Le prossime scadenze dei distanziometri espulsivi per le realtà preesistenti e la strada da percorrere. GERONIMO CARDIA (PRESSGIOCHI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021)

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Le prossime scadenze dei distanziometri espulsivi per le realtà preesistenti e la strada da percorrere.

All’impossibilità di mettere a terra nuovi punti di gioco determinata dalla nota Questione Territoriale (con tutte le conseguenze sul piano della necessità di applicare proroghe tecniche alle concessioni in scadenza) si aggiunge il pericolo dell’espulsione delle realtà di gioco già esistenti e preesistenti rispetto alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali. Molte volte allo spirare dei termini gli Enti Locali hanno deliberato rinvii per evitare di prendersi la responsabilità della eradicazione dai territori dell’offerta pubblica di gioco.   Di seguito proponiamo la ricognizione delle prossime scadenze, relative all’entrata in vigore dei distanziometri.

Regione Marche

La Regione Marche con la legge n. 3 del 7/2/2017 ha tra l’altro previsto il distanziometro stabilendo all’articolo 16, comma 4, che “Gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all’articolo 3 si adeguano alle disposizioni previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 (i.e. quelle che prevedono il distanziometro) entro il 30 novembre 2019”.    La successiva Legge Regionale n. 15 del 13.06.2019 all’art. 2 ha stabilito che “Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”.

Regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 1 del 14/2/2014 non ha imposto da subito il distanziometro ma lo ha rimesso alla definizione di una deliberazione della Giunta da adottarsi entro 120 giorni. La successiva Legge Regionale n. 33 del 29/12/2015 all’articolo 5, comma 19, prevede alla lettera a) che il distanziometro non interessi le installazioni tout court ma solo quelle “nuove” ed introducendo un criterio per definire quali installazioni debbano essere considerate come nuove.  Dopo circa un anno e mezzo, la Legge Regionale n. 26 del 17/7/2017 ha radicalmente sostituto la norma introdotta nel 2014 e modificata nel 2015, prevedendo questa volta il distanziometro di 500 metri senza la necessità di una deliberazione della Giunta, la sua applicazione per l’installazione degli apparecchi e le attività di scommesse, nonché nuove precisazioni su cosa si intenda per installazioni e quindi nuove installazioni. Ma soprattutto la legge del 2017 introduce con l’articolo 7 la cristallizzazione del principio di salvaguardia per le realtà pre-esistenti, fino a questo momento solo timidamente trattato con lo strumento della definizione di cosa rappresenti nuova installazione e cosa no.    Viene infatti chiarito che “1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall’articolo 3, nei termini di seguito indicati:  a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;   b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività.”. Tre anni dopo, con la successiva Legge Regionale n. 13 del 29/6/2020, l’articolo 107 avente ad oggetto “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26/2017” ha stabilito che “in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (…) le parole “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 agosto 2021””.  La Legge Regionale n. 13 del 6/8/2021 all’articolo 8, comma 39, ha stabilito infine che “Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (…) le parole “entro il 31 agosto 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.”.

Regione Calabria.

La Regione Calabria con la legge n. 9 del 26/4/2018 ha tra l’altro previsto il distanziometro stabilendo all’art. 16 comma 13 che “i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i dodici mesi successivi a tale data”.     La successiva Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 ha modificato il suddetto articolo disponendo che “la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro” ed ancora la successiva Legge Regionale n. 1 del 30.4.2020 ha nuovamente modificato la disposizione sostituendo i ventiquattro mesi con “i 48 mesi successivi”, pertanto il termine di adeguamento è differito al 3/5/2022.

Provincia Autonoma di Trento.

La Provincia Autonoma di Trento con la legge n. 13 del 22/7/2015 ha tra l’altro previsto il distanziometro disponendo all’art. 14 che “sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge] gli apparecchi da gioco (…) posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1”.   La successiva Legge Provinciale n. 15 del 3.8.2018 ha modificato tale disposizione prevedendo che “gli apparecchi da gioco (…) posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi”.   Pertanto il termine di adeguamento risulta scaduto il 28/7/2020 per tale ultima categoria ed è differito al 28.7.2022 per gli apparecchi installati nelle sale da gioco, anche a valle della modifica estensiva dell’interpretazione della categoria “sale da gioco” effettuata dalla Provincia.

Regione Lazio.

La Regione Lazio con la legge n. 7 del 22/10/2018 ha tra l’altro previsto il distanziometro pur non fissando inizialmente alcun termine di adeguamento per le realtà pre-esistenti.   La successiva Legge Regionale n. 1 del 17/2/2020 ha introdotto l’art. 11 bis comma 2 prevedendo che “gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi”.   Ed ancora, come detto, la successiva Legge Regionale n. 14 dell’11/8/2021 ha modificato la suddetta disposizione prevedendo che “al comma 2 dell’articolo 11 bis, la parola: “diciotto” è sostituita dalla seguente: “trenta”, pertanto il termine di adeguamento è differito al 28/8/2022.

Regione Sardegna.

La Regione Sardegna con la legge n. 2 del 11/1/2019 ha tra l’altro previsto il distanziometro stabilendo all’art. 12 comma 7 che “Gli esercizi con autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni relative alle distanze minime dai luoghi sensibili entro il termine massimo di cinque anni”, pertanto il termine di adeguamento è fissato al 17/1/2024”.

Il quadro delle scadenze sopra riportate consente di considerare ulteriormente confermata l’esigenza di un’opera di riordino normativo non solo per dare stabilità all’esercizio di un’attività di pubblico servizio quale quella della distribuzione del gioco di Stato, ma anche per evitare che gli organi deliberativi degli Enti Locali si trovino sistematicamente a riaffrontare le stesse tematiche con l’affanno delle scadenza di volta in volta proposte e nel pieno imbarazzo derivante dalla consapevolezza della necessità di non poter fare a meno dell’offerta pubblica, da un lato,  e di non vedere a livello nazionale la formalizzazione di una presa di posizione in ambito di riordino troppe volte solo annunciato, dall’altro.

La strada politica oggi è chiara ed ha: (i) una corsia, di emergenza, nella direzione dei territori per continuare a mettere in evidenza l’importanza di non cancellare l’offerta pubblica di gioco e  (ii) un’altra corsia, la via maestra, nella direzione del riordino.

Geronimo Cardia



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