08 Ott A QUANDO LA PROSSIMA PUNTATA ? (GIOCONEWS OTTOBRE 2012)
i Tribunali continuano a dire la loro pronunziandosi sui ricorsi degli operatori del gioco che in prima linea si trovano a subire le conseguenze dei provvedimenti limitativi posti dagli enti locali. Tra quelle più recenti, vale la pena oggi fare il punto sulla pronunzia relativa al provvedimento del comune di Pioltello del Tar Lombardia, secondo cui appare dubbia la competenza dei comuni in mancanza di una puntuale base normativa, e sulla pronunzia relativa al comune di Rivoli del Tar Piemonte, che ha ritenuto di sollevare una que- stione di legittimità costituzionale di alcune norme.
Ma procediamo con ordine. Qualche giorno fa, e prima ancora che circolasse il testo del decreto Balduzzi, il Tar Lombardia aveva dato ragione al- l’operatore del gioco ricorrente emet- tendo un’ordinanza di accoglimento della richiesta sospensiva in merito ad un altro provvedimento cosiddetto ‘antislot’, riservandoci un’im- portante motivazione che vale la pena condividere nelle sue sfumature. Il provvedimento è particolarmente interessante per le due affermazioni contenute. Da un lato, sembra si possa registrare un nuovo punto a favore della giurisprudenza in cui crediamo, secondo cui “appare dubbia la sussistenza della competenza delle Amministrazioni comunali ad adottare (…) appositi regolamenti recanti previsioni di ca- rattere limitativo all’insediamento delle viste attività, in difetto di una puntuale base normativa”. E la con- vinzione sale soprattutto se si tiene conto del fatto che tale affermazione giunge proprio dopo avere nei ricorsi passato in rassegna le disposizioni che solitamente vengono adottate dagli enti locali per l’emanazione delle delibere, ivi incluso quell’articolo 50 comma 7 del Tuel oggetto dell’ordinanza del Tar Piemonte di seguito analizzata. Dall’altro, nell’ordinanza si ribadisce la dubbia competenza delle Amministrazioni comunali “quantunque in tema di regolamentazione dell’attività delle sale da gioco, la giurisprudenza costitu- zionale abbia valorizzato la possibile, concorrente tutela dei ‘soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale’, e ciò per “prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo” (sentenza n. 300 del 2011)”. Ed a ben vedere, con questa precisazione si contribuisce a chiarire la portata e il peso della richiamata sentenza della Corte Costituzionale al punto da di- sinnescarla nel caso di provvedi menti di comuni privi di una puntuale base normativa. Tale circostanza rappresenta un altro piccolo passo nella direzione che condividiamo, secondo cui l’ordina mento giuridico attuale (anche prima dell’uscita del decreto Balduzzi) a gran voce si esprime invocando che anche sul territorio il fenomeno sia gestito rispondendo a esigenze di unitarietà senza che possano crearsi zone in cui imperversi un incontrol- lato proibizionismo dai risvolti non prevedibili anche sul piano dell’or dine pubblico.
Venendo poi alla pronunzia del Tar Piemonte, val la pena rammentare che è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel ed in materia di liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della ludopatia. Ma l’aspetto che credo debba essere valorizzato è che in tutte le premesse dell’ordinanza il Collegio, da un lato, riconosce che allo stato non vi è la competenza degli enti locali per molte delle ragioni che di solito eccepiamo nelle impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque ripropor- remo con ulteriore convinzione) e, dall’altro, prende atto della ormai co- piosa giurisprudenza in materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato).
Detto questo, l’impressione è che, a differenza di quanto si legge nell’ordinanza, l’ordinamento giuridico, da un lato, abbia a cuore il tema della ludopatia e se ne occupi in os- sequio al principio costituzionale relativo alla salute e, dall’altro, abbia scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla costituzione di conferire allo Stato la gestione del fenomeno. Il tutto, peraltro, bene evidenziato dal legislatore anche con il recente decreto Balduzzi. Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perché nelle premesse il Collegio medesimo ha riconosciuto la bontà dei motivi di impugnazione e la giurisprudenza a favore consolidata. Ma per gli esiti di questi ulteriori tentativi e per l’evolversi della giurisprudenza evidentemente occorre attendere la prossima puntata.