Cross border dividens (European Counsel – 2001)

 

Parte Prima.    Dividendi erogati da società italiana.    §. 1. Dividendi erogati in favore di un soggetto italiano. §. 1.1. Premessa. §. 1.2. Beneficiario società italiana. §. 1.3.    Beneficiario persona fisica italiana. §. 1.4. Credito di imposta. §. 2. Dividendi erogati in favore di società estera. §. 2.1. Premessa. §. 2.2. Dividendi erogati in favore di società residente in un Paese extraUE, il caso di una controllante residente negli Stati Uniti d’America. §. 2.2.1. Ritenute convenzionali. §. 2.2.2. Condizioni per l’applicazione. §. 2.3. Dividendi erogati in favore di società controllante comunitaria, il caso della distribuzione in favore di una società residente in Francia. §. 2.3.1. Metodo di indagine. §. 2.3.2. Il regime della Direttiva madre figlia. §. 2.3.2.1. Le condizioni. §. 2.3.2.2. La documentazione probatoria. §. 2.3.3. I regimi di tassazione in applicazione dei trattati. §. 2.3.3.1. Condizioni. §. 2.3.3.2. Documentazione probatoria. §. 2.3.3.3. Avoir fiscal. §. 2.3.4. Regime convenzionale e comunitario.

Parte Seconda.    Dividendi percepiti da società italiana. §. 1. Il principio generale. §. 2. I dividendi da paesi con regime fiscale privilegiato. §. 3. Partecipazioni di collegamento. §. 4. Il regime convenzionale. §. 5. Il regime della direttiva madre figlia. §. 5.1. Calcolo dei dividendi imponibili.  §. 5.2. Condizioni. §. 5.3. Credito di imposta per le imposte pagate all’estero. §. 6. I crediti di imposta. §. 6.1. Premessa. §. 6.2. Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero. §. 6.3. L’Avoir Fiscal, se previsto, ed il credito di imposta da riconoscere in favore dei soci della società italiana percipiente. §. 6.3.1. Il caso di dividendi soggetti al regime della Direttiva madre figlia. §. 6.3.2. Il caso di dividendi extraUE, provenienti da una società residente negli Stati Uniti.

Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito ai profili fiscali sottesi alla distribuzione di dividendi.    Il presente è strutturato in due parti.    Nella prima parte sono presi in esame i profili che interessano le operazioni di distribuzione effettuate da parte di società residenti in Italia, avendo cura di distinguere le ipotesi di distribuzione in favore di soggetti italiani, persone fisiche o società, (cfr., in particolare, infra sub §. 1. della prima parte), dalle ipotesi di distribuzione nei confronti di soggetti non residenti.    In tale circostanza è stata operata una distinzione: si sono, infatti, trattate separatamente la fattispecie di una società percettrice residente al di fuori dell’Unione europea, analizzando il caso di una società residente negli Stati Uniti d’America  (cfr., in particolare, infra sub §. 2.2. della prima parte) e la fattispecie di una società percettrice residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea, analizzando il caso di una società residente in Francia (cfr., in particolare, infra sub §. 2.3. della prima parte).    In quest’ultimo caso sono stati presi in considerazione i profili applicativi della direttiva cosiddetta madre figlia e della relativa convenzione contro le doppie imposizioni (cfr., in particolare, infra sub §. 2.3.2. e §. 2.3.3. della prima parte).    Nella seconda parte sono presi in esame i profili che interessano le operazioni di distribuzione effettuate in favore di società residenti in Italia in mancanza di partecipazioni di controllo o collegamento (cfr., in particolare, infra sub §. 1. e §. 3. della seconda parte).    Quindi sono state esaminate la fattispecie della distribuzione operata da società residenti in paesi con regime fiscale privilegiato (cfr., in particolare, infra sub §. 2. della seconda parte), la fattispecie della distribuzione di dividendi in presenza di partecipazioni di collegamento (cfr., in particolare, infra sub §. 3. della seconda parte), del regime convenzionale e della Direttiva comunitaria cosiddetta madre figlia (cfr., in  particolare, infra sub §. 4. e 5. della seconda parte).    Infine sono stati evidenziati i crediti di imposta applicabili in favore della società percipiente italiana e dei propri soci (cfr., in particolare, infra sub §. 6. della seconda parte).

Parte Prima.    Dividendi erogati da società italiana.

  • . 1. Dividendi erogati in favore di un soggetto italiano

 

  • . 1.1 Premessa. Si è ritenuto opportuno premettere una breve sintesi di due casi di distribuzione utili Italia su Italia con l’obiettivo di individuare i caratteri essenziali del credito di imposta (cfr., in particolare, infra sub §. 1.4. della prima parte), la cui definizione si rivelerà utile in talune ipotesi di distribuzione cross border.
  • . 1.2. Beneficiario società italiana. I dividendi erogati da società residente in Italia alla controllante italiana concorrono a formare il reddito imponibile della controllante a sua volta soggetto ad Irpeg, ora con aliquota pari al 36% (cfr., in particolare, articolo 91 D.P.R. 917/86, come modificato con L. 388/00).    I dividendi percepiti conferiscono alla società controllante il diritto di utilizzare il credito di imposta (salvo eccezioni) che, in concreto, consente di eliminare la doppia imposizione  (cfr., in particolare, infra sub §. 1.3., nonché articolo 92 D.P.R. 917/86).
  • . 1.3. Beneficiario persona fisica italiana. Se il beneficiario del dividendo è una persona fisica residente, la società erogante italiana può applicare una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,5% della somma distribuita, a condizione che le partecipazioni del socio percettore siano del tipo “non qualificato” e non siano relative all’impresa (cfr., in particolare, articolo 27 D.P.R. 600/73).    Sono di tipo non qualificato le partecipazioni che conferiscono diritti di voto inferiori al 2% o 20% (o una partecipazione al patrimonio inferiore al 5% o al 25%), secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o meno (cfr., in particolare, articolo 81 D.P.R. 917/86).    Il socio può chiedere che detta ritenuta non sia operata; in tal caso, e dunque se la ritenuta a titolo di imposta del 12,5% non viene applicata, l’intera somma concorre a formare il reddito imponibile del socio al quale spetta il credito di imposta (cfr., in particolare, articolo 27 D.P.R. 917/86).
  • . 1.4. Credito di imposta. Il credito di imposta cui possono accedere i soci residenti in Italia è pari al 58,73% degli utili distribuiti (56,25%, per gli utili distribuiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001).    Esso spetta nei limiti dell’Irpeg corrisposta dalla società erogante e risultante dai cosiddetti canestri evidenzianti i crediti di imposta “pieni” e “limitati” (cfr., in particolare, articoli 14 e 105, D.P.R. 917/86).    Il credito di imposta pieno è attribuito nei limiti dell’ammontare delle imposte pagate dalla società che eroga i dividendi ed è utilizzabile incondizionatamente dalla società che li percepisce.    Il credito di imposta limitato è attribuito con riferimento ad alcune ipotesi in cui gli utili della società che distribuisce i dividendi non sono soggetti ad imposte, con il preciso intento di trasferire anche in capo alla società controllante il beneficio della esenzione riconosciuto alla società che distribuisce i dividendi.    I casi di esenzione che in questo modo possono essere trasferiti alla società partecipante sono espressamente previsti dalla legge.    Il credito di imposta limitato è utilizzabile dalla società che percepisce i dividendi solo in detrazione dell’imposta dovuta sui medesimi dividendi; inoltre, esso non può essere chiesto a rimborso, né utilizzato in periodi di imposta successivi a quello in cui è maturato (cfr., in particolare, articolo 11, comma 3 bis, 94 comma 1 bis del D.P.R. 917/86).
  • . 2. Dividendi erogati in favore di società estera.
  • . 2.1. Premessa.  Salvo quanto di seguito evidenziato (quindi, salva l’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni ovvero di norme comunitarie agevolative), nel caso di distribuzione in favore di soggetti non residenti, i dividendi subiscono una ritenuta a titolo di imposta del 27% (12,5% in caso di azioni di risparmio).    In questi casi è riconosciuto al soggetto non residente percipiente un credito di imposta per imposte pagate all’estero fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta, purché si disponga della documentazione, attestante i requisiti di residenza fiscale, rilasciata dal competente Ufficio fiscale estero (cfr., in particolare, articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/73, nonché articolo 87, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 917/86).
  • . 2.2. Dividendi erogati in favore di società residente in un Paese extraUE, il caso di una controllante residente negli Stati Uniti d’America.
  • . 2.2.1. Ritenute convenzionali.   In linea di principio, le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che i dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante non residente siano soggetti in Italia ad una ritenuta ridotta rispetto a quella del 27% (cfr., in particolare, supra sub §. 2.1. della prima parte).    In particolare, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e gli Stati Uniti prevede una ritenuta non superiore al 5% o al 10%, a condizione che più del 25% degli utili della controllata provenga da interessi o dividendi (diversi da interessi derivanti da attività bancaria o finanziaria e diversi da dividendi ricevuti da società partecipata per più del 50%).    In particolare, la ritenuta non è superiore al 5% a condizione che:    (i) la controllante USA detenga almeno il 50% delle azioni con diritto di voto relative alla controllata italiana;    (ii) la controllante USA detenga detta percentuale da almeno 12 mesi prima della delibera di distribuzione.    La ritenuta non è superiore al 10%, invece, nei casi diversi da quelli sopra indicati ed a condizione che:    (i) la controllante detenga almeno il 10% delle azioni con diritto di voto relative alla controllata;    (ii) la controllante detenga detta percentuale da almeno 12 mesi prima della delibera di distribuzione.    In tutti gli altri casi, la Convenzione prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15 % dell’ammontare lordo degli utili distribuiti    (cfr., in particolare, articolo 10 della Convenzione).
  • . 2.2.2. Condizioni per l’applicazione.  La disciplina richiamata si applica nel caso in cui la società controllante residente negli Stati Uniti sia l’effettivo beneficiario dei dividendi e sia priva di stabile organizzazione in Italia.    Diversamente troverebbe applicazione la ritenuta del 27%, con il rimborso dei 4/9 per le imposte definitivamente pagate all’estero (cfr., in particolare, supra sub §. 2.1. della prima parte).    In caso di stabile organizzazione in Italia, i dividendi percepiti concorrerebbero a formare il reddito imponibile della stabile organizzazione, tassato in Italia nelle forme ordinarie del reddito di impresa, senza applicazione di ritenute.
  • . 2.3. Dividendi erogati in favore di società controllante comunitaria, il caso della distribuzione in favore di una società residente in Francia.
  • . 2.3.1. Metodo di indagine.   In occasione della distribuzione di utili a società comunitaria, in linea di principio, potrebbe porsi il problema di verificare l’applicabilità di uno più dei seguenti regimi impositivi:    (i) il regime definibile ordinario, consistente nell’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 27%, o 12,50%, in caso di azioni di risparmio (cfr., in particolare, supra sub §. 2.1. della prima parte);    (ii) il regime della direttiva comunitaria del 23 luglio 1990 n. 435/90/CEE (la cosiddetta “Direttiva madre figlia”);    (iii) il regime convenzionale previsto dall’eventuale trattato contro le doppie imposizioni.
  • . 2.3.2. Il regime della Direttiva madre figlia. In presenza di determinate condizioni poste dalla Direttiva madre figlia, è prevista la non applicazione della ritenuta del 27%, mediante un meccanismo di rimborso del 100% dell’importo trattenuto, ovvero attraverso la non applicazione della ritenuta in sede di distribuzione della riserva (cfr., in particolare, articolo 27-bis del D.P.R. 600/73).    Il rimborso integrale e l’eventuale omissione della ritenuta sono consentiti anche nel caso in cui la controllante comunitaria sia a sua volta controllata da società residenti al di fuori della comunità europea, sempreché essa dimostri di non essere stata costituita al solo scopo di beneficiare del regime agevolato.
  • . 2.3.2.1. Le condizioni. Le condizioni per l’applicazione di detto regime riguardano il percettore degli utili che:    (i) deve avere la residenza fiscale nella Comunità europea;    (ii) deve essere costituito in una delle forme legali tassativamente indicate nella direttiva;    (iii) deve essere assoggettato alle imposte sulle società;    (iv) deve detenere una partecipazione diretta nella società italiana erogante non inferiore al 25% del capitale sociale della figlia, ininterrottamente da almeno un anno;    (v) non deve essere controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in stati della Comunità europea.
  • . 2.3.2.2. La documentazione probatoria. Se si verificano le suddette condizioni, dunque, la società italiana, a richiesta della società beneficiaria, può non applicare la ritenuta suddetta.  A tal fine, anteriormente alla data di pagamento, la società italiana deve ricevere la seguente documentazione:    (i) certificazione, rilasciata dalle autorità fiscali, dello stato di residenza attestante le condizioni generali di fruibilità della direttiva e cioè che rivesta una delle forme giuridiche previste, sia fiscalmente residente in tale stato, sia soggetta, in tale stato, alle imposte previste;    (ii) documentazione da cui risulti il possesso qualificato della partecipazione nella società italiana da almeno un anno.
  • . 2.3.3. I regimi di tassazione in applicazione dei trattati. Tra i regimi convenzionali solitamente adottati negli accordi per evitare le doppie imposizioni è previsto che,  nel paese erogante (ed in questo caso l’Italia), la ritenuta non può eccedere:    (i) il 5% dell’ammontare del dividendo distribuito se il beneficiario francese detiene una partecipazione pari ad almeno il 10% nella società italiana per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi;    (ii) il 15% negli altri casi.
  • . 2.3.3.1. Condizioni.  Peraltro, le suddette ritenute “convenzionali” possono essere applicate se la società estera:    (i) non ha una stabile organizzazione in Italia;    (ii) è l’effettivo beneficiario dei dividendi.
  • . 2.3.3.2. Documentazione probatoria. A tal fine, il soggetto non residente deve consegnare alla società italiana :    (i) certificazione, rilasciata dalle autorità fiscali, dello stato di residenza attestante le condizioni generali di fruibilità della direttiva e cioè che rivesta una delle forme giuridiche previste, sia fiscalmente residente in tale stato, sia soggetta, in tale stato, alle imposte previste;    (ii) documentazione attestante l’inesistenza di stabili organizzazioni in Italia e di essere l’effettivo beneficiario dei dividendi.
  • . 2.3.3.3. Avoir fiscal.  Inoltre, alcuni trattati, tra cui quello tra la Francia e l’Italia, prevedono che il soggetto residente all’estero (in Francia) ha diritto al rimborso di un ammontare pari al credito di imposta che sarebbe spettato al socio percettore italiano, al netto dell’eventuale ritenuta (cosiddetto Avoir Fiscal).    In particolare, il rimborso dell’Avoir Fiscal è pari alla metà, se il dividendo è percepito da una società che beneficia della ritenuta convenzionale ridotta del 5% o se è soggetta all’estero (in Francia) al regime di tassazione previsto dalla Direttiva madre figlia (cfr., tra gli altri, l’articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia).
  • . 2.3.4. Regime convenzionale e comunitario. Ove ricorrano congiuntamente i presupposti per l’applicazione della Direttiva madre figlia e per l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni (ad esempio tra la Francia e l’Italia), da un lato, potrebbe non applicarsi la ritenuta, dall’altro, l’Avoir Fiscal verrebbe concesso nella misura del 50% del credito di imposta teoricamente attribuibile a soci residenti in Italia.

Parte Seconda.    Dividendi percepiti da società italiana.

  • . 1. Il principio generale.   In assenza di partecipazioni di controllo o collegamento, i cross border dividend percepiti da una società italiana concorrono integralmente alla formazione del reddito tassato in capo a quest’ultima.    Il controllo sussiste qualora una società disponga, in un’altra, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, ovvero ancora vi siano rapporti contrattuali tali da rendere una società soggetta all’influenza dominante dell’altra.    Al contrario, la partecipazione di una società in un’altra, pari ad almeno il 20% dei voti per le società non quotate e al 10% per le società non quotate, viene definita di “collegamento” (cfr., in particolare, articolo 2359 del codice civile).    Al fine di limitare gli effetti della doppia imposizione internazionale sui cross border dividend, il legislatore ha previsto regimi impositivi agevolati, applicabili però solo alle ipotesi in cui tra il soggetto percipiente ed il soggetto erogante vi sia un rapporto di controllo o di collegamento.    Detti regimi agevolati, comunque, non trovano applicazione in caso di dividendi erogati da società controllate residenti in paesi con regime fiscale privilegiato.
  • . 2. I dividendi da paesi con regime fiscale privilegiato. I dividendi pagati ad una società italiana da parte di una società controllata o collegata, che sia residente in Paese extra-UE con regime fiscale privilegiato, concorrono, in ogni caso, per il loro intero ammontare, a formare il reddito imponibile della società percipiente italiana (articolo 96, commi 1 bis e 1 ter, del D.P.R. 917/86).    I Paesi con regime fiscale privilegiato sono elencati nell’ambito del D.M. 24 aprile 1992.    In proposito, va detto che è esclusa dalla tassazione la parte degli utili corrispondente ai costi che il diritto italiano considera non deducibili per l’impresa italiana perché derivanti da operazioni compiute con la controllata o collegata società residente in un Paese con regime fiscale privilegiato.
  • . 3. Partecipazioni di collegamento. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, i dividendi pagati ad una società italiana collegata (ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile) ad una società non residente concorrono a formare il reddito imponibile della società percipiente italiana solo per il 40% del loro ammontare (cfr., in particolare, articolo 96, comma 1, del D.P.R. 917/86).    I dividendi così tassati in capo alla società percipiente concorrono alla determinazione del credito di imposta da attribuire ai soci della medesima società percipiente.    In particolare, il 40% dei dividendi (corrispondente alla percentuale che ha subíto la tassazione in Italia) concorre alla formazione del credito di imposta pieno, mentre il restante 60% concorre alla formazione del credito di imposta limitato (cfr., in particolare, supra sub §. 1.4. della prima parte).    Detto regime di tassazione si applica salvo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili e salvo il disposto della Direttiva madre figlia.
  • . 4. Il regime convenzionale.  Per quanto concerne le convenzioni contro le doppie imposizioni, va chiarito che esse, normalmente, prevedono l’imponibilità di dividendi nel paese di residenza del percettore.    Ad ogni buon conto, in caso di mancanza di corrispondenza tra la norma di diritto interno e la norma convenzionale, trova applicazione la norma di maggior favore.    In ogni caso è previsto il credito di imposta per le imposte eventualmente pagate all’estero (cfr., in particolare, infra sub §. 6 della parte seconda).
  • . 5. Il regime della direttiva madre figlia. Con riferimento alla Direttiva madre figlia, ed in particolare ai dividendi pagati in Italia da una società controllata residente in uno stato membro dell’Unione europea, può affermarsi che, a determinate condizioni, essi concorrono a formare il reddito imponibile della società percipiente italiana solo per il 5% del loro ammontare (cfr., in particolare, articolo 96-bis del D.P.R. 917/86).
  • . 5.1. Calcolo dei dividendi imponibili. La percentuale del 5% va calcolata sull’ammontare dei dividendi, al lordo della ritenuta subíta all’estero, non deducibile, ma fonte del diritto alla percezione del credito di imposta per le imposte pagate all’estero (cfr., peraltro, Circolare Assonime 20 aprile 1994, n. 63).
  • . 5.2. Condizioni.   Perché detta normativa si applichi, è necessario che le seguenti condizioni siano poste:    (i) la partecipazione nella società UE deve essere pari ad una percentuale non inferiore al 25%;    (ii) le partecipazioni devono risultare detenute ininterrottamente dalla società italiana da almeno un anno;    (iii) la società UE deve essere costituita in una delle forme espressamente previste dalla Direttiva madre figlia, recepita in Italia nel citato articolo 96-bis;    (iv) la società UE deve essere soggetta alle imposte nel Paese comunitario in cui è residente.    Dette imposte sono indicate espressamente nel medesimo articolo 96-bis.    Nel caso in cui la società italiana sia controllata, a sua volta, da soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, al fine di rendere applicabile la norma agevolativa ora descritta, è necessario che si dimostri che la società non è stata costituita al solo scopo di beneficiare del regime in esame.    Viceversa, in mancanza di una delle condizioni sopra riportate, ovvero in caso di distribuzione di utili per effetto della liquidazione della società controllata, risulta applicabile il primo regime di tassazione del 40% dei dividendi percepiti, di cui al citato articolo 96 (cfr., in particolare, supra sub §. 3. della parte seconda).
  • . 5.3. Credito di imposta per le imposte pagate all’estero. Come per il regime convenzionale, la società italiana che percepisce i dividendi tassati con il regime della direttiva madre figlia ha diritto ad un credito di imposta per le imposte pagate all’estero in occasione della percezione dei dividendi (cfr., in particolare, articolo 15 e 92 D.P.R. 917/86).
  • . 6. I crediti di imposta.
  • . 6.1. Premessa.  Di seguito si espongono, in sintesi, i crediti di imposta utilizzabili dalla società percipiente italiana (cfr., in particolare, infra sub §. 6.2. della parte seconda) nonché dai soci della società italiana (cfr., in particolare, infra sub §. 6.3. della parte seconda).
  • . 6.2. Il credito di imposta per le imposte pagate all’estero. Ciò premesso, se alla formazione del reddito imponibile in Italia concorrono redditi prodotti all’estero (tra cui i dividendi, erogati da una società partecipata estera), alla società percipiente italiana spetta un credito di imposta per le imposte pagate all’estero (cfr., in particolare, articolo 92 del D.P.R. 917/86).    In particolare, la misura di detto credito di imposta non può superare la quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo (cfr., in particolare, articolo 15 del D.P.R. 917/86).    Peraltro, con specifico riferimento al caso in cui la società italiana sia soggetta al regime di tassazione della Direttiva madre figlia, detto credito di imposta è pari al 5% dell’ammontare trattenuto all’estero (cfr., in particolare, C.M. 4 ottobre 1984, n. 33).
  • . 6.3. L’Avoir Fiscal, se previsto, ed il credito di imposta da riconoscere in favore dei soci della società italiana percipiente. E’ noto che il meccanismo dell’attribuzione del credito di imposta sui dividendi è finalizzato alla eliminazione o limitazione di una eventuale doppia imposizione.    A tale scopo, peraltro, con riferimento ai pagamenti cross border, in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni (ad esempio in quella tra l’Italia e la Francia) è prevista anche l’assegnazione dell’Avoir Fiscal alla società italiana percipiente (cfr., in particolare, supra sub §. 2.3.3.3. della parte prima).    Tuttavia, al fine di neutralizzare o limitare la doppia imposizione in ogni sua possibile manifestazione, occorre domandarsi se ed in che misura sia riconosciuto un credito di imposta ai soci della società percipiente in caso di distribuzione di utili formati con dividendi erogati dalla controllata non residente.
  • . 6.3.1. Il caso di dividendi soggetti al regime della Direttiva madre figlia. Si prenda il caso di una società italiana che percepisce i dividendi dalla controllata estera e sia legittimata a tassare detti utili con il regime della Direttiva madre figlia.    Detti utili concorrono alla determinazione del credito di imposta da attribuire ai soci della società italiana percipiente.    In particolare, il 5% dei dividendi (percentuale dei dividendi che ha subíto la tassazione in Italia, ai sensi della Direttiva madre figlia) concorre alla formazione del credito di imposta cosiddetto “pieno”, mentre il restante 95% concorre alla formazione del credito di imposta cosiddetto limitato (cfr., sul credito di imposta in favore di soggetti residenti in Italia, supra sub §. 1.4. della prima parte).
  • . 6.3.2. Il caso di dividendi extraUE, provenienti da una società residente negli Stati Uniti. In mancanza di una partecipazione di controllo o collegamento, i dividendi erogati ad una società italiana da parte di una società partecipata residente negli Stati Uniti concorrono, per intero, a formare il reddito imponibile, in Italia, della società percipiente italiana nei termini del principio generale (cfr., in particolare, supra sub §. 4.1. della parte seconda).    Ebbene, in tal caso, i dividendi concorrono per intero a formare il credito di imposta da attribuire ai soci della società percipiente.    Viceversa, in presenza di una partecipazione di collegamento (cfr., in particolare, supra sub §. 3. della parte seconda), i dividendi concorrono a formare il reddito imponibile della società percipiente italiana solo per il 40% del loro ammontare (articolo 96, comma 1, del D.P.R. 917/86).    In tale ultimo caso, i dividendi così tassati in capo alla società percipiente concorrono alla determinazione del credito di imposta da attribuire ai soci della medesima società percipiente, con la precisazione che il 40% dei dividendi (percentuale dei dividendi che ha subíto la tassazione in Italia) concorre alla formazione del credito di imposta pieno, mentre il restante 60% alla formazione del credito di imposta limitato.

 

Carlo Geronimo Cardia

 

 

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