Anche le leggi regionali ridisegnano con un tratto di penna gli assetti distributivi dei territori. Vediamo oggi il nuovo assetto definito nelle Marche. (Gioco pubblico, nuovo assetto nelle Marche. GERONIMO CARDIA, JAMMA settembre 2023)

Può una legge ridisegnare l’assetto distributivo del gioco pubblico sul territorio? Certo che si.
In questo articolo prendo spunto da un caso regionale però emblematico perché ricorrente nel panorama normativo dei territori. In particolare, metto in luce quello che potrà essere il nuovo assetto distributivo disegnato per le Marche dalla Legge Regionale del 25.07.2023.
La norma, infatti, tra le altre disposizioni se, da un lato, ha evitato in extermis l’applicazione dell’effetto espulsivo del comparto degli apparecchi, dall’altro, ha esteso l’applicazione del distanziometro ad altre ma non a tutte le tipologie di gioco, ha deciso di affidarsi per il presidio di legalità dei territori sia alle realtà preesistenti facendole salve, sia tabaccai (preesistenti e non) esentandoli dall’applicazione del distanziometro.

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Premessa

Il distanziometro delle Marche era focalizzato unicamente sulla verticale distributiva degli apparecchi. Solo per questi era infatti previsto un distanziometro, subito in concreto rivelatosi espulsivo (Legge Regione Marche n. 3 del 7.2.2017). A distanza di tempo e dopo tanti, asettici e meri rinvii la nuova norma interviene invece in maniera sostanziale.

L’estensione dell’ambito di applicazione del distanziometro a verticali distributive di gioco ulteriori rispetto a quella degli apparecchi, ma non a tutte.
La nuova disposizione ha esteso l’ambito di applicazione del distanziometro, prevedendo dapprima all’articolo 3 che le norme “si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate alle lettere c) e d) del comma 3, nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (…).
2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.
3. Ai fini di questa legge, si definisce per: (…)
c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931;
d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d.773/1931; (…)”
Per poi chiarire all’articolo 5 che il distanziometro riguarda “l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931”
Da tale descrizione emerge che l’applicazione del distanziometro regionale è stata di fatto estesa anche ad altre verticali distributive di gioco, ma non a tutte.

Le realtà preesistenti vengono fatte salve.
Il legislatore regionale, dopo avere preso consapevolezza dell’impossibilità di continuare a procedere con rinvii su rinvii, per evitare sia l’effetto espulsivo del comparto (dei soli apparecchi) sia tutte le conseguenze negative sul piano degli interessi pubblici che questo comporta, all’articolo 16 della legge propone il principio con cui si consacra la salvaguardia dei presidi assicurati dalle realtà preesistenti relative a quelle verticali distributive interessate dal distanziometro.
Al riguardo la norma specificamente prevede che le nuove disposizioni “si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore di questa legge” (comma 1 dell’articolo dedicato alle disposizioni transitorie).

I tabaccai vengono esclusi dall’applicazione del distanziometro.
Allo stesso tempo il legislatore regionale compie un’altra scelta di campo di tipo sostanziale.
Da un lato, valuta ultronea l’applicazione del distanziometro in questione alla rete generalista dei tabaccai, perché il legislatore a sua volta, per i medesimi soggetti, prevede altri e diversi criteri distanziali a tutela della distribuzione capillare ma misurata di un prodotto delicato quale quello del tabacco. Lo ricordiamo si tratta di consolidati criteri distanziali “tra punti di distribuzione” piuttosto che “da luoghi sensibili”.
E, dall’altro, pone il consequenziale principio secondo cui ai tabaccai (preesistenti e non) viene riconosciuto il diritto di non vedersi applicare le norme sul distanziometro.
In particolare la nuova norma prevede che “Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modi- ficato da questa legge, punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al ri- spetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38” (comma 1 dell’articolo dedicato alle disposizioni transitorie).

Conclusioni.
Ecco quindi che il legislatore regionale con un tratto di penna ha finito per ridefinire quello che sarà un nuovo assetto distributivo sul territorio dell’offerta pubblica di gioco. In definitiva, sul territorio si avrà il seguente assetto:
(i) gli altri giochi non interessati dall’ampliamento dell’ambito di applicazione del distanziometro continueranno ad essere ad essere distribuiti senza limitazioni distanziali sia sul territorio sia on line. Per questa tipologia di giochi ciò vale sia per le realtà preesistenti che per le nuove aperture;
(ii) i tabaccai (preesistenti e futuri) continueranno a distribuire tutte le forme di gioco essendo esentati anche dall’applicazione del distanziometro;
(iii) il resto della rete generalista (tra cui i bar) continuerà a distribuire il gioco degli apparecchi anche a prescindere dal distanziometro solo nei casi qualificabili come preesistenti. Mentre per le nuove installazioni occorrerà fare i conti con il nuovo distanziometro;
(iv) le sale specializzate con awp e vlt, le sale scommesse, le sale bingo (su questo potranno farsi approfondimenti in merito ai profili interpretativi) continueranno a distribuire tutte le forme di gioco consentite, anche a prescindere dal distanziometro, ma solo a condizione che queste siano qualificabili come preesistenti. Mentre per le nuove aperture occorrerà fare i conti con il nuovo distanziometro;
Conseguentemente, sui territori di interesse, in piena applicazione dei divieti distanziali imposti dalla norma come sopra descritti (la cui natura espulsiva andrà necessariamente valutata alla luce dei nuovi parametri urbanistici posti), accanto ai luoghi ritenuti sensibili potranno invece comunque continuare ad essere messe a disposizione degli utenti tutte le altre tipologie di gioco pubblico non interessate dalla norma. Siano esse distribuite sulla rete retail siano esse distribuite attraverso il canale on line.

Geronimo Cardia



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