I dubbi (e i paradossi) sulle distanze dal gioco pubblico (Gioconews.it luglio 2017)

Il “distanziometro” finisce sul banco degli imputati, insieme al gioco pubblico. Accade a Bolzano, in seguito alla serie infinita di ricorsi presentati dagli addetti ai lavori del comparto contro la legge provinciale che, come noto, aveva introdotto restrizioni alle possibilità di installazione delle slot sul territorio di competenza, fissando delle distanze precise (300 metri) da alcuni ambienti ritenuti “sensibili”, entro le quali il gioco risulta “off limits”. Ora Il Consiglio di Stato vuole vederci chiaro. Finalmente, dirà qualcuno. E – sperabilmente – una volta per tutte, aggiungiamo noi. Sì, perché il conflitto di cui si torna a parlare oggi nella Provincia autonoma trentina e sul quale si sono espressi nuovamente i giudici di Palazzo Spada, è materia ormai quotidiana per i tribunali altoatesini dal 2011: da quando esplose la cosiddetta “Questione Territoriale”, proprio a causa della legge “anti-gioco” emanata dal legislatore provinciale, che assunse un ruolo da apri prista belle politiche di limitazione di gioco sul territorio, fino a portare alla situazione attuale in cui 19 regioni su 21 si sono dotate di strumenti normativi simili, per bloccare le installazioni di slot.

Uno scenario in cui, oltre a sollevarsi numerosi dubbi in termini di legittimità delle leggi in questione – tenendo conto della Riserva di Stato sul gioco pubblico, in virtù della quale la disciplina dovrebbe essere dettata unicamente a livello centrale – si propongono altrettanti interrogativi sull’efficacia delle stesse norme, con particolare riferimento ai tre punti critici che rappresentano i capi saldi di ogni legge “anti-gioco”: il divieto di pubblicità, le limitazioni orarie e, appunto, il distanziometro. Ma è proprio quest’ultimo, adesso, ad essere messo in discussione dai giudici del Consiglio di Stato, i quali hanno deciso, a ragion veduta, di approfondire la Questione disponendo delle perizie tecniche mirate a valutare alcuni punti specifici, come la possibile “contrazione del segmento di mercato”,  l’impatto sul “comportamento dei consumatori giocatori “ e gli “effetti di potenziale variazione della domanda”, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori, ascrivibili alla limitazione prevista dalla legge. Per provare una volta per tutte se può ritenersi davvero fondato quell’“effetto espulsivo” – coniato e più volte invocato dal legale Geronimo Cardia, che proprio su questi principi e rilievi aveva addirittura scritto un libro (“La Questione Territoriale”) – mettendo nero su bianco l’inadeguatezza di certe misure. Anche dal punto di vista dei risultati ottenibili dallo stesso Legislatore che le preponeva.
Del resto i dubbi che gravitano attorno allo strumento del distanziometro sono molteplici, come pure i paradossi che si possono riscontrare. Si pensi ad esempio all’applicazione “inversa” della misura di legge, di cui non si è ancora mai parlato, ma che vale la pena citare. Pensando, per esempio, al divieto di aprire sale da gioco e installare slot machine in prossimità di luoghi sensibili, identificati in genere in: chiese e luoghi di culto, ospedali e centri di cura e quant’altro, ciò significa che se quello stesso Comune che ha attuato quella restrizione dettata dalla norma regionale (o provinciale, nel caso di Bolzano) deve aprire un nuovo ospedale o autorizzare la costruzione di una chiesa in un territorio dove si trovano delle sale da gioco, dovrebbe scegliere una zona diversa, a distanza di almeno trecento metri da quell’attività? E ancora, pensando ai luoghi sensibili che in più di un territorio includono anche i “compro oro”: tenendo conto della possibile “associazione pericolosa” delle due attività, su cui non si discute, non sarebbe opportuno evitare l’apertura dei compro oro dove già esistono punti vendita di gioco, invece del contrario, visto che le sale da gioco esistono da molti anni, mentre l’altra attività risulta essere di recente creazione?
Ecco un’altra serie di interrogativi che non ci si è ancora posti – e che non sono dunque al vaglio del Consiglio di Stato – ma che rafforzano le perplessità attorno all’efficacia delle norme anti-gioco e degli strumenti adottati dai legislatori alle quali si potrebbe ora trovare risposta attraverso la richiesta di verifica tecnica disposta da Palazzo Spada. Anche se l’udienza non si terrà prima del prossimo anno, visto che la perizia dovrà essere depositata entro il 20 dicembre 2017. Con la speranza che sulla materia si sia potuto esprimere prima il Governo, e in maniera risolutiva, magari in seguito a un accordo raggiunto con gli enti locali in Conferenza Unificata. Per scongiurare il rischio che alla data dell’udienza non esistano più neppure le aziende ricorrenti, vedendo gli effetti a dir poco devastanti che le restrizioni stanno avendo sull’industria del gioco e, quindi, sull’offerta legale. E l’aggettivo, qui, non è affatto casuale, né ridondante.
 


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