09 Mag L’ANTIRICLAGGIO NON E’ UN GIOCO. ( GIOCONEWS MAGGIO 2015 )
In occasione dei primi due in- terventi in materia di antiri- ciclaggio, si è avuto modo di mettere in evidenza alcuni dei principi generali posti dal legislatore in capo agli opera- tori del gioco interessati dalla disciplina quali gli operatori di Vlt, bingo, scommesse e dell’online, fino a toccare il principio della identifica- zione della clientela. Ora focalizziamo l’attenzione su due aspetti di base: gli sforzi da compiere in occasione delle attività di identificazione, da un lato, e lo sviluppo degli obblighi di registrazione, dall’altro. Circostanze, queste, che devono trovare la giusta e misurata ritua- lizzazione nelle procedure aziendali che agli operato- ri del gioco sono richieste. Il cuore della valutazione operata in sede di identificazione consiste nella indi- viduazione del titolare effettivo della operazione mo- nitorata. L’articolo 19 del decreto antiriciclaggio più volte richiamato prevede, infatti, che “l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è effettua- ta contestualmente all’identificazione del cliente e im- pone, per le persone giuridiche l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque con- tenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le infor- mazioni in altro modo”. In proposito, lo stesso decre- to, all’articolo 20, mette anche in evidenza che “gli ob- blighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, ope- razione, prodotto o transazione di cui trattasi”. Ma quel che anche oggi vuole mettersi in evidenza è che la stes- sa norma prosegue precisando che anche gli operatori del gioco “devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adot- tate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. In sostanza, ancora una volta emerge l’importanza della decisione aziendale di formalizzare le procedure antiriciclaggio: esse non solo consentono di assolvere agli adempimenti posti dalla normativa, non solo rappresentano un momento di riflessione su procedure e processi aziendali sempre utile per il miglioramento dei medesimi ma tengono al riparo la governance da critiche da parte delle torità competenti.
In particolare, per la valutazione del rischio di riciclaggio, si può fare riferimento oltre alle istruzioni delle autorità per casi analoghi, anche ai seguen- ti criteri generali. Quanto alle ca- ratteristiche proprie del soggetto interessato (sia esso giocatore, sia esso operatore della filiera contrat- tualizzato), potrebbe aversi cura di osservare: la natura giuridica; la prevalente attività svolta; il com- portamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; l’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Quanto alle caratteri- stiche dell’operazione, del rapporto o della prestazione professionale oggetto di monitoraggio, potrebbe aversi cura di osservare: la tipo- logia, la modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza delle operazioni, la durata, la ragionevo- lezza in rapporto all’attività svolta dal cliente, l’area geografica. Assume carattere di particolare importanza la norma di chiusura del sistema di cui all’articolo 23 del decreto, che impone agli operatori il cosiddetto obbligo di astensione in presenza di determinate circo- stanze: “Quando gli enti non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non possono instaurare il rapporto né esegui- re operazioni o prestazioni pro- fessionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla pre- stazione professionale già in esse- re e valutano se effettuare una se- gnalazione alla Uif. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli ob- blighi di adeguata verifica relativa- mente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizza- zione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla contro- parte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossi- bilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”. Inoltre la stessa disposizione fa riflettere in quanto mette in evi- denza che “prima di effettuare la segnalazione di operazione so- spetta gli enti si astengono dall’e- seguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamen- to del terrorismo [e] nei casi in cui l’astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’e- secuzione dell’operazione per sua natura non possa essere rinviata o l’astensione possa ostacolare le indagini, permane l’obbligo di im- mediata segnalazione di operazio- ne sospetta ”.
La norma è costruita pensando agli operatori bancari, ma pone spunti di riflessione ri- levanti ai fini della costruzione delle procedure interne aziendali per fornire alle funzioni di primo da qualsiasi altra Autorità compe- tente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i ri- ferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le presta- zioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consi- stenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga effica- cia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazio- ne o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. La norma precisa altresì che essi ”registrano, con le modalità indicate, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: con riferi- mento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generali- tà dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; con ri- ferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di paga- mento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera”. Interes- sante, sempre ai fini della reda- zione delle procedure aziendali è l’indicazione del termine di regi- strazione delle informazioni as- sunte posto dal medesimo articolo 36: “Le informazioni sono regi- strate tempestivamente e, comun- que, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’o- perazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rap- porto continuativo ovvero all’ac- cettazione dell’incarico profes- sionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazio- ni, o al termine della prestazione professionale”.
Sul punto va precisato che quanto sopra rappresenta la chiarificazio- ne dei principi generali di adegua- ta verifica e registrazione posti dal decreto antiriciclaggio. Per quanto specificamente attiene agli operatori del gioco, lo stesso decreto preve- de, invece, una disciplina specifica all’articolo 24. Prima di affrontare detta specificità occorre fare una precisazione doverosa: il fatto che vi sia una regolamentazione speciale per il gioco non toglie importanza ai principi generali sopra esposti, questi infatti rappresentano l’utile spunto di raffronto per soddisfare eventuali esigenze interpretative, recuperando, ove si ritenga neces- sario, condotte virtuose certamente apprezzate in sede di verifica. Venendo alla specificità del set- tore del gioco, ed esclusa la parte relativa alle case da gioco, la nor- ma richiamata prevede quanto se- gue: “3. Sono acquisite e conservate le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data dell’ope- razione; c) al valore dell’operazio- ne e ai mezzi di pagamento utiliz- zati. 4. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei giochi, in- dicati nell’articolo 14, comma 1, let- tera e-bis) [i.e. gioco su rete fisica], procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco online (indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identifica- zione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro con le modalità di cui al comma 3. Gli operattori che svolgono l’attività di gestione di case gioco online ( indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica di ogni cliente per un importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conto del gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal pre- sente decreto. A tale fine, gli ope- ratori devono registrare e acquisire le informazioni relative: a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle cre- denziali di accesso ai giochi onli- ne; b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gio- co e di riscossione sui medesimi conti; c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di paga- mento utilizzati; d) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco online, pone in essere le suddette operazioni. 5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo pre- visto dall’articolo 36, dai fornito- ri di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo”. Nell’am- bito dello stesso articolo si preci- sa poi che “le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria del- la Guardia di finanza, nell’ambito delle rispettive competenze, riferi- scono al Comitato di sicurezza fi- nanziaria, almeno una volta l’anno, sull’adeguatezza dei sistemi di pre- venzione e contrasto del riciclag- gio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle sin- gole case da gioco”. Tale aspetto sembrerebbe motivare le attività di reportistica richieste agli operatori nell’ambito delle rispettive con- venzioni. In occasione del prossi- mo intervento, smarcati i principi di riservatezza, si procederà con la valutazione dei principali aspet- ti che normalmente caratterizza- no le disposizioni aziendali degli operatori del gioco per il giusto e misurato presidio dei rischi di riclaggio