ESERCENTI NON ESENTI ( GIOCONEWS OTTOBRE 2015)

QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI ESERCENTI CHE OSPITANO PRODOTTI DI GIOCO, IN TERMINI DI ANTIRICICLAGGIO? A RISPONDERE ALLA DOMANDA È L’AVVOCATO 1 DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE, GERONIMO CARDIA, PARTNER DELLA R IVISTA GIOCO NEWS

Spesso mi viene chiesto se gli esercenti, titolari di locali con licenza di somministra­ zione, abbiano o meno obblighi specifici imposti dalla normativa antiriciclaggio per la parte destinata agli operatori del gioco legale. Certamente va verificato se l’esercente, oltre a svolgere l’attività di erogazione di bevande o alimenti, svolga altresì l’attività di gestore di sala (perché titolare di locali in cu i sono installati apparecchi comma 6 b del Tulps, le cosiddette Vlt), di gestore di sala scommesse, o ancora di direttore di sala bingo. In ciascuno di questi casi, l’esercente è tenuto ad adempiere alle obbligazioni imposte dalla legge e contrattualizzate col concessionario di riferimento dal quale avrà certamente ricevuto specifiche procedure seguite da adeguati percorsi formativi e informativi certificati e documentati per le evidenze richieste in sede ispettiva.

PER ALTRI GIOCHI COME LE SLOT

Va anche rilevato che gli operatori del gioco, nella misura in cui vengano in contatto con enti creditizi, sono da questi valutati in merito a specifici aspetti descritti in un documento della Banca d’Italia “Al fine di agevolare la collaborazione attiva” e la “valutazione dei comportamenti anomali connessi con ilsettore dei giochi  e delle scommesse. Per la verità il documento è incentrato per il comparto dell’on line e delle scommesse, al più, ma in via analogica ed è tutto da verificare, per le vlt e il bingo.

Tuttavia laddove l’ente creditizio ritenga di spingersi ad includere nella definizione di esercente o di operatore di gioco oltre alle figure sopra richiamate anche gli esercenti che consentano l’installazione di altri giochi come le slot comma 6a del Tulps, ecco che anche per questi il medesimo ente creditizio si potrebbe trovare a valutare i seguenti spunti valutativi (qui si riportano quelli sotto il profilo soggettivo), in occasione per esempio dell’apertura o tenuta dei rapporti di conto corrente (peraltro se relativi al gioco sarebbero dedicati per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: “operatore i cui soci o amministratori sono sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoria­ mente contigui a soggetti con tali caratteristiche; controllato o amministrato da nominativi che appaiono come meri prestanome” o “esercente privo di autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dagli articoli 86  e  88  del  Tulps; esercente che intrattiene frequenti rapporti finanziari, apparentemente senza giustificazione economica, con soggetti privi del titolo concessorio”. Pertanto, laddove l’apertura di un conto corrente non fosse consentita o di questo ne fosse richiesta la chiusura, andrebbe valutato con attenzione il motivo, senza trascurare l’eventualità che tra le cause possano esservi quelle sopra richiamate. In tal caso potrebbe valutarsi la leggitimità dell’operato dell’ente creditizio.

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