Come può uno Stato (Gioconews giugno 2019)

Con due pareri interlocutori, resi al Ministero dell’Economia e delle Finanze all’esito dell’Adunanza del 27 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha risposto in merito alle proposte di attuazione della gara scommesse e della gara bingo, formulate dal medesimo Ministero nel tentativo di uscire da un regime di proroga che se, da un lato, nell’opinione comune si palesa come eccessivamente prolungato, dall’altro, sempre nell’opinione comune è chiaro abbia origine nel permanere dell’arci-noto problema dei divieti sulla sostanziale totalità dei territori generati dagli errori tecnici che viziano i distanziometri che espellono le realtà esistenti non permettono installazione di nuove (Cfr., in particolare, Consiglio di Stato, pareri interlocutori nn. 1057/2019 e 1068/2019). In particolare, il Consiglio di Stato nei pareri non fa altro che ribadire questi concetti e queste perplessità. Ed infatti chiede esplicitamente al Governo come possano essere indette le gare per l’assegnazione di nuovi punti di gioco pubblico scommesse e bingo, in sostituzione di quelli in essere scaduti ed in proroga, posto che attualmente, nel 2019, risulta ancora pendente il problema della cosiddetta “Questione Territoriale”. Per una panoramica degli effetti espulsivi dei territori in Italia può richiamarsi “La Questione Territoriale – Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale” edito da GN Media nel 2016 in cui, tra l’altro, sono stati raccolti studi e perizie prodotti dal lontano 2011. Il richiamo viene effettuato soprattutto per la prefazione che l’allora Sottosegretario al MEF con la delega ai giochi, On. Baretta, aveva inteso apporre allo studio, confermando che il testo rappresentasse un quadro della situazione esistente e dunque dimostrando consapevolezza piena della problematica sollevata e dimostrata. Tale passaggio si palesa di interesse anche per il fatto che lo stesso Governo dell’epoca, nella persona dello stesso Sottosegretario, proprio in quei mesi avesse lavorato per trovare quell’intesa tra Stato e Ragioni sulla questione territoriale, voluta dal legislatore a dicembre del 2015 nella legge di stabilità per il 2016, in vista dell’esigenza di realizzare le gare, ma anche per mettere fine alle altre conseguenze dell’effetto espulsivo, quali la cancellazione dell’offerta pubblica di gioco della sostanziale totalità dei territori .Ebbene riguardo tale ultimo aspetto, nei pareri, il Consiglio di Stato pone al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’ulteriore tema: quale sia la ragione per la quale, ad oggi, non sia stata ancora attuata quell’Intesa tra Stato e Regioni tanto inizialmente voluta (solo?) dal Governo, poi raggiunta nel 2017 e che chiaramente prevede la presenza, sia pure ridotta tuttavia capillare, dell’offerta di gioco pubblico sui territori, per l’eliminazione dell’Effetto Espulsivo. In buona sostanza, il Consiglio di Stato, di fatto, lamenta che con queste premesse le Regioni non abbiano adattato le proprie norme locali sulla distribuzione del gioco pubblico ai principi contenuti nell’Intesa, non abbiano eliminato l’errore tecnico che determina l’effetto espulsivo delle realtà esistenti e l’impossibilità di apertura dei punti messi a gara scommesse e bingo, sulla sostanziale totalità del territorio, non abbiano ottemperato al precetto di adeguamento all’Intesa imposto con la Legge di Stabilità del 2018. Leggendo i pareri emerge tra l’altro quanto segue. “Il Ministero ha (…) evidenziato che negli ultimi anni si è assistito al proliferare di normative regionali e comunali, spesso difformi tra loro, che hanno generato una vistosa frammentazione del quadro regolatorio, ragion per cui il legislatore (articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016) ha previsto la definizione in sede di Conferenza unificata, entro il 30 aprile 2016, (…) dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età (…). La successiva legge n. 205 del 27 dicembre 2017, all’articolo 1, comma 1049, ha poi previsto che, “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione (…), le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”. Sennonché, aggiunge il Ministero, non risulta che le Regioni interessate abbiano adeguato le proprie leggi alla citata intesa”. Ed ancora: “non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né (…) informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario. Né si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare”. Per tali ragioni, sul punto il parere conclude che: “appare comunque necessario che il Ministero fornisca più approfondite e complete valutazioni riguardo ai profili ora evidenziati, concernenti la possibilità di procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e, in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità in questa sede)”. A ben vedere la Questione Territoriale ed il proibizionismo di fatto che in concreto ne consegue sulla sostanziale totalità dei territori si palesano ormai di dominio pubblico.Cliccando qui puoi scaricare il PDF del documento Questione Territoriale e Proibizionismo sembrano non avere più necessità di essere dimostrati. A ben vedere la consapevolezza della loro esistenza sembra poter essere registrata, oltre che a livello scientifico, sia a livello legislativo (si pensi alle numerose Leggi di Stabilità che hanno predicato il raggiungimento di un’Intesa tra Stato e Regioni), sia a livello esecutivo (si pensi tra tutti alla prefazione al teso del 2016 da parte dell’allora Sottosegretario al Ministero delle Finanze del Governo promotore della stessa Intesa e più in generale ai numerosi tentativi di riordino), sia a livello giudiziario (si pensi, infine, ai pareri in commenti). Assodata la conoscenza del problema, dunque, deve aprirsi ora ufficialmente una stagione di denunzia del fatto che, nonostante la consapevolezza del problema, tuttavia nessuno dei poteri, nessuno dei pilastri della democrazia, ha potuto indicare sinora la via della soluzione. In fondo, guardando al potere legislativo, da un lato, il legislatore a livello centrale regolamenta il gioco pubblico, dall’altro, a livello locale impone di espellerlo dalla sostanziale totalità del territorio. Ed ancora, guardando al potere esecutivo, da un lato, i Governi predicano ed annunciano l’Intesa tra Stato e Regioni e la riforma del settore e, dall’atro, non li portano a termine. Infine, guardando al potere giudiziario, da un lato, il Consiglio di Stato formula i due pareri oggi in commento denunziando il permanere della Questione Territoriale, dall’altro, tuttavia non manca di giudicare “a norma” l’effetto espulsivo della Provincia di Bolzano (con una sentenza, per la verità sospesa per gli attivati giudizi di revocazione di cui si è detto nei numeri scorsi). Corto circuito istituzionale? Eh si, quantomeno cortocircuito istituzionale. Ed a rimetterci, come ripetiamo da sempre, sono gli utenti che non ricevono l’adeguata ed effettiva tutela della salute e del risparmio, le imprese ed i lavoratori del settore, che vedono calpestati i propri diritti, fino alla cancellazione in ragione di inadeguate tutele, gli altri interessi pure tutelati dalla Costituzione quali l’ordine pubblico, per l’apertura delle porte all’offerta illegale, ed il gettito erariale che più prima che poi risentirà definitivamente dello sversamento della domanda nell’offerta illegale.



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