04 Lug LA REGIONE FRENA IL GOVERNO STERZA (GIOCONEWS LUGLIO/AGOSTO 2012)
Nei giorni scorsi è circolata una notizia secondo cui il Governo avrebbe deciso di non contrastare l’ennesimo provvedimento, che ormai per brevità siamo abituati a chiamare ‘antislot’, voluto concepito e prodotto da una delle amministrazioni locali in antitesi rispetto alle regole disegnate dal legislatore nazionale.
La prima cosa che mi viene in mente da porre sul tavolo è che in questo caso l’attenzione di tutti deve salire di livello in quanto, trattandosi di Legge Regionale, essa è idonea ad impattare su un territorio ben esteso, con la conseguenza che ogni allarme che di solito esplicitiamo per contrastare i provvedimenti antislot dei Comuni deve considerarsi qui decisamente amplificato. Per questo dobbiamo parlare di spallata a un intero com- parto, e non solo di problemi alle aziende che operano in un Comune, di minaccia alla stabilità di un numero importante di lavoratori, quali quelli operanti nel settore sull’intera regione, di perdita di gettito erariale calcolabile su un numero molto alto di punti di raccolta che non apri- ranno, di praterie lasciate aperte alla criminalità per il rimpiazzo dell’offerta di gioco a fronte di una domanda che, come sanno ormai anche i sassi, comunque esiste. Per cui un conto è che si cristallizzi un divieto ingiusto in un piccolo comune, un’altra storia – grave – è se si consenta la cristallizzazione di un divieto, soprat- tutto se poi si rivela ingiusto, su un territorio vasto come quello di una regione intera. Fatto questo sfogo, ch ritengo però utile a mettere in luce lo spessore del tema che mi è chiesto di affrontare, per la rilevanza delle conseguenze che esso è in grado di gene- rare su un così grande numero di lavoratori, persone e famiglie, mi concentro sul disposto della Legge. La Legge della Regione Liguria del 30 aprile 2012 n.17 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, del 2 maggio 2012 n. 10 reca la ‘Disciplina delle sale da gioco’.
A parte la considerazione, non così importante ammetto, secondo cui anche il titolo della Legge (‘Disciplina delle sale da gioco’) appare per certi versi ambizioso rispetto alle competenze regionali (essendo noto che le norme che afferiscono alle sale da gioco almeno allo Stato le possiamo trovare in regolamenti che originano dal legislatore nazionale), penso sia utile mettere in luce gli obiettivi posti dalla Regione che assumono importanza in quanto dovrebbero rappresentare la base che dovrebbe giustificare un intervento a gamba tesa da parte di un ente locale ai danni del legislatore nazionale. In altre parole si tratta di individuare cosa abbia spinto il legislatore regionale a sentirsi legittimato a smentire il legislatore nazionale. E a ben vedere gli interessi in gioco si appalesano come i seguenti: “La presente legge, nell’ambito delle competenze spet- tanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito”.
E qui sorgono gli interrogativi. Se da un lato è chiaro che le Regioni abbiano competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dal- l’altro il primo quesito che ci si pone riguarda proprio il fatto che la Re- gione abbia deciso di prevenire il “vizio del gioco, anche se lecito”. E si badi bene, non si vuole chiedere di- mostrazione della gravità della situa- zione che sia tale da imporre le misure restrittive richiamate, che pure occorrerebbero, qui si vuole solo dire che è sbagliata l’equazione “prevengo il vizio del gioco anche se lecito” con certi divieti. Sbagliata, prima di tutto, in quanto il vizio del gioco ha, anche seguendo le parole della regione, prima di tutto origine nel gioco illegale ed il vizio del gioco originato dall’accesso al gioco illegale non lo si bandisce con il divieto del gioco le- cito! Con il divieto del gioco legale si incentiva la diffusione e del gioco illegale e il vizio da gioco che da questo deriva. Lo Stato pone le regole del gioco legale, non solo per fare cassa, ma anche e soprattutto per assicurare regole certe, giocate e vincite non esa- gerate, vietarlo significa spostare i gio- catori sull’offerta illegale senza regole, generatrice, questa sì, di vizi.
Poi si lasci dire che il gioco legale, proprio perché regolamentato in modo stringente meditato ed equili- brato, non è in grado di generare lu- dopatia. Questo concetto è stato cristallizzato anche dai giudici e non può essere ignorato (cfr., sentenza Tar Umbria del 20/2012 sull’impugnazione del provvedimento antislot del comune di Bastia Umbra). Il legislatore centrale è da anni impegnato nella lotta alla ludopatia con la rego- lamentazione: sono anni che ha abbandonato la comoda ma dannosa via del proibizionismo.
Ma non finisce qui, perché a ben ve- dere gli obiettivi che la Regione si pone sono anche altri, ciascuno dei quali suscita altrettanti dubbi. E in particolare, laddove l’obiettivo che la Ragione si pone è quello di “tutelare determinate categorie di persone” ci si chiede se detta tutela possa concreta- mente avvenire attraverso il divieto di apposizione di una sala in prossi- mità dei luoghi dai medesimi sog- getti frequentati, soprattutto se si pensa alle scuole che notoriamente sono frequentate da minori per i quali la legge (nazionale) già presenta un esplicito divieto di accesso
Altri dubbi suscita poi l’obiettivo di “(…)contenere l’impatto(…) sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inqui- namento acustico e sulla quiete pubblica”, posto che non si comprende come una sala riservata a maggiorenni giocatori possa creare più traffico o più chiasso di altri locali come discotete perché no ristoranti.
Ma il dubbio dei dubbi è: sono queste ragioni concrete che da sole sono idonee a calpestare una legislazione nazionale? E se si, sono esigenze registrate su tutto il territorio Regionale? Con altrettanta semplicità, passando ad analizzare le misure adottate dalla Regione, emergono altri dubbi e perplessità non tanto sul fatto che il Comune sia chiamato a rilasciare un’autorizzazione di cui al Tulps (anche se occorre verificare le competenze rispetto alle attività compiute dalle Questure ai sensi dell’articolo 88 Tulps), quanto piuttosto perché:
- l’autorizzazione non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri da una serie di luoghi che non vengono definiti con certezza la sciando ai Comuni una discrezionalità che può ritenersi
- l’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza, col rischio che non sia concessa laddove nel frat- tempo siano stati costruiti edifici “sensibili” con tutte le conseguenze inaccettabili sul piano dell’incertezza del rientro degli investimenti degli operatori autorizzati; ed infine è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco, quando la rilevanza dell’iniziativa richiederebbe un intervento a livello di legge dello Stato.
Così facendo la Regione entra a gamba tesa minando la riserva di legge in alcune materie centrali quali l’ordine pubblico, la sicurezza, il sistema tributario e contabile dello Stato e non sarebbe la prima volta se l’ordinamento giudiziario pervenisse a questa conclusione riportando allo Stato la competenza a regolamentare materie che abbiano un impatto sull’ordine pubblico e sicurezza di cui alla lettera h) dell’art. 117 Cost. (cfr., in particolare, Corte Cost. 22 giugno 2006 n. 237; Corte Cost. n. 72/2010). Ciò detto, tornando al Governo che ha deciso di non contrastare il prov- vedimento, credo che il dibattito non si farà attendere. I motivi della man- cata impugnazione non sono noti però una cosa va detta: s’è persa una buona occasione se l’attuale Governo si sia determinato a non procedere perché influenzato dalla decisione della Corte Costituzionale incassata dal precedente Governo (sentenza n. 300 del 2011) con la quale è stata ri- gettata l’impugnazione dell’analoga Legge della Provincia di Bolzano n. 13/2010. S’è persa quindi l’occasione di ritornare su un paio di passaggi della sentenza richiamata, soprattutto nella parte in cui si dice che la questione di legittimità costituzio- nale non è fondata perché la legge impugnata disciplina materie (tutela di fasce deboli, viabilità, inquina- mento acustico e disturbo della quiete pubblica) diverse da quelle ri- servate allo Stato ai sensi della lettera h) dell’art. 117 Cost. come l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica da intendersi come prevenzione dei reati. Nell’affermare ciò la Corte sostanzialmente non tiene in conside- razione il fatto che bandendo il gioco legale si lascia spazio al gioco illegale che rappresenta una miniera di reati, altro che prevenzione di reati. Qualcuno potrebbe dire che l’eserci- zio che va fatto quando la Corte si cimenta in questo tipo di analisi non può tenere conto dei cosiddetti “effetti riflessi” come il compimento di reati ma solo l’ambito di applicazione della norma esaminata. Tuttavia a questo potrebbe controbattersi che nella stessa sentenza la Corte medesima af- ferma, quasi come ulteriore motiva- zione della propria decisione, che “le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non necessariamente impli- cano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente rilevanti” e tale ul- tima circostanza non sembra trovare tutti i riscontri necessari nella realtà per quanto detto in merito alla espansione dell’offerta di gioco illegale.
in altre parole se si consente agli enti locali di imporre con provvedimenti ad hoc il divieto di gioco legale sulla quasi totalità del territorio di rispettiva competenza, in tal modo si consente che il gioco legale venga sostituito con l’offerta di gioco ille- gale per soddisfare la domanda di gioco che esiste. E consentire il radi- camento dell’offerta di gioco illegale significa consentire (non arginare! non prevenire!) il compimento di reati che diverrebbero reiterati e ripetuti: dall’offerta di gioco d’azzardo illegale al riciclaggio, dall’evasione di imposte per somme oltre soglia a tutte le forme di azione della criminalità sul territorio locali di imporre con provvedimenti ad hoc il divieto di gioco legale sulla quasi totalità del territorio di rispettiva competenza, in tal modo si con- sente che il gioco legale venga sostituito con l’offerta di gioco illegale per soddisfare la domanda di gioco che esiste. E consentire il radicamento dell’offerta di gioco illegale significa consentire (non arginare! non prevenire!) il compimento di reati che diverrebbero reiterati e ri- petuti: dall’offerta di gioco d’azzardo illegale al riciclaggio, dall’evasione di imposte per somme oltre soglia a tutte le forme di azione della criminalità sul territorio.