Avvocato Geronimo Cardia - gclegal

IL COMUNE HA IL TITOLO AD INTERVENIRE IN MATERIA DI SLOT ? IL PARERE DEL LEGALE ( ANIT MARZO 2011)

Quali  sono  gli  ambiti  di  intervento  dell`amministrazione  locale  per  regolare la diffusione delle slot machine nel territorio di competenza? Se lo è chiesto il portale di informazione specializzata, Gioco News, che ha girato la domanda a un esperto del settore, l`avvocato  Geronimo  Cardia.

Interessanti  le considerazioni del legale, che risportiamo integralmente. Il numero crescente di provvedimenti di Comuni sulle misure limitative dell’uso di apparecchi  di cui all’art. 110  comma  6, lettera  a), del Tulps, le cosiddette news slot, impone di fermarsi a riflettere sull`argomento. Sono molti,  infatti,  i Sindaci  che stanno decidendo  di ricorrere  ad ordinanze  e regolamenti  per limitare: gli  orari  di apertura  e chiusura  delle  sale giochi: gli orari  durante  i  quali  le  slot  possono  essere  tenute  in  funzione  dai titolari di esercizi  e  di  esercizi  commerciali  (come  bar,  ristoranti,  centri  commerciali,  ecc.);  lo  svolgimento dell’attività all’interno di determinate aree comunali; lo svolgimento dell’attività nelle vicinanze di determinati luoghi di aggregazione. E  le  motivazioni  che  vengono  illustrate  nei  provvedimenti  sono  spesso  diverse:  per  contrastare  l’insorgere  di fenomeni di dipendenza  dal  gioco,  la  cosiddetta  ludopatia;  per  proteggere  le  fasce  deboli  della  popolazione  da un’attrattiva ritenuta pericolosa;  per tutelare il decoro  artistico  e architettonico  della  città  e salvaguardare la quiete e la sicurezza pubblica. E via dicendo.

Va subito fatta una premessa di carattere generale. Le iniziative dei Comuni hanno un impatto diretto su tutti gli operatori del settore del gioco  lecito, siano essi  i Concessionari  di Stato,  o i terzi  incaricati della raccolta gestori o esercenti: da un lato, le limitazioni  di  orario  rappresentano  un  motivo  di  contenimento  di  raccolta  e  dunque  di  fatturato; dall’altro, gli ostacoli all’apertura delle sale in predefinite aree o in base a criteri di distanza limitano l’offerta del gioco sul territorio determinando ingiustificate  concentrazioni  di offerta  nelle  aree consentite  con conseguenti  ulteriori  cali di raccolta e di fatturato. I cali di fatturato   determinano   le  note   conseguenze     sulla  copertura  delle   spese  di  gestione   e  sugli investimenti effettuati per l’allestimento delle sale, per l’acquisto delle slot, per la contrattualizzazione dei punti. C’è  addirittura,  poi,  chi  sostiene  che  sotto  un  altro  profilo  inevitabilmente   ed  involontariamente  le iniziative dei Comuni possano in qualche misura favorire, si passi la sintesi, il “gioco illegale” che probabilmente si sentirà autorizzato a colmare il vuoto dell’offerta di “gioco lecito”. Ma restando  nell’ambito  che più ci sta a cuore, è chiaro  che gli  interventi  dei Sindaci abbiano scatenato un dibattito tra gli operatori  del settore “gioco  lecito”,  sensibili  sia ai pregiudizi  economici  (e  si badi bene, l’industria  del gioco  oggi è fonte di lavoro  per  un  numero  veramente  consistente  di  dipendenti),  sia  all’assicurazione  che  sul  territorio  non  si  dia spazio alla concorrenza di offerta di “gioco illegale”.

Detto questo,  la scelta  che facciamo  in questa  sede  è quella di prescindere  da valutazioni  di carattere  più generale  quali il possibile   impatto   negativo   sull’erario   (e   non   scopriamo   nulla   se   alla   minore   raccolta   sopra   descritta consegue una un’inevitabile  proporzionale  diminuzione  di gettito in termini  di Preu)  ovvero  quale la verifica della del fatto se le iniziative comunali più efficacemente sostituibili con altre misure o meno. L’intento è quello di affrontare il dibattito, avendo cura di focalizzarne i profili strettamente tecnici. Così facendo ci si accorge che il tutto ruota attorno alla verifica della sussistenza, o meno, della competenza dei Comuni a legiferare in materia di slot, ai limiti  di intervento  dei medesimi  e alla legittimità  degli strumenti  utilizzati.  E ciò,  soprattutto,  tenendo  sempre presente un aspetto cruciale del mondo del “gioco lecito”: il settore, la sua disciplina, le modalità e i limiti di esercizio sono attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato (non di un ente territoriale, quale un Comune) che opera attraverso provvedimenti normativi di fonte parlamentare o delegati (e non con meri provvedimenti amministrativi).

Lo spirito  del legislatore  che ha posto questa  esclusiva  in capo allo Strato è chiaro: così offerto il gioco è “gioco lecito”, è un gioco che non fa male all’utente perché viene offerto in modo controllato e responsabile. La ricetta scelta non è il divieto, ma la regolamentazione  e la verifica del rispetto delle regole. In questo quadro si inseriscono la salvaguardia del giocatore e la lotta alla ludopatia. Si tratta di obiettivi dello Stato legislatore,  che, quale unico responsabile del gioco pubblico lecito, ha dettato al riguardo specifiche disposizioni e si prepara, così come stabilito dalla recente Legge di Stabilità, ad emanare linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. Viceversa, gli interventi dei Comuni e, in particolare dei sindaci, è bene rimangano limitati alle competenze affidate loro dalla legge. Ed il punto è che tra queste competenze non rientrerebbero quelle inerenti al contrasto della ludopatia o tutela delle fasce più deboli attraverso la disciplina dei limiti degli orari d’uso delle slot, delle modalità di installazione, dei limiti alla possibilità di   aprire   nuove   sale   giochi   all’interno   di   determinate   aree   ovvero   di   svolgere   l’attività   nelle   vicinanze  di luoghi di aggregazione.

E’ su tale rilievi che molti tribunali amministrativi stanno prendendo coscienza del tema accogliendo le richieste degli operatori del settore di sospensione o annullamento di ordinanze sindacali e regolamenti comunali sui limiti all’esercizio del gioco tramite slot. Si citano, tra tutti, le sorti delle ordinanze del Comune di Forio annullate dal Tar Campania, del Comune di Bastia Umbra, sospesa dal Tar Umbria e del Comune di Stresa (cessata dal sindaco dopo le impugnazioni innanzi al Tar Piemonte).

Per  completare  il quadro,  tra i Comuni che al momento  presentano  provvedimenti limitativi dell’utilizzo delle slot figurano i seguenti: il Comune di Settimo Torinese il cui Sindaco, in data 7 febbraio 2011, ha emanato un’ordinanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi;  il Comune di Firenze che, in data 4 febbraio 2011, ha pubblicato il Regolamento per le Sale Giochi (approvato in data 10.01.2011) con cui, superando le precedenti ordinanze  sindacali, ha disciplinato compiutamente la materia  fissando dei limiti  particolarmente  stringenti  per l’apertura  delle  Sale Giochi  vietate  in tutto il centro storico e nelle vicinanza  di  scuole,  luoghi  di  culto,  sedi  di  associazioni,  abitazioni  o  loro  pertinenze;  il  Comune di Bologna che, in data 2 febbraio 2011, ha pubblicato il Regolamento di Polizia Urbana con cui ha fissato stringenti limiti per l’apertura di Sale Giochi vietandole  nelle  vicinanze  di scuole,  sedi  di associazioni,  altre sale giochi, abitazioni o loro pertinenze; il Comune di Collegno che, in data 16 dicembre 2010, ha deliberato un Regolamento (pubblicato in data 28 dicembre 2010) con cui ha stabilito limiti al posizionamento  degli apparecchi  ed all’orario  di funzionamento  degli stessi;  il Comune  di Verbania che, in data 21 aprile 2009,  ha effettuato  modifiche  al Regolamento  adottato in materia  già nel 2005, con le quali sono stabiliti limiti all’orario di funzionamento degli apparecchi  ed al posizionamento  degli stessi; il Comune di Sanremo che ha emanato un Regolamento per limitare  gli  orari  di  funzionamento  delle  slot    che  potrebbe  avere  impatto  sulla  questione  degli  ambienti  dedicati  dato il riferimento alle limitazioni per le VLT; il Comune di Bolzano il cui Sindaco ha annunciato che emanerà a breve un’ordinanza per limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi; il Comune di Imola il cui Sindaco ha espresso l’intenzione di emanare a breve  provvedimenti  per limitare l’orario  di funzionamento  degli apparecchi  ed il posizionamento  degli stessi; il Comune di Cremona   considerato che alcuni esponenti delle forze politiche hanno rappresentato l’intenzione di richiedere l’emanazione di provvedimenti urgenti con cui limitare l’orario di funzionamento degli apparecchi ed il posizionamento degli stessi.

Ebbene,  per  concludere  sembra  potersi  affermare  che  non  sia  escluso  che  laddove  si  proceda  con  l’impugnazione  di detti provvedimenti o di altri analoghi si giunga a sospensioni o ad annullamenti come quelli già conseguiti e richiamati.

 

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