“LA “MANINA” IDEOLOGICA SUI GIOCHI – COSA DIREBBE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SULLE MISURE IMPOSTE AL COMPARTO DEL GIOCO PUBBLICO PER CONTENERE LA SECONDA ONDATA DELLA PANDEMIA? UNA RIFLESSIONE SUI PROVVEDIMENTI CHE HANNO PRECEDUTO IL NUOVO LOCKDOWN AL GIOCO PUBBLICO BASATI SUL SOLITO SCHEMA, SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTE E URGENTE DA RISOLVERE.” GERONIMO CARDIA (GIOCONEWS, NOVEMBRE 2020)

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Cosa direbbe il Presidente Mattarella sulle misure imposte al comparto del gioco pubblico per contenere la seconda ondata della pandemia? Oggi facciamo una riflessione sui provvedimenti del fine settimana che ha preceduto il nuovo lokdown imposto al gioco pubblico.  Anche per questi infatti si ripropone sempre lo stesso schema che desta sempre le stesse preoccupazioni e che deve trovare una soluzione.

Il 21 ottobre, poco dopo l’emanazione dei primi provvedimenti governativi e del territorio per il contenimento della seconda ondata della pandemia, è uscita su alcuni organi di stampa la notizia che il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della consegna delle onorificenze ai cittadini che si sono contraddistinti nella battaglia di primavera contro il virus  abbia messo in luce due aspetti molto importanti della vicenda. Da un lato, ha precisato che «è necessario che ogni ambiente produttivo o professionale eviti di trincerarsi nella difesa della propria nicchia di interesse». Dall’altro, ha altresì stigmatizzato il fatto che “«Ciascuna Istituzione comprende che non deve attestarsi a difesa della propria sfera di competenza». E un contropelo ruvido pure al Governo. «Serve coordinamento e raccordo positivo», perché soltanto «il coro sintonico» dei vari pezzi dello Stato e «il prevalere dell’interesse generale» possono farci uscire dall’emergenza Covid. (…) Quindi, dice ancora il capo dello Stato, se vogliamo contenere la pandemia, «deve essere l’interesse generale a prevalere, altrimenti anche quelli particolari saranno travolti». Il discorso vale per i rapporti Stato-Regioni e tra maggioranza e opposizione, che per il Quirinale deve essere più coinvolta” (Massimiliano Scafi da ilgiornale.it).

Detto questo vediamo l’antefatto.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 all’art. 1 introduce alcune specifiche “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, richiamando ed integrando il precedente DPCM del 13 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggia l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.    Con particolare riferimento agli orari di distribuzione del gioco pubblico, il nuovo DPCM integra l’art. 1 comma 6 lettera l) del DPCM 13 ottobre 2020 disponendo che “ le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.    All’art. 2 del suddetto DPCM viene poi precisato che le disposizioni ivi contenute “sono efficaci fino al 13 novembre 2020”.

Qualche giorno prima, la Regione Lombardia, con ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”, all’art. 1.2 recante “Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio” stabilisce che “sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo” e che “è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli”, specificando all’art. 2 che “le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti da data del 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020”.

Nella stessa ordinanza, all’art. 1.4 recante misure per “Attività economiche, produttive, sportive e ricreative” si legge anche che “Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1” e che tra queste vengono espressamente incluse le “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”.

Tra l’altro, l’Allegato 1 dal titolo “Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 – Linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative” premette chiaramente che le “schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.  Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.”.    Ebbene, a pagina 41 del documento viene declinato il protocollo delle “sale giochi” come di seguito specificato:

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino.

  • Il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
  • Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani, prima dell’utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina.
  • Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc). Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresì essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (es. calciobalilla).
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Pochi giorni dopo la stessa Regione Lombardia precisa però con ordinanza n. 623 del 21.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” di ritenere “di eliminare i meri refusi presenti  nell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 in relazione, in particolare, a sale giochi, sale bingo e sale scommesse e altre attività simili per le quali si riconferma l’opportunità di mantenere le misure restrittive già adottate anche a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020”.  E pertanto all’art. 5 la cui rubrica recita “Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020” stabilisce tra l’altro che “al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall’elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2.”.

Il 22/10/2020, con decreto del Presidente il Tar per la Lombardia ha rigettato la richiesta di sospensiva delle ordinanze della Lombardia formulata in un ricorso di un operatore motivando il provvedimento come segue: “non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, anche tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini, nella peculiare situazione di emergenza sanitaria sopravvenuta nella Regione Lombardia”, dimezzando i termini processuali per la discussione (Decreto del Presidente del TAR per la Lombardia del 22/10/2020 n. 01311/2020 Reg. Prov. Cau. n. 01769/2020 Reg. Ric.).

La Regione Umbria, sempre in quei giorni e specificamente con ordinanza n. 65 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID”, all’art. 3 stabilisce che “a decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al fino al 14 novembre 2020 sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo” e che “è sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli”.

Il 22/10/2020 (lo stesso giorno del Decreto di rigetto del Tar Lombardia), con decreto del Presidente il Tar per l’Umbria ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza dell’Umbria formulata in un ricorso di un operatore (redatto dalla stessa penna che ha curato il ricorso per l’Ordinanza della Lombardia) motivando il provvedimento come segue“– l’istanza in esame evidenzia un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sospensione delle attività svolgentesi nelle sale giochi, scommesse e bingo, disposta dall’art. 3 del provvedimento regionale impugnato;  – tale disposizione massimizza la restrizione della predetta attività rispetto alle più limitate previsioni restrittive emergenti dal combinato degli artt. 1, comma 6, lett. l del DPCM 13.10.2020 ed 1, lett d3 del DPCM 18.10.2020 (per effetto dei quali l’attività in discorso è consentita limitatamente alle ore 18-21, ma sempre a condizione che le Regioni e le abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10); – la tutela cautelare richiesta a fronte del pregiudizio paventato è destinata nella sostanza ad esaurirsi in questa fase monocratica, poichè la data della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza (17 novembre 2020) è successiva quella di scadenza (14 novembre 2020) del periodo di sospensione disposto dal provvedimento gravato;  – pertanto è evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell’attesa della trattazione collegiale dell’istanza, tuttavia da contemperarsi con il pressante pubblico interesse espresso dalle prescrizioni del settore e sopra richiamate;” (Decreto del Presidente del TAR per l’Umbria del 22/10/2020 n. 00135/2020 Reg. Prov. Cau. n. 00501/2020 Reg. Ric.)”.

Ed ancora la Regione Liguria, con ordinanza n. 72 del 20 ottobre 2020 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020: misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni Scolastiche (…) ed ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria”, cristallizza il fatto di dover prendere atto che “si rendano necessarie misure ulteriori su tutto il territorio della Regione Liguria finalizzate a contenere il fenomeno di diffusione del COVID 19 in considerazione delle valutazioni esperite da ALISA [del Sistema Sanitario Regione Liguria] (…); connotino le condizioni di indifferibilità ed urgenza per adottare tempestivamente le misure come di  seguito indicate: [tra cui] le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 5,00 alle ore 18,00”.  E conseguentemente stabilisce al punto 7) che “le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00”, precisando che le misure “abbiano efficacia sino al 13 novembre 2020” e “a decorrere dalle ore 12.00 del 21 ottobre 2020”.

Allo stato non risulta che l’ordinanza sia oggetto di impugnativa specifica innanzi al Tar.

La Provincia di Bolzano, con ordinanza n. 47 del 22.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” al punto 5) dispone “la chiusura delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati

alle ore 18.00”, precisando che “le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata e producono effetto fino al 30 novembre 2020”.

Altre Regioni hanno poi adottato misure non coinvolgendo il comparto del gioco pubblico in modo traumatico.

Sin qui i fatti solo apparentemente complessi ma messi uno accanto all’atro facilmente leggibili. Ora brevemente le considerazioni.   Anche in questo frangente (quello delle iniziative assunte e da assumere per l’indiscutibile necessità di contenimento della cosiddetta seconda ondata di Covid) si ripropone quello che da tempo osserviamo come corto circuito istituzionale che da anni affligge il gioco pubblico.

Procedendo con ordine, tutti gli operatori si domandano come mai i punti di gioco al chiuso sul territorio nazionale siano rientrati tra le categorie a rischio specifico della seconda ondata sia del Governo sia delle tre Regioni e della Provincia richiamate? In Italia i punti di gioco al chiuso tutti mappati e riepilogati anche dal Libro Blu di ADM  sono così tanti? Un numero certamente non paragonabile a quello delle altre realtà destinatarie dei provvedimenti di chiusura (dalle scuole, ai locali aperti al pubblico, alle palestre a seconda dei punti di vista).   Ecco un primo corto circuito questa volta tra statistica e misure adottate a livello sia governativo che regionale/provinciale.

I livelli di sicurezza assicurati all’interno dei punti di gioco sono livelli di sicurezza che escludono assembramenti, consentono solo rapporti individuali utente/prodotto, igenizzazioni immediate ante e post utilizzo.  Per quanto di conoscenza, non risultano né sanzioni per mancato rispetto dei protocolli, né casi di focolai. E la verifica preventiva di tali aspetti sarebbe, almeno in linea teorica, imprescindibile per giustificare le misure. Nessun documento sia esso Governativo, o delle tre Regioni o della Provincia in questione sembra poter dare indicazioni contrarie.   Ecco un altro corto circuito tra analisi tecnico-scientifica e misura legislativa nazionale e territoriale.

Importante poi vedere come molte altre Regioni e Provincie abbiano invece trattato il problema della gestione della seconda ondata riguardo al gioco pubblico in modo differente, a parità di livelli emergenziali si intente.  Ecco un altro corto circuito ancora tra provvedimenti Regionali che ricorda il revirement virtuoso di molti governatori sulla questione territoriale di cui tanto si è parlato.

Ed ancora, il DPCM nel disegnare l’orario di chiusura del gioco pubblico, su quali basi scientifiche ha differenziato questo (ore 21.00) rispetto a quello previsto per gli altri esercizi diversi dal gioco (ore 24.00)?   Gli operatori non credono sia perché si è voluto chiudere nelle ore di (ritenuto) maggiore affollamento, perché a ben vedere agli altri esercizi è stato consentito di rimanere aperti proprio nelle ore di maggiore affollamento.  Ecco un altro corto circuito per le decisioni riservate al comparto questa volta nel medesimo provvedimento normativo.

Il DPCM definisce oltre all’orario di chiusura anche quello di apertura (8.00) con ciò definendo uno spazio temporale di funzionamento nell’arco della giornata. Ma come si colloca il tutto rispetto ai numerosissimi provvedimenti di restrizioni di orario di funzionamento in fasce orarie durante la giornata imposte dalle ordinanze delle migliaia di Comuni esistenti sul territorio italiano adottate ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del TUEL? Gli operatori incaricati di pubblico servizio sono stati abbandonati al loro destino di dover decidere consapevoli di farlo tra tanti fuochi incrociati: quello statale e quelli comunali.  Di qui l’altro corto circuito tra le norme nazionali e quelle Comunali.

Ed ancora come spiegare i due provvedimenti della Regione Lombardia? Il primo prevede allo stesso tempo sia la sospensione assoluta dell’attività del gioco pubblico sia il protocollo di sicurezza da avere (ed avuto) per rimanere aperti.  Al riguardo gli operatori nel pieno rispetto dello stato emergenziale hanno pensato che si trattasse solo di un refuso legato al fatto che il DPCM del Governo non fosse ancora uscito.  Ma in realtà hanno scoperto che non era così perché il secondo provvedimento regionale richiamato cancella per il gioco pubblico il protocollo di sicurezza e la possibilità di rimanere aperti.   Ecco il corto circuito all’interno dello stesso provvedimento e poi con quello con il provvedimento immediatamente successivo.

Affrontati i corto circuiti che interessano il potere legislativo ed il potere esecutivo (nazionali e locali), last but not least quanto emerge lato potere giudiziario non cambia di molto. Atteso che i provvedimenti impugnati sono sostanzialmente equivalenti, considerato che la penna dei due ricorsi è la stessa e che le decisioni assunte sono opposte (il gioco pubblico in Umbria riapre, il gioco pubblico in Lombardia non riapre), come può dirsi agli operatori che hanno torto quando pensano che vi sia anche un corto circuito anche nell’esercizio del potere giudiziario?

In definitiva, in un contesto come questo come possono gli operatori incaricati di pubblico esercizio del comparto del gioco pubblico assicurare un servizio di livello allo Stato? Al proprio dante causa?

Che stabilità dà il sistema Paese al sistema concessorio del gioco pubblico?

Gli interessi costituzionali in gioco sono tanti per il sistema concessorio del comparto (salute, risparmio, ordine publico, gettito erariale, impresa, lavoro). Ed a questi oggi si aggiungono quelli che interessano lo stato emergenziale della pandemia.

Solo insieme possiamo uscirne, senza manine ideologiche, senza polemiche di basso livello. Forse è questo il messaggio che il Presidente Mattarella ha voluto dare.   E gli operatori del comparto del gioco pubblico sperano che una parte del suo pensiero sia stato dedicato anche a loro: ne hanno diritto.

Geronimo Cardia
22 ottobre 2020

 



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