L’ESEMPIO DELLA CAMPANIA. LE POLITICHE ATTIVE IN REGIONE CAMPANIA PER UN CONCRETO CONTRASTO AL DGA DOPO AVERE ADOTTATO DISTANZIOMETRI SOSTENIBILI E NON ESPULSIVI, TENENDO LE REALTÀ PREESISTENTI PER IL PRESIDIO DI LEGALITÀ SUI TERRITORI CON UN’OFFERTA PUBBLICA DI GIOCO MISURATA, CONTROLLATA E SEMPRE PIÙ DI SUPPORTO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI INTERESSI PUBBLICI – GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS LUGLIO-AGOSTO 2021)

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Le politiche attive in REGIONE CAMPANIA per un concreto contrasto al DGA dopo avere adottato distanziometri sostenibili e non espulsivi, tenendo le realtà preesistenti per il presidio di legalità sui territori con un’offerta pubblica di gioco misurata, controllata e sempre più di supporto per il perseguimento degli interessi pubblici.

Nel rinnovato contesto delle progressive riaperture e delle valutazioni in corso in ambito regionale sui distanziometri espulsivi ancora in vigore si colloca l’indagine che si sta portando avanti per analizzare le politiche attive messe in campo a livello regionale da quelle realtà virtuose che – volendo evitare ipocrisie, misure espulsive e penalizzazioni degli utenti – decidono di affrontare il problema con responsabilità e concretezza, di sentire le valutazioni delle autorità scientifiche di riferimento e di dare vita ad un sistema che è allo stesso tempo di protezione (assicurando un concreto contrasto al disturbo da gioco d’azzardo) e di presidio (assicurando la presenza sul territorio delle realtà preesistenti e prevedendo distanziometri sostenibili).

Scartati i distanziometri espulsivi appurata la loro nocività sul piano sanitario, dell’ordine pubblico, del gettito erariale, occupazionale ed imprenditoriale, sul “cosa fare” invece per contrastare in concreto il DGA si sono pronunciati in tanti.   Una visione concreta che può essere presa come spunto di riflessione è quella più volte sottoposta da parte dell’associazione Acadi, l’Associazione dei Concessionari dei Giochi Pubblici, aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia in occasione della presentazione del primo rapporto sul gioco pubblico operata in un regime di funzionamento certamente complesso ma comunque antepandemico (novembre 2019).  Secondo detta visione:   “(…)occorre restituire stabilità al sistema concessorio per il ruolo indiscusso nel contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.  E la stabilità passa per  (i) una certezza e coerenza normativa e delle remunerazioni delle attività previste in concessione e dunque per un definitivo stop agli aumenti di tassazione; (ii) un processo di qualificazione reputazionale del gioco pubblico che non solo lo distingua dall’offerta illegale ma che lo ponga al centro delle misure di contrasto all’illegalità ed al disturbo dal gioco d’azzardo sia agli occhi dell’opinione pubblica sia gli occhi delle Istituzioni.  

(…) occorre definire l’introduzione di strumenti realmente efficaci di prevenzione e contrasto rispetto al disturbo da gioco d’azzardo, attivando un processo di “qualificazione della domanda”, quali:  (i) incentivi al processo di maturazione della domanda, programmando campagne di informazione e responsabilizzazione a cura di operatori privati e pubblici; (ii) trasferimento a favore gli Enti locali di parte delle esistenti imposte sul gioco pubblico sviluppato sul territorio di riferimento (senza ulteriori aumenti di tassazione), per assicurare al Servizio Sanitario Nazionario risorse per l’attuazione di politiche di prevenzione e cura sul territorio nelle strutture per le dipendenze del Servizio stesso e prevedendo un piano di controlli e verifica regionale.

(…) occorre definire l’introduzione di strumenti realmente efficaci di prevenzione e contrasto rispetto al disturbo da gioco d’azzardo, attivando un processo di “qualificazione dell’offerta” di gioco pubblico e delle reti distributive (apparecchi da intrattenimento, scommesse e gioco del bingo), in termini di prodotto, ambienti, personale, tramite:  (i) l’attivazione di strumenti di accesso alle aree di gioco e del Registro nazionale di esclusione alimentabile anche da familiari (già operativo per il gioco a distanza); (ii) la revisione di parametri di gioco degli apparecchi (volta a ridurre la spesa oraria da parte del giocatore);  (iii) la certificazione delle caratteristiche dei luoghi di gioco (modalità di accesso, formazione e responsabilizzazione degli addetti, ponderazione degli orari commerciali);   (iv) la diversificazione dell’offerta di gioco tra punti specializzati (sale dedicate VLT, sale scommesse e sale bingo) e punti “generalisti”;    (v) l’effettiva evoluzione tecnologica delle AWP (c.d. “AWP remote”) con completa gestione online realtime (da server remoto) delle funzioni essenziali degli apparecchi da intrattenimento:  (a) trasmissione dei contenuti di gioco agli apparecchi, monitoraggio e studio della domanda, modificabilità a distanza di tutti i parametri di gioco; (b)  autorizzazione all’avvio delle partite; (c) verifica dell’integrità del software, in funzione di non manomissione; (d) abbinamento con soluzioni di filtro di accesso al gioco e di induzione al gioco responsabile.

E’ chiaro infine che dette eventuali ulteriori iniziative ed investimenti potranno essere chiesti al comparto solo ed esclusivamente dopo avere definitivamente ripristinate la stabilità di sistema e la certezza del diritto del regime e della remunerazione del sistema concessorio (…).  Diversamente risulta non possibile la pianificazione delle attività.

Ma le risposte sono arrivate anche dalle realtà regionali virtuose che hanno concepito distanziometri sostenibili salvaguardando i territori con la presenza delle realtà preesistenti, da un lato, e prevedendo una serie importante di politiche attive per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, dall’altro.

In particolare, le politiche attive messe in campo dalla Regione Campania per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo in parallelo ad un distanziometro sostenibile, che assicura il presidio dei territori con le realtà preesistenti, sono le seguenti come ritualizzate dalla Legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari“.

Fare sistema per contrastare il DGA, con il coinvolgimento diretto degli operatori del comparto

La Regione Campania ha inteso individuare un sistema di misure a protezione degli interessi pubblici impattati.  E lo ha fatto partendo dall’individuazione dei protagonisti di detto sistema collaborativo, definendoli i “soggetti attuatori”.    I soggetti attuatori sono tutti sinergicamente chiamati, facendo la parte di rispettiva competenza, a concorrere ad assicurare le finalità della legge tra le quali spicca il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.    Si tratta, tra gli altri di: enti locali, Aziende sanitarie locali, istituti scolastici, enti del terzo settore, enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, associazioni di consumatori e utenti, comunità e servizi territoriali di accoglienza per persone con problemi di dipendenza patologica.  Interessante è il fatto che nell’elenco si trovino anche gli operatori del comparto con le associazioni dei concessionari e degli esercenti (articolo 2).

Come in molte Regioni, viene ritualizzata la gestione dell’Osservatorio regionale sul DGA composto da diversi delegati (i.e. delegati dal Presidente della Commissione Sanità, dall’Assessore alla Sanità, dal Presidente della Commissione Istruzione, dall’Assessore regionale alle politiche sociali, dalle ASL, dalla direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale, dall’ANCI, dal Co.Re.Com, dal terzo settore, dalle comunità e dei servizi territoriali).  Ed anche in questo caso è interessante che la Regione decida di coinvolgere nell’Osservatorio altresì delegati di concessionari ed operatori del gioco pubblico.   All’Osservatorio è chiesto di monitorare il fenomeno del DGA e l’efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto dello stesso, formulare proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale per il perseguimento dei fini della legge, formulare proposte e pareri per la redazione e l’aggiornamento del Piano di Azione regionale per il contrasto al DGA, promuovere indagini epidemiologiche mirate, trasmettere Giunta e Commissioni sanità, istruzione e politiche sociali una relazione annuale sull’attività svolta (articolo 5).

In tema di coordinamento sinergico tra le diverse parti che possono essere coinvolte, la Regione punta a fare sistema anche a livello nazionale, collaborando con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, per sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti al rischio di DGA (articolo 4, comma 1, lettera i).    Il principio di collaborazione interessa anche l’ambito dei controlli ed in particolare quelli finalizzati ad arginare la diffusione dell’offerta illegale, posto che la Regione pone un obiettivo di intese anche con i competenti organi dello Stato e con le Forze di polizia nella lotta al gioco d’azzardo illegale (articolo 4, comma 1, lettera h).

Il principio regionale di fare sistema per perseguire insieme gli obiettivi posti dalla legge è declinato altresì laddove la Giunta provvede all’individuazione di una rete regionale per il contrasto al DGA formata dalla rete dei servizi pubblici e del privato, definendo modalità e indirizzi operativi nonché una mappa geo-referenziata dei servizi pubblici e privati (articolo 11).   Inoltre, la Regione prevede di sostenere le attività degli enti del terzo settore impegnati nella presa in carico delle problematiche correlate al DGA e alle attività di sensibilizzazione e informazione sull’uso responsabile del denaro e sui rischi dell’usura, favorendo la costituzione di gruppi di Auto mutuo aiuto, promuovendo con i comuni specifici protocolli di intesa per definire collaborazioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti finalizzate all’ascolto, all’orientamento, al sostegno e alla cura delle persone affette da DGA e dei loro familiari.  In questo modo viene tra l’altro valorizzato il ruolo e l’efficacia di una messaggistica adeguata (articolo 12).

Nell’ambito delle iniziative di sostegno agli utenti prima e dopo l’accesso al gioco, la Regione stabilisce, da un lato, di sostenere soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie colpiti dal fenomeno del DGA (articolo 4, comma 1, lettera m).    Anche in questo caso è molto interessate il coinvolgimento degli operatori del comparto, con l’intenzione della Regione di favorire le iniziative delle associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti dei giochi pubblici che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e li obbliga alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori secondo specifici protocolli definiti dalle ASL e dai comuni (articolo 4, comma 1, lettera n).

La strategia

La Regione ha l’obiettivo di realizzare un’attività di programmazione per prevenzione e cura della dipendenza da DGA ed a curare l’analisi di dati sul gioco e ad elaborare proposte di aggiornamento normativo (articolo4, comma1, lettera b).    Sono previste azioni di prevenzione, assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie e dei relativi nuclei familiari con supporto psicologico, economico, mediazione familiare, amministrazione di sostegno, consulenza legale, anche contro l’usura (articolo4, comma1, lettera c).

I dati

La Regione non trascura l’obiettivo di individuare gli strumenti idonei per migliorare la rilevazione del fenomeno attraverso il dialogo costante sia all’interno delle strutture operative delle ASL che all’esterno tra i soggetti attuatori (articolo 6, comma 3, lettera c).  In proposito, si prevede che i Comuni forniscano informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al DGA, demandati a forze di polizia e polizie locali (articolo 7, comma 4).

Sul piano sanitario

Per il perseguimento di tutti gli obiettivi, raccolti i dati, è previsto un Piano biennale di azione regionale per la prevenzione ed il contrasto del DGA per rendere omogeneo su tutto il territorio regionale il sistema di offerta sanitaria e sociosanitaria integrata, armonizzando procedure e protocolli di prevenzione universale, selettiva e di presa in carico per pervenire ad una serie di obiettivi (articolo 6).  Ciascuna ASL predispone al riguardo uno specifico programma annuale per l’attuazione del Piano (articolo 8, comma 1).

L’obiettivo della omogeneità di trattamento sul territorio è declinato anche e soprattutto per il profilo sanitario e dunque con riguardo ai livelli essenziali di assistenza per prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale (articolo 6, comma 3, lettera a), ovviamente senza rinunciare a favorire ed ottimizzare protocolli di diagnosi e di presa in carico con la promozione di trattamenti personalizzati, anche attraverso l’organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto e la previsione di percorsi brevi di residenzialità e semiresidenzialità (articolo 6, comma 3, lettera d).  In particolare, la Regione si riserva di istituire, in accordo con le ASL appositi servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ad accesso diretto volti alla realizzazione di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative dei soggetti affetti da DGA (articolo 4, comma 2).  Ed ancora alle ASL è richiesto di assicurare accoglienza, diagnosi, presa in carico e cura con progetti individualizzati, reinserimento sociale e sostegno ai familiari, anche in collaborazione con gruppi di Auto mutuo aiuto (AMA) e le associazioni che si occupano di DGA (articolo 9, comma 2).  E’ stabilita, inoltre, per lo svolgimento di dette attività l’istituzione di un’équipe specialistica multidisciplinare per il trattamento del DGA formata da uno psicologo, uno psicoterapeuta, medici, assistenti sociali, educatori professionali e avvocati, integrabile a seconda dei bisogni della persona affetta da DGA (articolo 9, comma 3).  Peraltro la Regione avvia un progetto pilota sperimentale impegnandosi a realizzare un Centro di riferimento regionale per il trattamento del DGA che ha l’obiettivo di garantire un rinnovamento degli approcci di intervento nel campo delle dipendenze correlate al gioco e per promuovere l’uniformità di trattamento sul territorio regionale (articolo 10).

Il recupero

Sono, inoltre previste iniziative per la fase successiva al recupero e con riferimento all’aspetto economico, con azioni di reinserimento sociale e lavorativo di cittadini sovraindebitati a causa del gioco compulsivo  (articolo 6, comma 3, lettera f).

Il processo di qualificazione (non solo) dell’offerta

Nell’ambito delle attività relative al processo di formazione la Regione punta ad un interessante binomio formativo che interessi tanto gli operatori sanitari quanto quelli del gioco, con tale ultimo aspetto dando seguito all’intenzione di seguire un percorso per l’ulteriore qualificazione dell’offerta.   E’ previsto, infatti, che siano attivati obbligatoriamente corsi di formazione specialistici sul tema in favore di operatori sanitari, educativi, sociali ed operatori del gioco regolamentato per migliorare l’approccio di individuazione del problema e di relativa presa in carico (articolo 6, comma 3, lettera e).

In particolare, è previsto specificamente che la Regione promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, anche favorendo il riconoscimento di crediti formativi in ragione della loro formazione e preparazione, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare (articolo 4, comma 1, lettera f).

A tal proposito, sentiti diversi enti tra cui le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti, disciplina l’attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi (definendone tempi, soggetti attuatori, costi a carico degli operatori e modalità) finalizzati: alla prevenzione e alla riduzione del DGA attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, all’attivazione della rete di sostegno, alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria. (articolo 18, commi 1 e 2).

Inoltre, si prevede altresì che i Comuni possano stabilire caratteristiche degli spazi per il gioco con l’obiettivo di garantire condizioni di fruizione dei prodotti di gioco che consentono a giocatori di percepire lo scorrere del tempo durante il consumo di gioco (articolo 7, comma 2).

Agli operatori del gioco è altresì richiesto di esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo predisposto dalle ASL, finalizzato a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco, segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone affette da DGA, diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web dedicato. (articolo 9, commi 1 e 3).  Agli operatori è altresì richiesto di introdurre idonee soluzioni tecniche mirate a evitare l’accesso dei minori ai giochi e volte ad avvertire automaticamente il giocatore dai rischi derivanti dalla dipendenza da gioco (articolo 9, comma 2).   Coerente con la normativa nazionale è poi il richiamo del divieto di ingresso dei minori negli ambienti di gioco ed il gioco in sé (articolo 15).

Il processo di qualificazione della domanda

La Regione non manca poi di specificare la sua intenzione di puntare ad un processo di qualificazione anche della domanda, ossia dell’utenza, attraverso il fatto di voler favorire ed incentivare la formazione e l’educazione ad una corretta concezione della cultura ludica, l’informazione sull’uso responsabile del danaro e sulle conseguenze indotte dal gioco con vincite in denaro (articolo 4, comma 1, lettera g).   Ed è previsto il miglioramento del “livello di informazione e sensibilizzazione sui rischi del gioco con vincite in denaro per la promozione di livelli consapevoli di comportamento, che possono prevenire atteggiamenti patologici” (articolo 6, comma 3, lettera b).   Sempre in detto ambito si stabilisce che i Comuni promuovano iniziative culturali per la prevenzione e cura del DGA, anche in collaborazione con ASL, associazioni aventi finalità di prevenzione e cura del DGA e associazioni dei concessionari e degli esercenti (articolo 7, comma 3).   A tal proposito, riconosciuto il ruolo centrale della scuola nel contrasto del DGA, la Regione pianifica di promuovere la stipula di accordi con l’Ufficio scolastico regionale per introdurre nelle scuole secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d’azzardo, anche on line, tenendo conto della metodologia di “peer education“, incentivando gli studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole oltre che specifiche iniziative formative per il personale scolastico (articolo 18, commi 3, 4 e 5).

Inoltre, nell’ambito dei controlli la Regine ha impostato, per il tramite del Co.Re.Com, un’attività di monitoraggio dei mezzi di comunicazione per tutelare i minori ed i soggetti vulnerabili (articolo 4, comma 3).

Il registro di autoesclusione che coinvolge domanda ed offerta

Nell’ambito delle misure di contrasto la Regione prevede espressamente la collaborazione con gli operatori del comparto, prevedendo l’istituzione del Registro dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco (articolo 4, comma 1, lettera l).   In particolare, viene prevista l’emanazione di un regolamento per le modalità di organizzazione e di gestione del Registro sul quale l’iscrizione si realizza su base volontaria per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato (articolo 14).

Il numero verde

E’ poi prevista l’istituzione di un numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco e nei locali con offerta del gioco in concessione (articolo4, comma1, lettera e).

Il loco “No Gambling Campania”

E’ prevista l’istituzione del logo regionale “No Gambling Campania”, rilasciato dai comuni agli esercenti che scelgono di ospitare offerta di gioco lecito.  L’iscrizione all’albo, aggiornato su base annuale, è titolo di preferenza per l’ottenimento di eventuali finanziamenti previsti da disposizioni regionali o comunali, da adottarsi anche nelle forme di misure di fiscalità di vantaggio (articolo 16).  Qui è molto interessante notare la differenza rispetto al progetto di legge ed a iniziative di altre realtà regionali in cui il logo risulterebbe assegnabile a chi operi una scelta di legalità optando per l’offerta pubblica di gioco.

La giornata del “No Gambling”

E’ istituita la giornata del “No Gambling”, da celebrarsi il giorno 22 maggio di ogni anno, per aumentare la consapevolezza sul territorio dei fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché dei rischi relazionali e per la salute (articolo 17).

Conclusioni

L’esperienza campana mette sul tavolo quindi, in alternativa alla ghettizzazione se non espulsione ed alle loro conseguenze nefaste, un approccio virtuoso al contrasto al DGA che vede, tra l’altro, il coinvolgimento diretto degli operatori del comparto ai quali viene riconosciuto dunque il ruolo attivo per la messa a terra delle politiche governative nazionali e locali, siano esse di natura sanitaria, di sicurezza, fiscale ed occupazionale.

 

Roma, 23 giugno 2021

Geronimo Cardia



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