01 Feb TE LO DO IO L’ELENCO (GIOCONEWS FEBBRAIO 2012)
L’ articolo 1 comma, 82 , della legge 13 dicembre 2010, n 220 ha istituito l’elenco al quale devono essere iscritti tutti i soggetti che svolgono le attività in mate- ria di apparecchi da intrattenimento. In particolare sono soggetti ad iscri- zione: (Sezione A) – Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.; (Sezione B) – Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli appa- recchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., e successive modificazioni; (Sezione C) – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al man- tenimento in efficienza degli appa- recchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e co- munque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco. Con i successivi decreti direttoriali n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011 e n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011 sono stati indicati i requisiti per l’iscrizione (che per comodità si riportano in calce alla presente).
I Decreti sopra richiamati preve- dono in sostanza che: (i) i concessio- nari per la gestione della rete telematica devono instaurare i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento “esclusivamente con coloro che ri- sultino iscritti nell’elenco”; (ii) che i contratti stipulati con soggetti non inseriti nell’elenco, ovvero in forma diversa da quanto previsto, sono nulli, (iii) che i rapporti contrattuali instaurati con soggetti che abbiano perso i requisiti previsti sono risolti di diritto; (iv) che in caso di stipula di contratti per la raccolta del gioco con soggetti non iscritti, ovvero di mantenimento dell’efficacia di rap- porti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti, l’Ufficio Regionale AAMS commina al con- cessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti (dunque anche ai gestori degli esercizi) la sanzione amministrativa della somma di euro 10.000,00; (v) che la terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio determina per il concessionario la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
Con decreto direttoriale n.2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre 2011 è stata disposta per il 23 dicembre2011 sul sito istituzionale di Aams la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco entro il termine del 31 ottobre 2011. Con decreto direttoriale n.2011/51126/giochi/Adi del 23 dicembre 2011 è stata disposta per il 28 dicem- bre 2011 sul sito istituzionale di Aams la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco tra l’1 novembre 2011 ed il 21 dicembre 2011. I decreti direttoriali di cui ai punti 4 e 5 consentono, rispettivamente agli articoli 4 e 5 che “per la sola correzione di errori materiali, potranno essere pre- sentati eventuali reclami, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, agli Uffici Regionali competenti” e che “è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, www.aams.gov.it.”. A tali rimedi possono accedere tutti i soggetti per i quali sia stato commesso un qualche errore materiali e ovviamente i soggetti che pur avendo prestato domanda risultano non inseriti nel relativo elenco. In conseguenza dell’esclusione i rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco sono stati (o dovrebbero essere) immediatamente risolti.
La possibilità di impugnare l’even tuale esclusione dall’elenco va comun- que valutata caso per caso, innanzitutto, attraverso un esame della documentazione fornita ad Aams da ciascun soggetto escluso. Nel caso in cui la documentazione si possa ritenere completa, occorrerà in secondo luogo verificare se: (i) l’istante sia stato o meno posto nella condi- zione di integrare la documentazione esaminata da Aams prima della sua esclusione (la mancata possibilità di integrazione potrebbe condurre alla nullità insanabile del procedimento amministrativo ed al risarcimento del danno patito); (ii) l’esclusione non sia stata accompagnata da alcuna motivazione (la mancata motivazione potrebbe condurre alla nullità dell’esclusione ed al risarcimento del danno patito); (iii) la motivazione dell’esclusione sia caratterizzata da manifesta irragionevolezza (la motivazione irragionevole potrebbe portare alla nullità dell’esclusione ed al conseguente risarcimento del danno); (iv) vi sia stata disparità di trattamento rispetto ad altri operatori ammessi che abbiano presentato istanze nei medesimi termini e corredate dalla stessa documentazione (la disparità potrebbe determinare la nullità dell’esclusione ed il conseguente risarcimento del danno); (v) esistano altri difetti relativi all’istruzione o vizi del provvedimento amministrativo (violazione di legge, eccesso di potere) che potrebbero portare alla nullità dell’esclusione)
Per quanto concerne i termini per l’impugnazione occorre distinguere se l’escluso abbia presentato la propria istanza prima del 31 ottobre (ed allora il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo competente scadrebbe trascorsi 60 giorni dal 23 dicembre e dunque il 21 febbraio 2012) ovvero dopo il 31 ottobre 2011 ma prima del 21 dicembre 2011 (nel qual caso il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo competente scadrebbe trascorsi 60 giorni dal 28 dicembre e dunque il 26 febbraio 2012).
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