La necessaria verifica della sostenibilità dei distanziometri regionali rivisitati. Il caso del nuovo distanziometro della regione Marche. (Il nuovo distanziometro delle Marche. GERONIMO CARDIA, Pressgiochi, settembre – ottobre 2023)

In questo articolo metto in luce alcuni aspetti del nuovo distanziometro delle Marche, con un accenno ai riflessi su base nazionale.
Al di là della salvaguardia delle realtà preesistenti e dell’esenzione dall’applicazione del distanziometro riservata ai tabaccai, la nuova legge, seguendo le esperienze di tanti casi regionali, ridisegna un nuovo distanziometro, la cui effettiva sostenibilità è comunque da verificare nei suoi nuovi parametri.
Nel caso non si registri una sostenibilità in concreto dei nuovi parametri, al di là delle tematiche legate alle applicazioni asimmetriche a diverse tipologie di gioco, la soluzione alla questione territoriale rimarrebbe aperta. E tutti sappiamo quanto invece la soluzione sia cara anche alla Delega Fiscale che vede in essa il presupposto per un riordino del comparto che dia tutela all’utente e che sia giusto. Giusto anche nel senso “non asimmetrico”.

 

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Premessa
La storia delle Marche è la storia di tante leggi regionali in materia di distribuzione del gioco.
Il distanziometro ha origine nella Legge Regione Marche n. 3 del 7.2.2017 e riguardava solo gli apparecchi. Solo per questi era infatti previsto un distanziometro, subito in concreto rivelatosi espulsivo.
Per le realtà preesistenti degli apparecchi, in particolare, era previsto un adeguamento (e dunque un’espulsione) entro il termine del 30 novembre 2019, poi differito con la Legge Regionale n. 15 del 13.06.2019 al 30 novembre 2021 e con la Legge Regionale n. 34 del 2.12.2021 al 31 luglio 2023.
Dopo tanti anni viene sì scongiurata l’espulsione del comparto degli apparecchi, ma vengono anche date nuove indicazioni.

Il cambiamento delle dimensioni dei parametri urbanistici del distanziometro con la limitazione dei metri ma con l’ampliamento dei luoghi sensibili.
Oltre all’estensione dell’ambito di applicazione del distanziometro a verticali distributive di gioco ulteriori rispetto a quella degli apparecchi (ma non a tutte), oltre a fare salve le realtà preesistenti ed esentare i tabaccai, nella nuova norma vengono ridisegnati a parametri del distanziometro.
Inizialmente il distanziometro del 2017 risultava concepito in base ad una distanza di 300 metri (500 per i comuni con più di 5.000 abitanti) “da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell’infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati”, con possibilità per i Comuni di ampliare la lista delle tipologie di luoghi sensibili.
L’attuale comma 2 dell’articolo 5, come modificato dalla nuova norma regionale in commento prevede invece “una di stanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili:
a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di tra- sferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette.”.
Questo significa che, da un lato, vengono ridotte le metriche da 300 a 200 metri per i comuni con meno di 5.000 abitanti e da 500 a 300 per i comuni più grandi.
Tuttavia, dall’altro, alla lista delle tipologie di luoghi sensibili inizialmente definita ne vengono aggiunte alcune nuove: gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario e le strutture ricettive per categorie protette.
Quest’ultimo aspetto non è di poco conto posto che, per dare alla rimodulazione proposta un giudizio in termini di sostenibilità o viceversa di capacità di generare nuovamente effetto espulsivo, non ci si potrà limitare a valutare la riduzione dei metri di raggio di interdizione, ma occorrerà verificare l’effetto netto di questa con l’individuazione di nuove aree vietate, dettate dalla localizzazione dei nuovi punti da cui stare distanti, corrispondenti alle altre topologie di luoghi sensibili aggiunte.

I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili e indicare previsioni urbanistiche.
Con le nuove disposizioni viene confermata la possibilità per i Comuni di legiferare in materia di localizzazione e distanziometro.
Ed infatti, da un lato, all’articolo, 5 comma 6 ter, viene precisato che: “i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo.”
E dall’altro, all’articolo 5, comma 3, rimane confermato che “I Comuni, in ordine all’installazione di apparecchi e congegni per il gioco, possono individuare quali altri luoghi sensibili quelli in cui sono ubicate strutture per minori, giovani ed anziani, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti della pianificazione regionale, tenuto conto dell’impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.”
Anche su tale aspetto si registra un’incertezza del quadro regolatorio che potrà essere chiarita solo con l’applicazione concreta del principio.

Le aperture di nuovi punti sensibili sul territorio non comportano l’obbligo di chiudere per chi già opera.
Allo stesso tempo il legislatore regionale si preoccupa di precisare che più in generale (e non solo nel caso di sopraggiunti interventi regolatori da parte dei Comuni) l’espulsione non si applicherebbe a quei punti di gioco esistenti vicino ai quali si collochino successivamente al loro insediamento nuovi punti riconducibili alle categorie di luoghi sensibili.
In particolare, nel comma 3 delle disposizioni transitorie viene precisato che “Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle di- stanze ivi previste venga meno per il successivo insediamento dei luoghi sensibili indicati nel medesimo comma 2 dell’articolo 5.”

Gli apparecchi vanno messi comunque in ambienti separati e per i generalisti in un’area non prevalente rispetto a quella dedicata all’attività principale
Il legislatore per la rete generalista pone due principi per la collocazione degli apparecchi.
All’articolo 5 coma 6 bis viene precisato che (i) gli apparecchi “sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. [ii] La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio”.

I casi considerati nuove aperture o nuove istallazioni.
Nell’applicazione del distanziometro le disposizioni transitorie forniscono le interpretazioni autentiche dei casi dubbi che costituiscono nuove aperture o nuove installazioni quali ad esempio ampliamento, trasferimento, subingresso, variazioni della titolarità, variazioni del concessionario, nomina di nuovo rappresentante, trasferimento per sfratto, sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta. In particolare:
(i) “L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui a questo comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto” (comma 4 dell’articolo dedicato alle disposizioni transitorie);
(ii) “Sono in ogni caso esclusi dal divieto di installazione gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta” (comma 5 dell’articolo dedicato alle disposizioni transitorie);
(iii) “Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuata dopo l’entrata in vigore di questa legge” (comma 6 dell’articolo dedicato alle disposizioni transitorie).
Quest’ultimo aspetto indicato dal richiamato comma 6 andrà necessariamente tenuto sotto osservazione se si vorrà sottratte la rete esistente alla verifica del nuovo distanziometro quando, a seguito dell’espletamento delle nuove gare, si tratterà di gestire i nuovi rapporti o i rapporti novati tra i concessionari titolari delle nuove concessioni e le filiere del territorio già contrattualizzate.
In particolare si tratterà di dover leggere tale comma congiuntamente al comma 4 ed alla sua operabile interpretazione per i casi di subingresso, variazioni della titolarità o del concessionario.
Ed è di tutta evidenza che tali valutazioni saranno ancor più necessarie laddove da una verifica in concreto dei nuovi parametri del nuovo distanziometro emerga la non sostenibilità dei medesimi ed un sostanziale nuovo effetto espulsivo.

Conclusioni
Gli aspetti toccati dalle norme in commento sono diversi.
Tra tutti spicca quello della necessità di procedere con un’ulteriore verifica dell’effetto in concreto determinabile dai nuovi parametri urbanistici del nuovo distanziometro.
E’ vero che le realtà preesistenti ed i tabaccai non presentano oggi un interesse immediato e concreto a verificarlo, posto che per motivi diversi la norma consente loro di operare a prescindere da detti parametri.
Ma è altrettanto vero che la verifica di tale aspetto non deve essere concettualmente riconducibile unicamente alla categoria degli operatori privati che abbiano intenzione di installare apparecchi o aprire una nuova attività di quelle rientranti nel nuovo perimetro di applicazione della legge.
La verifica della sostenibilità dei nuovi parametri del nuovo distanziometro, e segnatamente dell’eventuale effettuo espulsivo (peraltro per solo alcune verticali distributive di gioco), spetterebbe in primis al legislatore del territorio che li ha concepiti ed a seguire, si potrebbe sostenere, allo Stato ed all’ente regolatore del comparto quantomeno per una verifica tecnica e presa d’atto di funzionamento (o di non funzionamento) del sistema normativo.
La verifica più in generale spetterebbe allo Stato in quanto il medesimo è al momento impegnato con il Legislatore ed il Governo nazionali a scrivere le pagine della Delega Fiscale e dei Decreti Attuativi con l’obiettivo primario di giungere ad un riordino che ha almeno come obiettivo dichiarato quello di risolvere la questione territoriale una vota per tutte. E di farlo in modo da tutelare l’utente in concreto e con modalità giuste nel senso senza disordinate asimmetrie.
Un modo per cominciare ad affrontare il tema potrebbe essere anche quello di fare intanto i conti con eventuali parametri in concreto espulsivi ed asimmetrici, previo il compimento di tutti gli aggiornamenti tecnici del caso.

Geronimo Cardia



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