15 Ott L’ORA DEL RIORDINO (GIOCONEWS OTTOBRE 2016)
Sono diversi anni che gli operatori del gioco legale stanno tentando di mettere in evidenza, in tutte le sedi, non solo giudiziali e stragiudiziali ma anche culturali, l’inefficacia e la natura sproporzionata e discriminatoria delle misure interdittive (non me ramente limitative) del gioco legale. Oggi è il turno di una nuova era che i provvedimenti limitativi degli ora ri di aperura dovranno affrontare. Il Tribunale Amministrativo Regiona le del Veneto (Sezione Seconda) con l’ordinanza pubblicata l’8 settembre 2016, (noo480/2016 relativa al ricorso n.00928/2016), ha disposto la sospensione in via cautelare del “provvedimento del Comune di Venezia del 16.6.2016 n. 363/2016 prot. n. 2016/287159 disciplinante gli orari di esercizio dei giochi leciti, che consentono la vincita di denaro, in stallati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché delle sale scommesse”.
Nella motivazione della decisione il Tar non manca di evidenziare in premessa il fatto di avere tenuto in debita considerazione i livelli occupazionali garantiti dall’operatore del gioco legale del bingo con all’in terno della sala apparecchi (circa 75 lavoratori); il numero delle ore di apertura sino a quel momento consentite dall’ordinamento giu ridico (diciassette ore giornaliere); l’abbattimento imposto dal prov vedimento interdittivo (“l’ordinan za impugnata ha limitato l’orario di esercizio delle attività di gioco e scommesse a otto ore giornaliere”). Tali circostanze hanno rappresenta to il presupposto per i giudici per ritenere “prima facie meritevole di apprezzamento la censura con cui la ricorrente deduce che la gravata or dinanza sindacale è viziata da difetto di proporzionalità”. Ma vi è di più, in quanto nell’ordinanza non man cano giudizi di apprezzamento sul peso del provvedimento interdittivo ove si precisa che “l’atto impugnato ( … ) riduce drasticamente l’orario di esercizio della sala da gioco e scom messe ricorrente (che passa da 17 a 8 ore giornaliere, festivi inclusi, con una riduzione superiore al 50%)”. Unitamente a tale giudizio negativo, da solo idoneo a porre in eviden za il difetto di proporzionalità e le conseguenze sul provvedimento, i giudici si spingono poi a valutare un ulteriore aspetto fondamentale laddove specificano che il provve dimento sospeso “detta una rego lamentazione uniforme dell’orario in cui è possibile espletare l’attività di gioco e scommessa, senza opera re alcuna distinzione tra i pubblici esercizi che hanno ad oggetto esclusivo o principale le attività di gioco e scommessa (case da gioco) e gli eser cizi commerciali in cui le suddette attività sono meramente accessorie (tabaccai, bar) rispetto ad altre attivi tà aventi carattere principale”.
Tale precisazione è fondamentale, posto che l’ordinanza ha voluto premiare i rilievi degli operatori da tempo sul tavolo quali quello della verifica dell’efficacia del provvedi mento adottato rispetto agli obietti vi asseritamente tutelati: come può pensarsi di perseguire un interesse per quanto pubblico esso sia limi tando fino ad abbattere una forma di distribuzione e facendo riversare l’intera domanda su un’altra forma di distribuzione di gioco legale? Tra l’altro in questo caso non è neanche una guerra tra giochi (che purtrop po spesso consuma distogliendo dal tema principale del proibizionismo che non è una soluzione principal mente per gli interessi della salute, del risparmio, del gettito e dell’or dine pubblico. Non è una guerra tra giochi, come spesso si sente: quali giochi fanno male e quali non fan no male, ammesso che ve ne siano alcuni con la patente di assassini ed altri con quella di benefattori. In questo caso, infatti, i giudici hanno voluto premiare la storica denunzia degli operatori legali secondo cui chi redige i provvedimenti interdittivi, fa sostanzialmente almeno due errori macroscopici. In primo luogo, non si accorge di comportare di fatto un divieto sostanzialmente assoluto: con la riduzione di più del 50% dell’orario di apertura, è come se avesse imposto una chiusura a giugno dell’attività economica con la sopportazione dei costi di tutto l’anno. In secondo luogo, favorisce lo sversamento della domanda di gioco, quando va bene (per il gioca tore), in altri giochi o in altri canali di distribuzione dello stesso gioco come in questo caso in favore dei cosiddetti corner, quando va male (sempre per il giocatore), a beneficio dell’offerta paralella o della offerta illegale.
Altro passo di grande pregio per avere premiato le richieste storiche degli operatori legali è quello in cui nel giudizio sull’esistenza del peri culum, sul pericolo di danno grave, irreparabile e irrisarcibile, si legge che viene chiaramente “apprezza to favorevolmente il periculum in mora in ragione del grave pregiudi zio che il consolidamento degli ef fetti dell’ordinanza impugnata allo stato adottata dal Comune solo in via sperimentale sino al 31 dicembre 2016 potrebbe arrecare sugli investimenti medio tempore effettuati dalla società ricorrente e sui livelli occupazionali”. Da anni si tenta di mettere in evi denza l’aspetto della esigenza di tutela e di protezione degli inve stimenti operati dalle imprese del gioco legale che assicurano il perse guimento di interessi generali quali la salute, il risparmio, l’ordine pub blico ed il gettito erariale. Chi non vede protetti i propri investimenti dalle misure interdittive illegittime, o non compie più investimenti o decide di muoversi altrove o se ope ratore straniero non viene in Italia. In ogni caso chi ne risente sono i lavoratori, i cittadini, il territorio e perché no l’ordinamento giuridico dai cittadini e per i cittadini al meno in teoria concepito.
E se la formula del principio è elementare agli occhi dei più, l’attuazione del principio agli occhi di tutti sembra va impossibile, almeno fino a ieri. Anche qui ma in linea più generale prima poi andrà affrontato questo fatto della linea che unisce territorio / cittadini / ordinamento giuridico: ogni territorio ha il suo ordinamen to giuridico, attanagliato al tessuto socio culturale del territorio stesso, su cui vivono sia l’ordinamento giu ridico sia i cittadini che sono allo stesso tempo artefici almeno così dovrebbe essere e destinatari delle misure di cui è fatto l’ordinamen to giuridico. Ma è sempre così? Ma questa è un’altra storia.
Tornando al caso in esame, i giudici, peraltro, giungono a sospendere gli effetti del provvedimento pur nella consapevolezza della fase sperimen tale che lo caratterizza e si spingo no a ricordare quali devono essere i principi ispiratori di una misura legittima ove il Comune intenda proprio esercitare il proprio potere di fissare gli orari. Sul punto i giu dici precisano che resta “impregiu dicata la possibilità per Comune di rimodulare e limitare gli orari di esercizio delle case da gioco e scom messe per contrastare il fenomeno della ludopatia (la giurisprudenza sul punto è pacifica), purché la di sciplina in concreto adottata sia ragionevole e proporzionata agli obiettivi perseguiti.”. La locuzione che colpisce, favorevolmente si in tende, è proprio quel “in concreto” che deve ispirare l’operato di ogni legislatore illuminato. La limitazio ne di orari è legittima (come il di stanziometro o la regolamentazione della pubblicità) se in concreto re golamenta e non proibisce, non uc cide. Non secondaria, infine, appare la condanna alle spese del Comune. Il provvedimento di sospensione del Tar Veneto rappresenta un mo mento importate per il comparto degli operatori del gioco legale che da anni predica esattamente questi principi evidenziati. Ora anche con questa ordinanza è lanciato un altro ed importante segnale alla Confe renza Unificata che il legislatore ha voluto con la legge di Stabilità 2016, proprio per evitare che si arrivas se ad un conflitto così radicale ed aspro sul territorio tra normativa locale e normativa nazionale, per la quale lo stesso legislatore ha indi cato i tempi di definizione entro lo spirato termine del 30 aprile. Se la soluzione giudiziale (traumatica) sia idonea ad anticipare la chiusura dei lavori della Conferenza (meditata) è un quesito a cui si potrà rispondere con serietà nei prossimi (non più anni ma) mesi, prima che sia troppo tardi.