TE LO DO IO L’ELENCO (GIOCONEWS FEBBRAIO 2012)

L’ articolo 1 comma, 82 , della legge 13 dicembre 2010, n 220 ha istituito l’elenco al quale devono essere iscritti tutti i soggetti che svolgono le attività in mate- ria di apparecchi da intrattenimento. In particolare sono soggetti ad iscri- zione: (Sezione A) – Proprietari, possessori  ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo  110, comma  6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.; (Sezione B) – Concessionari per la gestione  della rete  telematica degli  apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli appa- recchi e terminali di cui all’articolo 110,  comma   6, lettere  a)  e  b),  del T.U.L.P.S., e  successive   modificazioni; (Sezione C) – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al man- tenimento in efficienza degli appa- recchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario   delle  somme   residue e  co- munque   qualsiasi    altra    attività funzionale alla raccolta del gioco. Con i successivi decreti direttoriali n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011 e n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011 sono stati indicati i requisiti per l’iscrizione (che per comodità si riportano in calce alla presente).

I Decreti sopra richiamati preve- dono in sostanza che: (i) i concessio- nari per la gestione  della rete telematica devono  instaurare i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento “esclusivamente con coloro  che ri- sultino iscritti  nell’elenco”; (ii) che i contratti stipulati con soggetti  non inseriti nell’elenco, ovvero in forma diversa da quanto previsto, sono nulli, (iii) che i rapporti contrattuali instaurati con soggetti  che abbiano perso i requisiti previsti sono risolti di diritto; (iv) che in caso di stipula di contratti per la raccolta del gioco con soggetti  non  iscritti,  ovvero di mantenimento dell’efficacia di rap- porti  contrattuali con soggetti  che abbiano  perso  i requisiti, l’Ufficio Regionale  AAMS commina al con- cessionario per la gestione  della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti  contraenti (dunque anche  ai gestori  degli  esercizi) la  sanzione amministrativa della somma  di euro 10.000,00;  (v)  che  la terza  reiterazione, anche  non  consecutiva,  della medesima violazione nell’arco di un biennio determina per il concessionario la revoca della concessione per la gestione  della rete telematica.

Con       decreto       direttoriale      n.2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre 2011 è stata disposta per il 23 dicembre2011 sul sito istituzionale di Aams la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che  hanno presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco entro  il termine del 31 ottobre 2011. Con      decreto   direttoriale     n.2011/51126/giochi/Adi del 23 dicembre 2011 è stata disposta per il 28 dicem- bre 2011 sul sito istituzionale di Aams la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco tra l’1 novembre 2011 ed il 21 dicembre 2011. I decreti  direttoriali di cui ai punti 4 e 5 consentono, rispettivamente agli articoli 4 e 5 che “per la sola correzione di errori materiali,  potranno essere pre- sentati eventuali reclami, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, agli Uffici  Regionali competenti” e che  “è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, www.aams.gov.it.”. A tali rimedi possono accedere tutti i soggetti  per i quali  sia stato  commesso un qualche  errore  materiali e ovviamente i soggetti che pur avendo prestato domanda risultano non  inseriti nel relativo elenco. In conseguenza dell’esclusione i rapporti  contrattuali con  soggetti  non iscritti nell’elenco sono stati (o dovrebbero essere) immediatamente risolti.

La possibilità di  impugnare l’even tuale esclusione dall’elenco va comun- que valutata  caso per  caso, innanzitutto,  attraverso   un   esame della documentazione fornita  ad Aams da ciascun soggetto escluso. Nel caso  in  cui  la  documentazione  si possa ritenere completa,  occorrerà  in secondo luogo verificare se: (i) l’istante sia stato  o meno  posto  nella condi- zione di integrare la documentazione esaminata da Aams prima  della sua esclusione (la mancata  possibilità di integrazione potrebbe condurre alla nullità insanabile del procedimento amministrativo ed al risarcimento del danno patito); (ii) l’esclusione non sia stata accompagnata da alcuna motivazione  (la  mancata   motivazione  potrebbe condurre alla nullità dell’esclusione  ed al risarcimento del danno patito); (iii) la motivazione dell’esclusione  sia caratterizzata da manifesta irragionevolezza (la motivazione irragionevole potrebbe portare alla nullità dell’esclusione ed al conseguente risarcimento del danno); (iv) vi sia stata disparità di trattamento rispetto ad altri operatori ammessi che abbiano presentato istanze nei medesimi termini  e corredate dalla  stessa  documentazione (la disparità potrebbe determinare la nullità dell’esclusione ed  il conseguente risarcimento del danno); (v) esistano altri difetti relativi all’istruzione o vizi del provvedimento amministrativo (violazione di legge, eccesso di potere) che potrebbero portare alla nullità dell’esclusione)

Per  quanto concerne i termini per l’impugnazione occorre  distinguere se l’escluso abbia presentato la propria istanza prima  del 31 ottobre (ed allora il termine per il ricorso  al Tribunale Amministrativo competente scadrebbe  trascorsi 60 giorni  dal 23 dicembre  e dunque il 21 febbraio  2012) ovvero  dopo  il  31  ottobre 2011  ma prima  del 21 dicembre 2011 (nel qual caso il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo competente scadrebbe  trascorsi 60 giorni  dal 28 dicembre e  dunque il  26  febbraio 2012).

Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento



Iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sulle attività dello Studio