si ha cura di argomentare come “la ricerca scientifica in merito dimostra che il numero reale delle persone affette da ludopatia e sicuramente maggiore rispetto al numero dei soggetti che, in concreto, sono in cura presso i servizi, in quanta una parte significativa del fenomeno della ludopatia resta sommerso (cosiddetta “cifra oscura”), tenuto conto del fatto che molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni”, e che sulla base dei dati aggiornati al 13 giugno 2019 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli stima, sempre per il Comune (…), che il numero dei giocatori con problemi è presumibilmente pari a 67 [in un caso, 108, nell’altro], ma è altrettanto vero che si tratta di dato ipotetico, non corroborato da riscontri concreti e, quindi, non idoneo a giustificare una restrizione delle attività economiche mediante uno strumento, quello dell’ordinanza contingibile ed urgente, che presuppone, proprio per le sue caratteristiche di provvedimento extra ordinem, dati concreti denotanti una reale situazione di pericolo da contenere.”.

Ecco quindi la necessità che, per rappresentare il pericolo da arginare, anche eventuali deduzioni, desumibili eventualmente anche da proiezioni effettuate su base nazionale, siano sorrette da riscontri concreti.

E ciò in quanto i provvedimenti di limitazione di orari vanno inquadrati, come dicono le sentenze, tra i provvedimenti extra-ordinem.

Anche da tali sentenze emerge dunque l’importanza del presupposto di istruttorie adeguate.  Esse si impongono per dare evidenza della reale esigenza da parte del territorio interessato di una regolamentazione e del fatto che i provvedimenti non siano adottati che sulla base di evidenze tecnico-scientifiche.   Un altro piccolo passo nella direzione della ambita normalizzazione del comparto e del suo ordinamento giuridico.

Geronimo Cardia



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