Le concessioni dei giochi automatici scadono il 30 giugno. Le concessioni apparecchi non scadono a marzo, i contratti con gli esercenti neanche e le autorizzazioni non decadono nelle regioni che rimettono la durata dell’autorizzazione alla durata dei contratti, come nel caso della Lombardia. GERONIMO CARDIA (JAMMA MARZO 2022)

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Le concessioni apparecchi non scadono a marzo, i contratti con gli esercenti neanche e le autorizzazioni non decadono nelle regioni che rimettono la durata dell’autorizzazione alla durata dei contratti, come nel caso della Lombardia.

Come in altri casi, la L.R. Lombardia n. 8/2013, all’articolo 5 comma 1 prevede il distanziometro laddove viene indicato che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.  Analisi urbanistiche hanno evidenziato che i luoghi riconducibili alle categorie elencate sono talmente tanti ed il raggio di interdizione è talmente ampio che in concreto il territorio risulterebbe vietato sostanzialmente sulla sua totalità.

Successivamente, con l’articolo 1 della L. R. n. 11/2015 è stato introdotto l’articolo 5, comma 1 ter che di fatto amplia la platea dei soggetti destinatari del divieto (quindi sostanzialmente assoluto) estendendola non solo ai soggetti richiedenti nuove installazioni ma anche a quelle realtà preesistenti (tante) che possano trovarsi in una delle seguenti condizioni: “Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività”.

A tal proposito, il successivo comma 6 bis interviene per imporre che: “su ogni apparecchio (…) deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi”.

Accade che normalmente i contratti tra i concessionari e gli esercenti siano caratterizzati da una durata indicizzata alla durata della convenzione di concessione che i concessionari hanno stipulato con l’Amministrazione.

Ed è cosa nota che per la mancata attuazione del tante volte annunciato riordino, per la mancata soluzione al tema della questione territoriale nonostante i ripetuti tentativi operati a livello istituzionale (tra tutti si ricorda la non attuata Intesa Stato/Regioni del 2017), per le mancate misure pure richieste a gran voce dal comparto del gioco pubblico relative alle proroghe (tecniche e non onerose perché causate da un ritardo dell’ordinamento giuridico e non da questioni diverse da questo), per tutte queste ragioni ad oggi le convenzioni di concessioni risultano almeno in linea teorica in scadenza per il giorno 20 marzo 2022.

Probabilmente per tale ragione, in ottemperanza al precetto imposto nel 2015 i sede regionale sopra richiamato, gli operatori nell’indicare “la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi” hanno indicato non il richiamo al termine variabile di durata della convenzione di concessione ma una data fissa identificata con la scadenza naturale della concessione stessa, di marzo 2022.

Con un’importante sollecitudine alcuni Comuni, (uno di questi è il Comune di Garbagnate Milanese) si sono sbrigati a inviare una nota “ai titolari di Pubblici Esercizi e sale giochi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” avente ad oggetto “disinstallazione apparecchi per il gioco d’azzardo (…) alla scadenza dei contratti tra esercenti e gestori/noleggiatori”.

Dal tenore della nota emerge chiaramente che: “dalle schede presentate al Comune dai titolari dei pubblici esercizi risulta che i contratti stipulati tra esercenti e concessionari (…) scadono tutti nel corso del 2022.  Poiché le norme regionali (…) dispongono che è vietata la nuova installazione di apparecchi (…) in locali che si trovino a una distanza di 500 metri di raggio (…) da luoghi sensibili (…) e che il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e gestore/noleggiatore è equiparato a nuova installazione, si invitano i titolari degli esercizi ricadenti nei luoghi sensibili di procedere alla disinstallazione degli apparecchi (…) alla scadenza dei contratti sopraindicati”.

Tuttavia va ricordato che la durata delle concessioni in esame ad oggi non può essere identificata con il 20 di marzo del 2022, ma si deve fare riferimento, almeno per ora al 30 di giugno del medesimo 2022.   E ciò in attuazione del precetto imposto dal Decreto cosiddetto Cura Italia che con l’articolo 103 ha indicato la proroga delle concessioni in scadenza nel periodo di emergenza al novantesimo giorno successivo al termine del periodo di emergenza allo stato fissato al 30 di marzo 2022 e pertanto individuabile nella data del 30 giugno 2022.

Sul punto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva già operato un importante intervento interpretativo riferito alle concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica secondo cui “in forza della proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, avvenuta con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, le concessioni ed i disciplinari (…) devono intendersi prorogate, in applicazione dell’art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, sino al 30 giugno 2022”.

E ancora più recentemente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avuto modo di precisare quanto segue per “le concessioni per la raccolta del gioco mediante apparecchi” riguardo al richiesto “chiarimento circa l’applicazione al settore della raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. della previsione di cui all’articolo 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”.   Trattandosi di norma di legge avente portata generale, tale previsione deve ritenersi applicabile anche alle concessioni in oggetto, in analogia con quanto avvenuto con le concessioni scommesse.  Ne deriva che il termine delle concessioni in oggetto, previsto per il 20 marzo p.v., per effetto della proroga del periodo emergenziale al 31 marzo previsto dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, deve intendersi prorogato fino al 30 giugno 2022 senza alcun tipo di necessario provvedimento, così come stabilito dalla recente giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Alla luce di quanto sopra, e fatto salvo che nel frattempo sopraggiungano ulteriori provvedimenti di proroga, di legge o amministrativi, al momento può dirsi che la data di scadenza delle convenzioni degli apparecchi, e dunque dei contratti concessionario / esercenti che ad essa si ancorano, va individuata non nel 20 di marzo, bensì nel 30 di giugno del 2022, potendosi al riguardo valutare di segnalare la circostanza come richiesto ai sensi del citato art. 5, comma 6 bis della L.R. Lombardia n. 8/2013, come modificata dall’art. 1 della successiva L. R. n. 11/2015.

Geronimo Cardia



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