Da Tar Milano un’altra sospensione per chiusura illegittima

[….] REG.RIC.

   Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2017, proposto da:
[…]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso lo studio Eliana Zecca in Milano, via Privata Sartirana 1;

contro

Comune di San Martino Siccomario non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Scuola Secondaria di Primo Grado “Marie Curie” non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

  1. a) del provvedimento di chiusura dell’attività […] notificato dal Comune di San Martino Siccomario al Ricorrente in data 11.10.2017 ed avente in particolare ad oggetto “ordinanza di inibizione dell’attività di sala giochi mediante apparecchi ex art. 110, comma 6 del TULPS esercitata presso i locali di Via […]”
  2. b) dell’atto presupposto Regolamento comunale per l’apertura e la gestione del gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.9.2010, tra l’altro nella parte in cui prevede l’autorizzazione comunale con rispetto del distanziometro e del requisito demografico (articoli 4 e 5 lettere a) e d)
  3. c) nonché di ogni altro eventuale ulteriore atto analogo, relativo, presupposto e conseguente, e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, sulla base degli atti prodotti in giudizio, la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris sia in ordine ai motivi inerenti la comunicazione di avvio del procedimento che in ordine ai titoli che legittimano l’attività, contestati a distanza di cinque anni dall’apertura dell’esercizio;

che, inoltre, la chiusura immediata dell’esercizio non consente l’utile ricorso alla richiesta di misure cautelari sino alla prima camera di consiglio, prevista e fissata per il 4 dicembre 2017;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari inaudita altera parte e per l’effetto sospende il provvedimento di chiusura dell’attività sino alla data del 4 dicembre 2017.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2017, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 9 novembre 2017.

Il Presidente Angelo De Zotti

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