DECRETO 231: UNO STIMOLO PER MIGLIORARE LE PROCEDURE DELLE AZIENDE DEL GIOCO. I reati tributari e i modelli organizzativi aziendali ai sensi del decreto 231. Uno stimolo per gli operatori anche del gioco a valorizzare processi e procedure di amministrazione, finanza e controllo” Geronimo Cardia (Pressgiochi novembre/dicembre 2020)

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I reati tributari ed i modelli organizzativi aziendali ai sensi del decreto 231. Uno stimolo per gli operatori anche del gioco a valorizzare processi e procedure di amministrazione, finanza e controllo.

I modelli organizzativi aziendali degli operatori è bene che tengano conto delle novità che vengono di volta in volta introdotte dal legislatore nella sua opera di allargamento del perimetro dei reati che se commessi “in azienda” finiscono per determinare l’applicazione di sanzioni non solo di natura penale nei confronti delle persone fisiche che se ne rendano responsabili ma anche di natura amministrativa ai sensi del noto D.Lgs. 231/2001 nei confronti dell’ente che potrebbe vedersi contestare una misura interdittiva o di sospensione dell’attività ovvero una sanzione pecuniaria.

Negli ultimi mesi, dopo che si è fatto un gran parlare dell’argomento, sono stati infine introdotti nel cosiddetto perimetro 231 anche i reati tributari.

In particolare, ciò è avvenuto prima con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019, n. 157 e poi con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 pubblicato in GU il 15.7.2020 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” entrato in vigore il 30 luglio 2020.

Il primo a fine 2019 ha introdotto il nuovo articolo 25-quinquiesdecies “Reati tributari” il quale, tra gli altri reati tributari elencati, dispone che: “In relazione alla commissione (…) [del] delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 [si applica all’ente] la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, secondo cui “E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.  Si tratta di un reato di mera condotta, a consumazione istantanea, che si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale.  Il reato è punito a titolo di dolo specifico, poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compresi il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, per sé o per altri.     Peraltro occorre ricordare che, secondo la definizione prevista dall’art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, “per <fatture per operazioni inesistenti> si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.

La novità legislativa in questione, dunque, è bene che stimoli gli operatori che intendono disporre di un sistema di controllo valido ed efficace in termini di protezione aziendale a mettere mano al proprio sistema organizzativo preliminarmente andando a mappare ove si annidi nei propri processi decisionali ed esecutivi il rischio di commissione del reato, successivamente a valutare quali processi e procedure darsi per mitigare sino ad azzerare il rischio medesimo ed infine dando conto nel modello organizzativo delle misure adottate e dei controlli da operare per monitorare l’effettiva applicazione.

Il tutto anche per dare corpo documentale e probatorio alle condotte virtuose certamente già seguite in ragione del fatto che il reato in questione comunque esiste da tempo, nonostante la sua recente introduzione nel perimetro 231.

In particolare, con specifico riferimento alla fattispecie esaminata, è bene che, seguendo le best practice di riferimento, si provveda  a predisporre documenti consultabili contenenti le specifiche regole e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (con la cristallizzazione dei ruoli, delle verifiche e delle deleghe), le modalità per la redazione e revisione costante dei bilanci preventivi, le modalità di reportistica, di definizione e riscontro dei controlli di indici sintomatici d’irregolarità (come ad esempio la riconciliazione delle fatture ricevute con gli ordini d’acquisto, l’uso limitato del contante, la verifica della registrazione dei fornitori presso le camere di commercio, il controllo sulla eventuale residenza dei fornitori in paradisi fiscali, l’archiviazione della documentazione contrattuale), oltre alle procedure in materia di bilancio, tesoreria e gestione delle spese.   Esse saranno ovviamente necessarie per gestire il rischio connesso alla commissione degli altri reati tributari pure introdotti con la norma di dicembre 2019 richiamata.

Il secondo provvedimento (i.e. il richiamato D. lgs. 14 luglio 2020 n. 75) a metà 2020 ha introdotto all’art. 5 “modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” prevedendo l’ampliamento del perimetro 231 ad una pluralità di reati.

In particolare, la modifica riguarda le seguenti categorie di reati: (i) delitti nei rapporti con la P.A. (art. 24 e 25 D.lgs. 231/2001) con l’introduzione: (a) dei reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986), richiamati dal modificato art. 24, D.lgs. 231/2001 la cui rubrica recita ora “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”; (b) tra i reati presupposto di cui all’art. 25, della fattispecie di peculato “semplice” (art. 314 c.p.), peculato “mediante l’errore altrui” (art. 316 c.p.) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), limitatamente ai casi di danno agli interessi finanziari dell’Unione europea,   (ii) delitti tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001), per i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000);   (iii) delitti di contrabbando (nuovo art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

In particolare, focalizzando l’attenzione sui reati tributari sopra menzionati: (i) l’art. 4 del D.Lgs74/2000 prevede il reato di dichiarazione infedele, per le dichiarazioni dei redditi ed iva, caratterizzato dal dolo specifico di ottenere il risultato di pagare meno imposte o di ricevere più rimborsi o crediti di quanto dovuto, sempreché, tra l’altro, si superino determinate soglie; (ii) l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 prevede il reato di omessa dichiarazione per le dichiarazioni dei redditi ed iva, anch’esso caratterizzato dal dolo specifico, questa volta di chi intenda evadere; (iii) l’art. 10-quater del D.lgs. 74/2000 prevede il reato di indebita compensazione di chi ometta di versare somme dovute utilizzando crediti non spettanti o inesistenti oltre determinati importi.

Per una corretta mappatura dei rischi di commissione dei reati in questione ecco che diventa importante compiere una ricognizione delle modalità e dei ruoli con cui azienda si perviene all’atto dichiarativo e di versamento, verificare se vi siano meccanismi che rendano per quanto possibile oggettiva,  controverificata ed indipendente ogni scelta compiuta e, in caso di eventuale riscontrata carenza, prevederli e ritualizzarli in procedure poi ben richiamate anche per la parte relativa ai controlli da effettuare nei modelli destinatari degli aggiornamenti.

Ciò consente di contribuire in modo determinante a proteggere l’azienda da eventuali iniziative scomposte di chi ritenga autonomamente di discostarsi da processi e procedure formalizzate e di innalzare ancor più il profilo reputazionale dell’ente.

Geronimo Cardia



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