03 Giu IL GIOCO LEGALE NON FA MALE (GIOCONEWS GIUGNO 2012)
Bisogna dirlo, i giudici del Tar Umbria hanno reso giustizia alle migliaia di operatori che operano nella legalità nel mondo del gioco e perché no anche allo Stato, troppe volte ingiustamente da alcuni media accusato di essere ‘biscazziere’. E ciò non tanto e non solo per il fatto che hanno ritenuto di annullare una delibera comunale limitativa dell’uso degli apparecchi sul territorio quanto soprattutto per le motivazioni che i giudici mdesimi hanno ritenuto di utilizzare. Ma vediamo perché.
La sentenza (Tar Umbria, 20 aprile 2012) ha ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza sindacale del Comune di Bastia Umbra con cui non solo si disponeva una limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali dedicati al gioco legale ma si imponeva lo spegnimento degli apparecchi di cui all’art.110 per un certo numero di ore durante il periodo di apertura dei locali (come i bar) in cui i medesimi apparecchi sono installati. Superfluo dire che tali limitazioni hanno un impatto negativo importante sulla raccolta del gioco lecito con tutte le conseguenze che gli operatori del settore conoscono: dal calo di fatturato per l’intera filiera (concessionario, gestore ed esercente) alle conseguenze sul territorio in termini occupazionali, dalla riduzione del gettito erariale oggi più che mai sotto la lente di ingrandimento allo spazio lasciato al gioco illegale, senza contare il fenomeno ormai noto del cosiddetto micro-turismo-esodo da gioco (perché in comuni limitrofi il gioco non è limitato).
Detto questo le ragioni di diritto per l’annullamento sono numerose, ma vale la pena qui rammentare quelle che nel caso in esame i giudici hanno ritenuto di condividere.
Sin dall’inizio del contenzioso, in sede cautelare, è stata accolta la ri- chiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale ritenendo che “nella comparazione degli interessi in gioco, prevale il pregiudizio grave ed irreparabile, di carattere non solo patrimoniale, conseguente all’esecuzione dell’ordinanza impu- gnata”. Per cui è rilevante e confortante che i giudici abbiamo operato un bilanciamento degli inte- ressi riconoscendo come prevalente e da tutelare quello di non pregiudi- care gli interessi, attenzione, anche di carattere non patrimoniale come ad esempio quelli sopra ricordati. Con l’udienza di merito, confermando la decisione assunta nella fase cautelare, è stato accolto il ricorso con la preci- sazione che la ludopatia è da ritenere una patologia collegata al gioco d’azzardo e non al gioco lecito che, in- vece, rappresenta il frutto di un bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore statale. E qui va sotto- lineata la consacrazione della distinzione tra il gioco d’azzardo illegale, da un lato, ed il gioco legale, dall’altro. Il gioco d’azzardo illegale non controllato e in mano a soggetti che operano nella illegalità è idoneo, tra l’altro, a determinare danni e patologie (può generare ludopatia con premi sconsiderati o con poste senza limiti, può minare la sicurezza pubblica etc.). Il gioco legale no. Il gioco legale è controllato, è limitato, è vietato ai minori, è concepito dal legi- slatore che, con la prudenza richiesta dal caso, lo contorna da regolamentazione e presidi attenti a tutelare utenti, giocatori e non. Per questo il gioco legale non è idoneo, in quanto tale, a generare patologie quali la lu- dopatia (e si aggiunge problemi di si- curezza pubblica).
Altro principio che emerge è che lo Stato legislatore, proprio perché in pos- sesso degli strumenti per effettuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, è il solo a poter intervenire in materia e tutte le volte in cui lo Stato consenta ad altri soggetti (ad esempio ai Comuni) di intervenire sull’argomento, è richiesto a questi ultimi, spe- cialmente se l’intervento è limitativo degli interessi degli operatori del settore, uno sforzo motivazionale importante imponendo una motivazione “intensa e penetrante, idonea a rappresentare una situazione problematica, enucleativa dei gravi pericoli”. Lo sforzo motivazionale deve essere impor- tante, quindi, e anche convincente. Inoltre, anche volendo ridurre la questione alla possibilità per il Comune di regolamentare gli orari degli eser- cizi commerciali sulla base del potere concesso ai sindaci dall’art. 50 del TUEL, detto articolo attribuisce sì al sindaco un potere di “coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pub- blici” ma tale potere deve essere esercitato sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, ciò al fine di garantire la massima collegialità nell’assunzione di decisioni che possano incidere sugli interessi della colletti- vità. E a titolo esemplificativo, anche a tutela della riserva di legge statale, “La diffusione degli apparecchi da gioco lecito non costituisce di per sé una ragione sufficiente per intervenire al di là dell’ordinaria distribuzione delle competenze”. Le risultante della sen-tenza si aggiungono a quelle di una serie di precedenti, a volte contrastanti, e per questo rappresentano un importante contributo a fare chia- rezza sulla materia per le ovvie esi- genze di certezza del diritto e di omogeneità sul territorio nazionale
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