“Espulsi e non trattati – L’effetto del distanziometro della legge Piemonte: tutti lo conoscono, nessuno lo gestisce” (Gioconews.it, scritto dall’Avvocato Geronimo Cardia – Marzo 2018)

Si è avuto modo di rappresentare in occasione di altri scritti che la Regione Piemonte che sino al 2015 non aveva un distanziometro in materia di giochi si sia dotata di un distanziometro viziato da Effetto Espulsivo e che questo, per la particolare tecnica legislativa adottata dal legislatore piemontese stia determinando i propri effetti patologici a cominciare dal comparto del gioco con gli apparecchi ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera a) del Tulps collocate negli esercizi aperti al pubblico (bar e tabacchi per intendersi). Ricordiamo della Legge Piemonte 9/2016, infatti, sia  l’art. 5  che prevede che è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 (Tulps) in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comunicon popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” da una serie di luoghi sensibili; (sia  l’art. 13 comma 1 che impone che “per gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi ex art. 110 comma 6 (Tulps) collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico”, il suddetto distanziometro entra in vigore entro i diciotto mesi successivi, quindi è entrato in vigore il 20 novembre 2017. La stessa Legge Piemonte, che si atteggia dunque come una legge provvedimento, affida poi ai Comuni il compito di eseguirla applicando le sanzioni importanti pure previste nel medesimo provvedimento. Ricordiamo della Legge Piemonte, infatti sia l’art. 10 che prevede tra l’altro che “1. (…) le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.”; sia l’art. 11 che prevede, in caso di violazione del distanziometro, apposizione di sigilli agli apparecchi nonché pesanti sanzioni, da duemila euro a seimila euro per apparecchio. Gli  operatori legali destinatari del precetto espulsivo, nonché di accertamenti sanzionatori e di provvedimenti di apposizione dei sigilli hanno provveduto a ricorrere al giudice ordinario invocando la tutela preventiva d’urgenza e anticipatoria del giudizio di merito avente ad oggetto le future ordinanze di ingiunzione. LO STATO ATTUALE DEI GIUDIZI – Allo stato i giudici hanno ritenuto di non potere entrare nel merito e nello specifico di affrontare il tema dell’Effetto Espulsivo con tutte le conseguenze dei noti profili di incostituzionalità, per ragioni essenzialmente procedurali. E infatti, in più di un caso, viene precisato che non sarebbero impugnati provvedimenti attuativi della Legge Piemonte. In attesa dell’esito delle decisioni di secondo grado in occasione delle quali si potranno valutare i provvedimenti in realtà impugnati da alcuni operatori legali, vale la pena ricordare il fatto che, per avere una tutela giudiziale effettiva, certamente l’ordinamento giuridico non può imporre di attendere le ordinanze di ingiunzione definitive che i comuni potrebbero emettere anche a distanza di anni (fino a 5) dagli scritti difensivi degli operatori che abbiano invece subito ricevuto gli accertamenti sanzionatori e le apposizioni di sigilli. Diversamente, ci si troverebbe di fronte ad un chiaro diniego di giustizia per i profili di pericolo, non solo di carattere privatistico ma anche e soprattutto di interesse pubblicistico che l’ordinamento giuridico italiano non dovrebbe permettere. Si pensi alla più volte denunziata perdita di gettito erariale in corso di maturazione che si aggirerebbe su centinaia di milioni di euro (all’anno moltiplicati per il numero di anni di durata residua delle convenzioni di concessione relative agli apparecchi in questione), ai pericoli di risarcimento nei confronti delle aziende del settore e dei relativi dipendenti (circa tremila del comparto dei gestori piemontesi, circa tremila del comparto degli esercenti, tabaccai piemontesi), all’inefficacia delle misure sul piano della tutela degli utenti problematici e patologici, agli effetti sull’ordine pubblico e sulla salute per l’inevitabile conseguente invasione dell’offerta illegale  e di prodotti di gioco illegali. Laddove l’ordinamento giuridico italiano nel suo complesso non fosse autonomamente in grado o diversamente decidesse di non voler gestire e risolvere il problema certamente interverrebbe la tutela di rango europeo per i profili di illegittimità pure già rappresentati ai giudici italiani. In particolare, individuato il rischio di chiusura sostanzialmente certo degli operatori legali, la Legge Piemonte, nella misura in cui determina l’Effetto Espulsivo sul territorio, sipone in contrasto – oltre che con il principio dell’affidamento – con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,di cui agli artt. 49 e 56 Tfue. Sul punto è interessante la giurisprudenza di riferimento secondo cui sono illegittime le restrizioni alla libertà di stabilimento e, più in generale, alla libertà di impresa, imposte da norme di singoli Stati che, pur se applicabili senza discriminazioni riguardanti la cittadinanza, non risultino giustificate da un motivo imperativo di carattere generale e da una effettiva congruità del mezzo utilizzato rispetto allo scopo perseguito (cfr., in particolare, Corte di giustizia, 24.03.2011, C-400/08). Nel nostro caso – oltre alla dimostrazione scientifica della inidoneità della misura – quel che manca totalmente e pacificamente è la congruità del mezzo, posto che il divieto assolutoè per definizione una misura non calibrata. LA PAROLA ALLA CARTA COSTITUZIONALE – Dispiace scomodare i principi comunitari perché in realtà anche la nostra Costituzione sul punto si palesa molto chiara.  L’art. 41 della nostra Costituzione garantisce la libertà di iniziativa economica, nel nostro caso evidentemente frustrata dall’impossibilità oggettiva di consentire l’uso del gioco legale su tutto il territorio regionale. La totale interdizione del gioco legale collide apertamente con il principio di proporzionalità e ragionevolezza consistente nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti e i mezzi utilizzati, secondo il canone dell’imposizione al privato – o meglio ai privati – della soluzione idonea al raggiungimento dello scopo di interesse pubblico e meno invasiva dei suoi – loro – diritti. Infatti la compressione di attività imprenditoriali pienamente legittime, causata dalla norma richiamata nella misura in cui determina l’Effetto Espulsivo, risulta del tutto sproporzionata e inidonea a realizzare i fini ai quali le disposizioni mirano. Se da un lato è vero che la libertà di iniziativa economica può incontrare limiti per superiori ragioni di utilità sociale, è altrettanto indiscutibile che il corretto bilanciamento con tali ragioni debba essere perseguito mediante interventi congrui e non arbitrari, senza il totale annichilimento dei diritti riconosciuti a livello comunitario e costituzionale ai danni dell’intera filiera degli operatori del gioco legale. In tal senso, la Corte Costituzionale ha costantemente osservato come la necessità che le misure limitative della libertà di iniziativa economica “debbano essere ragionevoli e non realizzino una ingiustificata disparità di trattamento rende chiara la correlazione, ancora una volta, tra gli artt. 3 e 41 Cost.” (Corte costituzionale sentenza 270/2010, Corte costituzionale sentenza 152/2010 e Corte costituzionale sentenza 167/2009). Oltre a ciò, è doveroso richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108/2017 del 22.03.2017 che, affermando di non potersi pronunciare sull’ Effetto Espulsivo perché non proposto nella ordinanza di rimessione, si è presa l’onere di descrivere perfettamente la fattispecie dell’Effetto Espulsivo e di dare utilissimi suggerimenti per individuare e focalizzare i vizi del medesimo, individuandoli nella lesione dell’impresa e del principio dell’affidamento. In particolare, i passaggi in cui la Corte afferma di non potersi occupare dell’Effetto Espulsivo ma si preoccupa di esaltarne i vizi sono i seguenti: “le parti private costituite assumono che l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, per come è congegnato, più che tutelare le ‘fasce deboli’ della popolazione rispetto al rischio della ludopatia, produrrebbe un vero e proprio ‘effetto espulsivo’ del gioco d’azzardo lecito dal territorio regionale. La distanza minima prevista (cinquecento metri per il percorso pedonale più breve) e l’ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti ‘sensibili’ renderebbero, infatti – secondo le stesse parti private – praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni della Puglia, compreso il suo capoluogo. (…) Al legislatore pugliese si rimprovera, in sostanza – segnatamente dalle parti private – di aver emanato una norma eccedente lo scopo e idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito. Tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema  decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza” (cfr., in particolare, Corte Costituzionale n. 108/2017). Ciò detto, perché i legislatori (locali e nazionale) non anticipano  i tempi dell’azione legale assicurando agli utenti giocatori, agli operatori legali, ai loro dipendenti ed ai cittadini italiani la giusta regolamentazione che il fenomeno merita?

 

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