Distanziometro di Bolzano, il Consiglio di Stato sospende la sentenza e le sale possono continuare ad operare… almeno per ora (Agimeg 19 maggio 2019)

Pubblicato su Agimeg

il 19/05/2019

 

Il Consiglio di Stato sospende la sentenza sul distanziometro di Bolzano, ma il provvedimento dovrà essere confermato a metà giugno. Una notizia che viene accolta con prudenza – le sale in sostanza chiedono che venga corretta la sentenza di qualche mese fa, e non è facile far ammettere a un giudice che ha commesso degli errori – ma che comunque riaccende le speranze. Intanto le sale possono continuare a operare.

Consiglio di Stato sospende sentenza su distanziometro Bolzano. “Sale a rischio chiusura, e forse ci sono vizi che non sono stati esaminati”

Una sala da gioco tenta la via del giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sul distanziometro di Bolzano, e il Presidente della Sesta Sezione sospende la pronuncia con decreto cautelare. IL Presidente riconosce la gravità e l’urgenza della situazione in cui versa la sala (dopo la sentenza il Comune di Bolzano ha imposto la chiusura dell’attività, e questo comporterebbe “dispersione dei valori aziendali; azzeramento dell’avviamento aziendale; dissipazione degli investimenti; venir meno della unica fonte di reddito per i titolari; perdita dei posti di lavoro”) e spiega che ” le ragioni del dedotto vizio revocatorio” sostenute nel ricorso “ad una delibazione sommaria propria della attuale fase, non paiono immeritevoli di positiva valutazione”. La sala infatti ha sostenuto – “richiamando pedissequamente il ricorso in appello e le riproducendo i vizi dedotti e le pagine che li riportavano” – che il Consiglio di Stato abbia travisato il “contenuto della CTU, sotto diversi profili; in particolare, con lunga disamina, il ricorso sostiene che la sentenza di appello – che riuniva diversi ricorsi per connessione – si sia concentrata soltanto sui motivi di possibile incostituzionalità e anticomunitarietà, tralasciando la trattazione dei restanti e incorrendo nel vizio di (errore di fatto revocatorio per) omessa pronuncia”. Inoltre, la sala ha sottolineato che nella sentenza – nella parte in cui si discute dell’incostituzionalità del distanziometro di Bolzano – il giudice non ha esaminato una serie di vizi (quelli “degli atti adottati; sull’onere di contestazione; sui requisiti per la licenza; sullo statuto delle imprese”). Il provvedimento cautelare dovrà adesso essere confermato dall’intero Collegio, nell’udienza in Camera di consiglio che è stata fissata per il 13 giugno prossimo.

Distanziometro Bolzano, a giugno in Consiglio di Stato sarà una maxi-udienza: quasi tutte le sale hanno chiesto la revocazione

Il 13 giugno prossimo, al Consiglio di Stato, ci sarà una maxi-udienza per chiedere di sospendere le sentenze sul distanziometro di Bolzano. Secondo quanto apprende Agimeg da fonti legali, infatti, praticamente tutte le sale che si sono viste respingere i ricorsi hanno intentato la strada della revocazione della sentenza. La maggior parte però – al contrario di quella che oggi ha ottenuto la sospensiva con decreto dal Presidente della Sezione, e che comunque dovrà discutere nuovamente la questione nell’udienza di giugno – hanno preferito andare direttamente in camera di consiglio.

Distanziometro Bolzano, Consiglio di Stato sospende altre due sentenze

IL Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato emette altri due decreti per sospendere le sentenze sul distanziometro di Bolzano. Questa mattina era stato emesso il primo provvedimento, che quelli pubblicati adesso in sostanza richiamano. “Il ricorso per revocazione è di tenore analogo ad altro ricorso, su cui è già stata adottata misura cautelare monocratica di accoglimento” spiega il Presidente nella motivazione. E quindi rimanda al primo decreto “sia in relazione alla doglianza di errore revocatorio per l’omessa pronuncia rispetto a vari motivi non trattati ed esaminati nella impugnata sentenza (che si sarebbe concentrata soltanto sui vizi dedotti di possibile incostituzionalità e anticomunarietà), che rispetto alle eccezionali ragioni di gravità ed urgenza per i vari danni, sotto diversi profili dell’attività del ricorrente, tali da non poter attendere la dilazione alla prima camera di consiglio utile”. Anche in questi casi, la richiesta sospensiva verrà nuovamente discussa in camera di consiglio il 13 giugno.

Avv. Busetti a Agimeg: Distanziometro Bolzano non è mai stato trasmesso alla Commissione Europea, e adesso va disapplicato. E lo stesso vale per tutti i distanziometri

“In questo momento bisogna essere prudenti, discuteremo nuovamente la richiesta di sospensiva il 13 giugno di fronte all’intero Collegio – e non al solo Presidente della Sezione – e in pieno contraddittorio con i legali della Provincia di Bolzano e dei vari Comuni. Ma devo anche sottolineare che il Presidente si è spinto molto nell’evidenziare che quelle lacune non paiono pretestuose e sono degne di essere riesaminate. In sostanza ci sono degli aspetti che sono stati tralasciati e che forse meritano maggiore attenzione”. E’ il commento a caldo dell’avv. Michele Busetti, il legale delle sale che oggi hanno ottenuto i decreti con cui il Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze sul distanziometro di Bolzano. Le sale nei ricorsi per revocazione hanno sostenuto che il Collegio abbia travisato il senso di effetto espulsivo: “E’ vero che vi sono delle aree in cui le sale possono trasferirsi. Ma in realtà in alcuni Comuni stiamo parlando di un pezzetto di marciapiede dove aprire un bar. E questo a nostro avviso è un effetto espulsivo”. Ma poi c’è il contrasto tra la legge provinciale e l’ordinamento comunitario: ” Le norme che vanno a incidere sulla distribuzione dei servizi devono essere comunicate alla Comunità Europea, di modo che sia l’UE sia gli altri Stati Membri possano verificare se siano o meno coerenti con i principi del libero mercato e della concorrenza. La conseguenza della mancata comunicazione comporta la non vigenza della normativa, in sostanza fin ché queste norme non vengono “bollinate” dall’UE non possono essere considerate vigenti”. Se il Collegio accogliesse questa tesi, la pronuncia potrebbe avere effetti dirompenti: “La pronuncia avrà effetti solo per Bolzano” spiega Busetti, “ma i vari Tar potrebbero essere invasi da migliaia di ricorsi, qualora le altre Regioni e gli altri Comuni non abbiano trasmesso le proprie normative alla Commissione UE”. Busetti infime precisa l’intento dei ricorsi: “Nessuno dei ricorrenti è un avido imprenditore che intende vivere sulle debolezze dei giocatori, ma vogliono trovare un punto di equilibrio che consenta di preservare investimenti e posti di lavoro”.

Avv. Cardia ad Agimeg: “Chiesto al Consiglio di Stato di revocare sentenza su distanziometro di Bolzano”

“Abbiamo chiesto al Consiglio di Stato di revocare la sentenza sul distanziometro di Bolzano. E’ un tipo di ricorso che si intenta raramente, solo quando la sentenza contiene un travisamento, un cosiddetto abbaglio dei sensi” lo spiega a Agimeg l’avv. Geronimo Cardia, legale di alcune delle sale da gioco di Bolzano. Cardia mostra molta prudenza sul ricorso per revocazione, comunque si tratta di chiedere allo stesso giudice di verificare quanto indicato nella sentenza, ma sui decreti emessi oggi commenta: “E’ importante che il Consiglio di Stato voglia ripercorrere l’iter logico seguito nella sentenza e che nel mentre abbia sospeso la pronuncia consentendo alle sale di continuare a operare”. I dubbi di merito e di sostanza sollevati su quella sentenza sono diversi, a iniziare da cosa si debba intendere esattamente per effetto espulsivo. I giudici di Palazzo Spada avevano infatti disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio per appurare se in ciascun Comune della Provincia ci fossero delle aree in cui le sale potevano trasferirsi, ovunque c’era uno spazio residuo, sempre però molto ristretto, in alcuni casi si parlava addirittura di meno dell’1% della superficie comunale. “Consentire l’1 percento, o il 3 percento o il 7 percento del territorio significa di fatto proibire completamente” osserva però Cardia. E poi sottolinea che i giudici di Palazzo Spada negli ultimi mesi hanno dato idea di conoscere perfettamente l’impasse in cui si trova il settore del gioco: “Si tratta dello stesso Consiglio di Stato che ha scritto al Ministero dell’Economia due pareri per chiedere come si possano indire delle gare – quella delle scommesse e quella del bingo – se poi è impossibile mettere a terra i punti visto che l’Intesa Stato/Regioni non è stata recepita dalle Regioni”. In sostanza, “Il Consiglio di Stato ha sì respinto i ricorsi su Bolzano, dando quella lettura della CTU. Ma poi ha anche sollevato quei dubbi sulle gare. E adesso ha detto che vuole vederci chiaro sulla sentenza di Bolzano, e che nel frattempo le sale devono restare aperte”.

Tar Veneto su ricorso sala giochi Jesolo (VE) contro Regolamento comunale: “No a vetrofanie che non permettono sorvegliabilità del locale”

Il Tar Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto un ricorso di una sala giochi di Jesolo (VE) contro le sanzioni comminate per violazione del Regolamento comunale in materia di giochi. Nel dettaglio, il Tar rileva come “in data 26 settembre 2018 gli agenti accertatori del Corpo Polizia Locale del Comune di Jesolo contestavano la violazione del Regolamento Comunale in materia di giochi perché presso i locali dall’insegna slot e vinci a seguito di accertamento si verificava l’installazione di pellicole/vetrofanie fronte la pubblica Via C. Battisti che non consentivano la sorvegliabilità dall’area pubblica. Inoltre si accertava la presenza di sgabelli a servizio delle VLT e AWP non integrati nelle postazioni di gioco e comminavano la sanzione di euro 450,00 + 450,00, più euro 13,00 per spese di accertamento/notifica”. I giudici sottolineano come il Comune abbia deciso correttamente di introdurre sanzioni più restrittive perché la stagione turistica era già iniziata e “durante tale stagione le presenze a Jesolo aumentano notevolmente (passando da 25.000 residenti a 5 milioni di turisti), e al fine di rendere, quindi, fin da subito un più adeguato ed efficace contrasto ai comportamenti che violassero le disposizioni comunali in materia di giochi, di recente adottate ai fini di prevenzione e contrasto della ludopatia”. In ogni caso, prosegue il Tar, “il Comune si è mosso in una logica preventiva con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, tenuto conto anche dei dati trasmessi dalla ULSS relativi alla dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico nel territorio”. infine, se è vero che la Questura ha autorizzato la sala giochi a operare, dall’altra “questa autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 2015 e dei relativi atti attuativi” e dispone che “è fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti, disposti dal Sindaco”, e, del resto, come già affermato da questo Tar il Comune ha il potere di disciplinare con propri regolamenti le sale giochi e i relativi orari, nell’ambito delle proprie attribuzioni, al fine di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco, come riconosciuto dalla legge regionale Veneto n. 6 del 2015, a tutela della collettività e dei soggetti più deboli”. In conclusione, il Tar dichiarando il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario nella parte relativa al verbale di accertamento e irrogazione delle sanzioni pecuniarie, per il resto dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respinge.

Operazione Game Over, Cassazione rivede la posizione di Vinciguerra: Nessuna prova che agisse per conti di Cosa Nostra

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato dal procuratore della Repubblica contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo ha sostanzialmente ritenuto Sebastiano Vinciguerra estraneo al sodalizio criminoso al centro dell’operazione Game Over. L’inchiesta, coordinata dalla DDA di Palermo, ha permesso di smantellare la rete delle scommesse gestita da Ninì Bacchi. Vinciguerra era stato inizialmente ritenuto una delle figure di raccordo tra il sodalizio e le famiglie mafiose – e era stato accusato di associazione mafiosa e illecita concorrenza con minaccia o violenza), il Tribunale del Riesame di Palermo tuttavia – pronunciandosi sulla custodia cautelare in carcere – ne aveva rivisto la posizione, e aveva giudicato che l’uomo non “avesse agito in rappresentanza, e quindi nell’interesse, delle famiglie mafiose palermitane”, quanto piuttosto “a titolo personale”. Da alcune intercettazioni, in particolare era emerso, che Francesco Nania e Antonino Pizzo – soggetti intranei a “Cosa nostra” – lo ritenevano “uno sprovveduto e non un autorevole esponente mafioso, capace di agire nell’interesse del sodalizio”. Ancora, una discussione – che gli inquirenti hanno intercettato – tra Vinciguerra e Bacchi “aveva ad oggetto un’occasione di lavoro”; Vinciguerra in sostanza “agiva per il proprio esclusivo tornaconto, tanto da essere poi escluso dall’affare perché troppo pretenzioso. Infine, le conversazioni rivelavano l’incapacità d’imporre le proprie condizioni, e la minor forza di Vinciguerra rispetto a Bacchi, circostanze incompatibili con la prospettazione accusatoria”. IL Procuratore della Repubblica ha impugnato questa decisione del Tribunale, ma per la Cassazione – in sostanza – non ha fatto altro che una “rilettura in fatto del materiale investigativo, intercettazioni incluse”. Il Tribunale però lo ha già “diffusamente esaminato e non illogicamente valutato”, sottolinea adesso la Cassazione. In sostanza, occorreva dimostrare che l’uomo avesse esercitato una “ingerenza, titolata, nella trattativa nel settore dei giochi e delle scommesse” per dimostrare la -perdurante- partecipazione di Vinciguerra all’associazione mafiosa”. Invece, ” la suddetta ingerenza (è) rimasta, viceversa, priva di affidabile riscontro indiziario”.

 

 

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