03 Lug L’Espulsione non fa la regola (Articolo Gioconews luglio 2018)
Per accertare l’effetto espulsivo a Bolzano e in Piemonte si ricorre a consulenze tecniche d’ufficio, ma si faccia presto anche per Emilia Romagna e Puglia
Da tempo mettiamo in evidenza la necessità che nelle aule dei tribunali trovi spazio la trattazione di quello che da anni definiamo effetto espulsivo e che non ci stancheremo mai di ripetere consiste in un vero e proprio errore tecnico che vizia il distanziometro delle leggi regionali e provinciali che dicono di ulteriormente regolamentare la distribuzione del gioco legale ma che in realtà per la numerosità dei luoghi sensibili e per l’ampiezza delle metrature di interdizione finiscono per rendere sostanzialmente vietato tutto il territorio di riferimento. Da tempo abbiamo anche messo in evidenza, a beneficio dell’opinione pubblica, di autorità, di operatori e colleghi la sintesi di studi scientifici che consentono di valutare che il distanziometro in sé non cura il Gap (Gioco d’azzardo patologico, Ndr), non agisce come auspicato dai suoi inventori su utenti giocatori patologici o problematici, diventa letale in presenza di effetto espulsivo per lo stimolo della compulsività che ne deriva. Di qui la contrarietà della misura allo scopo delle leggi regionali e provinciali di riferimento, di qui il pregiudizio della salute e del risparmio. Abbiamo poi messo in evidenza le conseguenze nefaste dell’effetto espulsivo in capo alle imprese che operano nell’industria del gioco legale e le conseguenze incalcolabili per le perdite di posti di lavoro qualificati e socialmente utili quali quelli dei dipendenti che l’ordinamento si spinge a vedere come incaricati di pubblico esercizio. Da ultimo abbiamo anche fatto presente che quanto sopra ha un impatto in termini di perdita di gettito erariale, che si ricorda essere un gettito sostanzialmente da emersione, e di tenuta della finanza pubblica. Abbiamo anche denunziato che la valutazione dell’impatto non è solo di natura prospettica o meramente programmatica, ma attuale e concreta attesa l’entrata in vigore dei termini dei provvedimenti legislativi di espulsione (in Piemonte il 20 novembre 2017, a Bolzano la proroga spinta al 1 giugno 2018, in Emilia Romagna adesso, a fine anno in Piemonte).
L’ITER GIURIDICO – La lunga marcia giudiziale dell’affermazione di questi principi vede, per quel che si intende mettere in luce oggi, due passaggi importanti. Il primo è la Ctu che la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha già istruito da tempo riguardo l’effetto espulsivo della Provincia di Bolzano.
Il secondo è la Ctu che questa volta la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha voluto imporre riguardo l’effetto espulsivo della Legge Piemonte ed in particolare della città di Domodossola. Interessante è la lettura congiunta dei quesiti posti al primo Ctu e di quello posto al secondo Ctu.
Ecco i quesiti del primo: “Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, dica il consulente tecnico d’ufficio, in base allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili nei settori disciplinari che qui vengono in rilievo ed alla luce della letteratura scientifica in materia: se – previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata – sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale; se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei Comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti; quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale”.
Ecco i quesiti da ultimo posti al secondo Ctu: “Ritenuto – che la valutazione in merito al possibile effetto espulsivo prodotto dalle limitazioni c.d. spaziali contenute nel regolamento impugnato assume rilievo ai fini della decisione (…) procedere (…) alla verificazione dello stato dei luoghi affidata al Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate – sezione territorio di Torino, con facoltà di delega, cui viene richiesto quanto segue: ‘Esaminati gli atti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile ai fini della valutazione peritale, stabilire se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Domodossola, sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5bis, commi 1 e 1bis, l. reg. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 così come attuata dall’art. 5 del regolamento del Comune di Domodossola oggetto di impugnazione, nella formulazione derivante dall’accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla società (…), unitamente al criterio delle modalità di ubicazione, estensione e conformazione dei locali di cui all’art. 6 del medesimo regolamento, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, R.D. 18 giugno1931, n. 773 (Tulps), e, comunque, di riferire la percentuale di territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare”.
L’aspetto molto interessante che si nota leggendo i quesiti posti ai due Ctu è il seguente. Nel primo caso i giudici hanno chiesto al Ctu, appurata l’esistenza di effetto espulsivo o marginalizzazione, quale sia la conseguenza sulla domanda di gioco (la misura à efficace?) e la conseguenza sull’offerta legale di gioco (le imprese del gioco legale ed i loro lavoratori che fine fanno?). E per questo, nel primo caso richiamato, il mandato è stato dato a un economista che possa tirare le fila di ragionamenti urbanistici prima e scientifico sanitari, poi.
Nel secondo caso, che giunge a lavori sostanzialmente in dirittura d’arrivo alla prima Ctu, i giudici hanno solo chiesto che sia verificata la presenza dell’effetto espulsivo, non si sono spinti a chiedere una valutazione medico scientifica sugli effetti sulla domanda o economica riguardo gli effetti sulla offerta di gioco. Per questo il Ctu è sostanzialmente un urbanista avendo i giudici chiesto l’ausilio del direttore dell’Agenzia del Territorio.
Sembra dunque potersi desumere che finalmente nei giudizi si stia consolidando il principio che se esiste effetto espulsivo questo è illegittimo. Ora è una questione di tempo, che non può essere troppo lungo: per gli utenti giocatori, che hanno diritto ad un regolamentazione che realmente metta la loro salute ed i loro risparmi al riparo dal gap; per i cittadini, che hanno diritto ad un’offerta di gioco legale seriamente regolata e capillare, che argini l’offerta illegale per le chiare ragioni di ordine pubblico; per la stabilità della finanza pubblica, che deve fare affidamento su una raccolta del giusto gettito erariale da emersione; per le imprese del gioco legale, che al servizio dello Stato devono pur sempre vedere tutelati i propri investimenti richiesti dallo Stato con una regolamentazione seria e stabile; per i lavoratori del comparto, che l’ordinamento giuridico non può vedere solo in alcuni casi come incaricati di pubblico servizio. Tra l’altro è anche ora che la Ctu sia imposta per i distanziometri dell’Emilia Romagna e della Puglia.