20 Set DECRETO BALDUZZI NON A RISCHIO TAR PIEMONTE RICONOSCE GIURISPRUDENZA A FAVORE (GIOCONEWS SETTEMBRE 2012)
All’indomani della notizia relativa alla recente ordinanza emessa dal Tar Piemonte in occasione dell’impugnazione di provvedimenti del Comune di Rivoli limitativi di orari e che pongono distanze minime per le aperture di sale da gioco, riportiamo il commento del legale Geronimo Cardia, esperto di gioco e già impegnato in ‘battaglie’ a livello di regolamentazione locale.
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“Dalla lettura del documento rilevo che l’ordinanza non abbia posto in dubbio la costituzionalità del decreto cosiddetto Balduzzi. il Tar, invece, solleva una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel e delle liberalizzazioni laddove le medesime non prevedano una competenza degli enti locali in materia di giochi per arginare il fenomeno della ludopatia, seppure adottando un’interpretazione che si ritiene non condivisibile”. “In questo caso, per sostenere che il dubbio di costituzionalità sussiste – e ricorrendo ad un’altra interpretazione non condivisibile – il collegio precisa che il decreto Balduzzi non lo aiuta a a risolvere il caso perché il decreto medesimo disciplinerebbe esclusivamente le concessioni future e non quelle attuali”.
Ma l’aspetto che deve essere valorizzato, secondo Cardia, è che “in tutte le premesse dell’ordinanza il collegio riconosce che allo stato non vi è la competenza degli enti locali per molte delle le ragioni che di solito eccepiamo nelle impugnazioni di cui ci occupiamo (e che dunque riproporremo con ulteriore convinzione) e inoltre prende atto della ormai copiosa giurisprudenza in materia (ritrovando numerosi provvedimenti che ci hanno interessato). E dunque procedendo con ordine per quanto riguarda il primo punto (se c’è una questione di legittimità costituzionale delle norme del Tuel laddove non prevedano una competenza degli enti locali) ho l’impressione che occorrerà precisare che a differenza di quanto si legge nell’ordinanza l’ordinamento giuridico ha a cuore il tema della ludopatia se ne occupa in ossequio al principio costituzionale relativo alla salute e che ha scelto per esigenze di unitarietà contemplate dalla costituzione di conferire allo Stato la gestione del fenomeno. Ed a tal fine (e qui veniamo al secondo punto) il decreto Balduzzi è utile posto che in realtà conferma detta impostazione anche dando un segnale preciso in merito alla valutazione su quali interventi effettuare perché meritevoli di pianificazioni ulteriori rispetto alle tante già esistenti.
Di questo potrà discutersi anche a breve in procedimenti analoghi in cui si chiederà la sospensiva dei dinieghi proprio perché nelle premesse il collegio medesimo riconosce la bontà dei motivi di impugnazione e la giurisprudenza a favore consolidata”.