15 Gen L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine (Rivista Tributi del Ministero delle Finanze – Anno 2002)
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, raramente affrontata con critica sistematicità, viene qui, anche se solo sinteticamente, proposta nei suoi temi più rilevanti, senza per questo tralasciare le inevitabili connessioni con i principi posti in materia di imposta di registro..
- Premesse.
In occasione dell’erogazione di finanziamenti a medio lungo termine da parte di banche italiane o comunitarie, sovente ci si interroga in merito alla applicabilità della dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, prevista dagli articoli 15 e ss del D.P.R. 601/73 (la “Imposta Sostitutiva”). Le problematiche che vengono in rilievo sono di diversa natura, coinvolgendo la valutazione dell’integrazione dei presupposti, nonché la definizione della base imponibile. Di seguito, dopo una breve descrizione del tributo e dopo un’analisi delle questioni sottese all’identificazione dei presupposti, si prendono in considerazione gli aspetti strettamente connessi con l’individuazione della base imponibile.
Al fine di inquadrare sin dall’inizio la natura impositiva piuttosto che esclusivamente agevolativa del prelievo, occorre premettere che, ove risultino integrati i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, l’Imposta Sostitutiva trova comunque applicazione, ancorché determini un onere fiscale superiore a quello che si determinerebbe ove fossero applicati i tributi ordinari sostituiti. Tale precisazione si impone, soprattutto ove si consideri che la regolamentazione di riferimento si colloca nell’ambito di uno dei titoli del D.P.R. no. 601 del 29 settembre 1973, la cui rubrica recita “Agevolazioni per il settore del credito” ([1]).
- Breve descrizione del trituto.
In particolare, l’Imposta Sostitutiva è dovuta sulle operazioni di finanziamento a medio lungo termine e su tutti i provvedimenti, atti contratti, e formalità inerenti: (i) alle medesime operazioni; (ii) alla loro esecuzione; (iii) alla modificazione ed estinzione; (iv) alle garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualunque momento prestate; (v) alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni prestate anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti. L’imposta è dovuta se le operazioni di finanziamento sono compiute da banche ([2]).
In caso di applicazione dell’Imposta Sostitutiva, le operazioni suddette e gli atti collegati sono esenti da: (i) imposta di registro; (ii) imposta di bollo; (iii) imposte ipotecarie e catastali; (iv) tasse sulle concessioni governative ([3]).
Le banche che effettuano le operazioni finanziarie sopra descritte sono tenute a corrispondere l’Imposta Sostitutiva e ad effettuare le relative dichiarazioni ([4]).
L’Imposta Sostituiva si applica nella misura dello 0,25% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti ([5]).
I presupposti per l’applicazione del tributo che di seguito sono descritti, sono sostanzialmente tre: uno soggettivo, uno territoriale ed uno oggettivo.
- Presupposto soggettivo.
Il presupposto soggettivo attiene all’identificazione del soggetto che compie l’operazione di finanziamento. Ai fini dell’imponibilità, l’operazione di finanziamento deve essere effettuata da banche. La norma, infatti, si riferisce espressamente alle “aziende ed istituti di credito e da loro sezioni o gestioni” ([6]). A tale categoria, che certamente fa riferimento a banche italiane, deve aggiungersi quella delle banche comunitarie ([7]).
Si è posto, inoltre, il quesito se nell’ambito dei soggetti destinatari dell’applicazione del tributo potessero ritenersi incluse, oltre alle banche, anche le società finanziarie. In proposito il Ministero delle Finanze si è pronunziato restrittivamente, precisando che l’Imposta Sostitutiva si applica esclusivamente ai finanziamenti erogati da banche ([8]). Detta risoluzione è stata adottata tenendo conto del parere del Ministero del Tesoro che, in verità, si era dimostrato possibilista con riferimento alle società finanziarie iscritte all’elenco di cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi bancarie ([9]).
Un’altra questione ricorrente è quella che interviene nelle ipotesi in cui le operazioni di finanziamento siano effettuate da più banche che agiscono in pool. Ebbene, riguardo l’Imposta Sostitutiva eventualmente dovuta sul finanziamento erogato, è sorto il dubbio in merito all’identificazione del soggetto da considerare obbligato ad effettuare dichiarazioni e versamenti previsti dalle norme di riferimento. Secondo una risalente ma efficace interpretazione ministeriale, nel caso in cui la convenzione sia stipulata sotto forma di mandato con rappresentanza, le banche che operano in “pool” conferiscono alla banca capofila il potere di agire in loro nome. Poiché a tale figura giuridica si applicano, per espresso rinvio dell’art. 1704 c.c., gli articoli che regolano la rappresentanza in base ai quali gli effetti del contratto concluso dal mandatario, cioè i diritti ed obblighi inerenti allo stesso, influiscono direttamente sul mandante, consegue che, nel caso di finanziamenti in “pool” a medio e lungo termine, gli obblighi tributari stabiliti dalla vigente normativa in materia di imposta sostituiva, devono essere assolti non dalla banca capofila ma, in proporzione delle rispettive quote, dai singoli istituti di credito partecipanti al finanziamento” ([10]).
- Presupposto della territorialità.
Riguardo il presupposto della territorialità, va precisato che esso non è previsto espressamente dalla disciplina di riferimento dell’Imposta Sostitutiva. Ancorché non vi siano esplicite interpretazioni ufficiali né conferenti pronunzie giurisprudenziali con specifico riferimento al presupposto della territorialità, sembra doversi giungere alla conclusione che detto presupposto sia da verificare alla luce delle norme relative all’imposta di registro, in ragione del generale rinvio effettuato dal D.P.R 601/73. Più precisamente, il riferimento alla disciplina dell’imposta di registro è consentito/determinato dal richiamo effettuato dalla norma che regolamenta “dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva” ([11]). In effetti, tale disposizione prevede che “per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative all’omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva valgono le norme sull’imposta di registro”. Inoltre, è possibile riscontrare un rinvio all’applicazione della legge sull’imposta di registro anche nell’ambito delle norme in materia di “modalità per la presentazione della dichiarazione e il pagamento dell’imposta sostitutiva” ([12]).
Sulla scorta di tali precisazioni, in dottrina è stato affermato che si devono “considerare fuori del campo di applicazione dell’imposta sostitutiva i finanziamenti erogati da istituzioni creditizie non residenti, intendendo per tali anche le filiali estere di banche italiane, in base a contratti stipulati all’estero” ([13]).
Inoltre, se, da un lato, la dottrina richiamata ritiene che il presupposto della territorialità si applica principalmente avendo riguardo alla localizzazione del soggetto erogante; dall’altro, v’è chi ha sostenuto che “nessun rilievo esplica la residenza del soggetto beneficiario del finanziamento” ([14]). Secondo quest’ultima circolare, inoltre, il fatto che il Ministero delle finanze abbia riconosciuto la soggettività passiva per l’imposta sostitutiva alle banche comunitarie senza sede stabile in Italia ([15]), “ha posto la necessità di esplicitare il presupposto di territorialità dell’imposta sostitutiva”. Peraltro, dal testo della Circolare del Ministero emerge che sono soggette all’imposta sostitutiva le operazioni “poste in essere in Italia” dagli istituti di credito comunitari. Conseguentemente, sembrerebbe che l’Amministrazione, sia pure indirettamente, abbia ritenuto applicabile all’imposta sostitutiva “il principio di territorialità valevole per l’imposta di registro, alle cui norme è fatto generale rinvio dall’art. 20 del ripetuto D.P.R. n. 601. (…) In altri termini (…) – alla luce di quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria – la territorialità dell’operazione di finanziamento costituisce uno dei requisiti per l’applicabilità dell’imposta sostitutiva” ([16]).
A questo punto va, però, precisato che qualora il presupposto della territorialità non risulti integrato al momento della stipula del relativo contratto, non può escludersi che l’Imposta Sostitutiva trovi applicazione in una fase successiva. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui si verifichi un caso d’uso, un’enunciazione in atti ovvero un’enunciazione in sentenza. Ancorché non vi siano provvedimenti interpretativi ufficiali o pronunzie giurisprudenziali che consentano di individuare precedenti orientamenti, si ritiene che detti istituti, tipici della regolamentazione dell’imposta di registro, trovino applicazione anche con riferimento all’Imposta Sostitutiva.
In proposito, può ricordarsi che è frequente il caso in cui si pone il problema relativo all’individuazione di quelle circostanze sopravvenute, idonee ad assoggettare ad Imposta Sostitutiva un atto di finanziamento originariamente stipulato all’estero ed erogato da una banca italiana o comunitaria. In particolare, si tratta di stabilire se ed in quale misura trovino applicazione le norme relative alla disciplina dell’imposta di registro in materia di caso d’uso, enunciazione in atti ed enunciazione in sentenze. Non va poi sottaciuto che, in alcune circostanze, si utilizza l’esito di detta analisi in sede di pianificazione fiscale dell’operazione di finanziamento, per rendere più adeguato l’impatto fiscale sui costi della medesima, adeguando il medesimo all’effettivo intento agevolativo che ha ispirato il legislatore fiscale al momento della introduzione dell’Imposta Sostitutiva.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un’operazione di finanziamento transfrontaliera preveda il rilascio di una garanzia ipotecaria da parte di soggetti diversi dal debitore su beni esistenti in Italia. Ebbene, noto il prelievo fiscale derivante dal rilascio di una garanzia ipotecaria da parte di un terzo (imposte ipotecaria e catastali e imposta di registro), tra le leve che solitamente utilizzate, oltre al ridimensionamento dell’importo garantito dall’ipoteca (da equiparare al valore di presunto realizzo del bene ipotecato), vi sono quelle relative alla scelta della localizzazione del finanziamento. Va considerato, infatti, che l’integrazione del presupposto della territorialità, anche successivamente alla stipula del finanziamento, potrebbe, a determinate condizioni, comportare una vantaggiosa sostituzione dell’onerosa applicazione delle imposte ipotecarie catastale e di registro con la più contenuta Imposta Sostitutiva; sostituzione, questa, perfettamente coerente con lo spirito agevolativo posto dal legislatore di cui si è detto.
L’atto di finanziamento potrebbe essere soggetto al cosiddetto caso d’uso. Secondo le norme dettate nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, sono soggetti a registrazione gli atti formati nel territorio dello Stato. Per gli atti formati all’estero, l’obbligo della registrazione è previsto solo in caso d’uso ([17]). Come è noto, l’imposta di registro si applica alternativamente in termine fisso ovvero in caso d’uso in base, tra l’atro, alle caratteristiche dell’atto, alle operazioni in esso previste e ai contraenti. Un esempio di atto soggetto a registrazione in caso d’uso è quello dell’atto stipulato all’estero, che non riguardi le operazioni che, subendo una sorta di forza attrattiva nel territorio dello Stato, sono comunque soggette a tassazione in Italia, quali, per esempio, quelle aventi ad oggetto beni immobili, aziende e diritti reali sugli stessi ([18]). Altri atti soggetti ad imposta di registro in caso d’uso sono alcuni atti redatti per corrispondenza ([19]).
In via incidentale si precisa che secondo i principi generali, laddove si verifichi un caso d’uso, si rendono dovute le imposte previste per i corrispondenti atti formati nello Stato ([20]). Coerentemente con questa impostazione, in talune circostanze il caso d’uso di un atto stipulato all’estero consente di assoggettare il medesimo atto al regime di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto, che prevede il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa ([21]). Ciò accade essenzialmente qualora sia dimostrabile che l’atto da tassare ove sottoscritto in Italia sarebbe stato soggetto ad imposta sul valore aggiunto ([22]).
Generalmente, si tende ad enfatizzare il concetto per cui è caso d’uso l’uso amministrativo dell’atto, non anche quello giudiziale. In effetti, “si ha caso d’uso quando un atto si deposita per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento” ([23]). L’esplicazione di attività amministrativa da parte di organi giurisdizionali si concreta essenzialmente nella cosiddetta volontaria giurisdizione pur rimanendo estraneo a questa accezione l’esercizio dell’attività giurisdizionale. Per quanto concerne l’altra ipotesi di caso d’uso “e cioè il deposito presso le amministrazioni dello Stato”, è stato sottolineato che a tal fine non è sufficiente il semplice deposito, occorrendo, piuttosto una concreta acquisizione degli atti per il riconoscimento ovvero la concessione di un diritto.
Nell’ambito delle norme dettate in materia di imposta di registro è previsto che “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69” ([24]). A tal proposito, può ricordarsi che spesso accade che gli atti di costituzione di ipoteca o di pegno siano redatti nella forma unilaterale e quindi posti in essere e sottoscritti esclusivamente dai garanti e non anche dal soggetto garantito, la banca, o dal debitore principale, il soggetto finanziato. Accade anche che il contratto di finanziamento invece di essere espressamente enunciato nell’atto di garanzie sia semplicemente descritto nei contenuti delle parti essenziali per la valida formazione del medesimo atto di garanzia (si pensi, in proposito, alla necessaria descrizione della quota capitale finanziata e della quota interessi pattuita ed agli altri elementi necessari per l’indicazione del credito garantito essendo la garanzia un atto accessorio rispetto a questo). Ebbene, in queste circostanze sembrerebbe potersi escludere l’applicazione dell’Imposta Sostitutiva per un fatto di enunciazione.
L’atto di finanziamento potrebbe, inoltre, essere enunciato in una sentenza. Ogni qual volta una sentenza enunci un atto non registrato, si integrano due presupposti diversi, fonti di applicazione di obbligazioni tributarie distinte: da un lato, quello della imposta di titolo e, dall’altro, quello della cosiddetta imposta di sentenza. Per l’applicazione della imposta di sentenza non si pongono sostanziali problemi interpretativi (è sufficiente, infatti, applicare l’art. 8 della citata Tariffa, parte prima). Più complesso, invece, è il meccanismo dell’imposta di titolo, nell’ambito delle disposizioni relative all’imposta di registro, la produzione in giudizio di un atto non registrato (perché originariamente stipulato all’estero) se, da un lato, non costituisce “caso d’uso”, tuttavia, dall’altro, rende l’atto depositato suscettibile di applicazione di imposta di registro cosiddetta di titolo per la parte non ancora eseguita se lo stesso è enunciato nella sentenza e se ricorrono i presupposti di cui all’art. 22 del D.P.R. 131/86 secondo cui “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69”. Tale obbligazione tributaria ha come base imponibile la parte dell’atto menzionata non ancora eseguita e, come aliquota, quella propria dell’atto e dell’operazione in esso contenuta.
La norma di riferimento prevede, infatti, che “se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguito” ([25]). Gli atti indicati dal richiamato articolo 37 sono quelli dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.
In altre parole, l’imposta di titolo si renderà applicabile se fra le parti della controversia compaiono tutte quelle dell’atto enunciato. Anche in questo caso rimane salva l’eventuale applicazione del regime di alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro; per cui, se l’atto enunciato nel dispositivo della sentenza si riferisce ad un’operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA, l’imposta di registro si rende applicabile nella misura fissa. Sul punto è, tra l’altro, chiara una risoluzione ministeriale secondo cui: “l’enunciazione di disposizioni di scritti (…) non registrati, anche se contenuta in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, trova la sua disciplina nell’art. (…) [22]. (…) Nei casi in cui l’enunciazione si riferisce a cessioni di beni o a prestazioni di servizi soggette ad IVA, l’enunciazione stessa è soggetta ad imposta in misura fissa” ([26]).
- Presupposto oggettivo.
Come detto l’Imposta Sostitutiva è dovuta sulle operazioni di finanziamento a medio lungo termine ([27]). Vanno considerate a medio lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi ([28]). In proposito, va precisato quanto sostenuto dalla giurisprudenza con riferimento ad un mutuo, che come è noto va considerato un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna di una somma di danaro, la quale passa nella proprietà del debitore ([29]). In particolare, per poter accertare se un finanziamento sia qualificabile come a medio-lungo termine, e quindi con la durata superiore a diciotto mesi, è necessario considerare la durata del rapporto valutando l’arco di tempo intercorrente dal giorno del perfezionamento del contratto, al giorno pattuito, nell’interesse di entrambe le parti, per la restituzione del tantundem, unitamente agli interessi, vale a dire il giorno in cui insorge, in capo al mutuatario stesso, il diritto-dovere di versare l’uno e gli altri, e, correlativamente, in capo al mutuante, il diritto-dovere di riceverli. La durata del finanziamento, quindi, è data dal periodo nel quale i contraenti non devono restituire o possono reclamare la restituzione della somma mutuata e degli accessori convenuti ([30]).
Nell’ambito della verifica del presupposto oggettivo rientra, poi, l’analisi del tipo di operazione finanziaria realizzata. La giurisprudenza si è, infatti, pronunziata in merito ai crediti di firma (con cui la banca si impegna a prestare garanzia a favore di terzi): essi non costituirebbero operazioni finanziarie perché non comportano trasferimento di denaro né messa a disposizione dello stesso. In definitiva i crediti di firma non costituirebbero operazioni strumentali per la concessione di un finanziamento; né costituirebbero una forma di utilizzazione dello stesso. Sulla base di tali considerazioni, i crediti di firma non possono considerarsi operazioni finanziarie assoggettabili ad Imposta Sostitutiva ([31]).
- L’individuazione della base imponibile.
Verificata l’applicazione dell’Imposta Sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, solitamente ci si interroga in merito alle modalità pratiche di applicazione del tributo. Tra queste, va ricordato il problema dell’identificazione della base imponibile. Tale aspetto appare spesso di cruciale importanza se solo si considera che l’analisi porta, da un lato, ad una tassazione “immediata” dell’intero importo del finanziamento (la tassazione si considera immediata nel senso che occorre dichiarare e versare l’imposta nell’esercizio / semestre di sottoscrizione dell’atto di finanziamento) ovvero, dall’altro, ad una tassazione “dilazionata”, correlata all’effettiva erogazione delle tranche del finanziamento. In definitiva, si tratta di verificare se l’Imposta Sostituita è applicabile all’intero importo finanziato al momento della conclusione del contratto, ovvero in base alle singole erogazioni.
Come detto, l’Imposta Sostitutiva è un tributo che grava in capo alle banche. Solitamente, i contratti di finanziamento spostano l’onere del tributo in capo ai soggetti destinatari del finanziamento, attraverso clausole di gross up. Dette clausole consentono alle banche di ritenere in sede di erogazione del finanziamento una somma pari all’importo dovuto a titolo di Imposta Sostitutiva. Di qui il motivo per cui, solitamente, i quesiti che si pongono attengono alla verifica del momento in cui effettuare le suddette trattenute, tenuto conto che le banche hanno l’obbligo di presentare periodicamente una dichiarazione ai fini della Imposta Sostitutiva e sono tenute ad effettuare versamenti ogni sei mesi (anche attraverso un meccanismo di acconti) relativamente all’imposta che di volta in volta si rende dovuta, in applicazione del seguente principio. “L’imposta sostitutiva si applica in ragione del (…) % dell’ammontare complessivo dei finanziamenti (…) erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzati in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell’ammontare del fido. (…)” ([32]).
In sostanza, il calcolo della base imponibile dipende dalla natura del finanziamento: (i) la regola generale prevede l’applicazione dell’Imposta Sostitutiva alle somme effettivamente erogate (e dunque non anche a quelle ancora da erogare); (ii) la norma speciale, contenuta nella seconda parte dell’articolo richiamato, prevede un regime specifico per i finanziamenti erogati mediante apertura di credito (utilizzati in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica). Nell’ultimo caso, l’Imposta Sostituiva va calcolata dichiarata e versata sulla base dell’intero ammontare del finanziamento pattuito, ancorché non interamente erogato.
E’ pacifico che la norma fiscale descritta richiami l’istituto civilistico della “apertura di credito” di cui all’articolo 1842 del c.c. ([33]).
Per apertura di credito si intende il contratto in forza del quale la banca si impegna a tenere a disposizione del beneficiario una somma di denaro per un periodo di tempo. La somma, in sostanza, è nella disponibilità incondizionata ed immediata del beneficiario del finanziamento. Altre caratteristiche dell’apertura di credito segnalate dalla dottrina sono: (i) la sussistenza di un diritto potestativo del beneficiario del finanziamento “a far proprie le somme messe a sua disposizione dalla banca”; (ii) il fatto che gli atti di utilizzazione non implicano un nuovo consenso della banca ([34]).
Dovendosi dare un’interpretazione dell’istituto ai fini fiscali, occorre poi tenere in considerazione l’orientamento assunto dal Ministero delle Finanze, secondo cui, posto il generale principio per cui “l’imposta si applica secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponde la forma apparente (…), nelle ipotesi di pagamento in più soluzioni a scadenza fissa, come anche nelle ipotesi di erogazione differite nel tempo, previe particolari condizioni (es. documentazione di spese sostenute, consegna di effetti ed altri documenti relativi ad esportazione ecc) (…) [torna] applicabile il disposto dell’art. 18 del D.P.R. 601/73 soltanto per gli importi effettivamente messi a disposizione (rectius erogati) dall’istituto mutuante” ([35]).
Del medesimo avviso è il punto di vista della dottrina che giunge a definire tale ultima fattispecie come una “promessa di mutuo” ([36]).
Alla luce di quanto premesso, solitamente si effettua l’analisi della struttura dei finanziamenti, verificando se essa consente di ricondurre i finanziamenti ad un mutuo o ad un’apertura di credito e, nel caso dell’apertura di credito, se le singole erogazioni sono soggette a condizioni. In un caso (quello del mutuo e quello della apertura di credito condizionata) l’Imposta Sostitutiva andrebbe applicata secondo la regola generale, e dunque in occasione delle singole erogazioni. Nell’altro (quello dell’apertura di credito con erogazioni incondizionate) l’Imposta Sostitutiva andrebbe applicata subito e sulla base dell’intero ammontare del fido.
Carlo Geronimo Cardia
Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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