15 Ago Chiusura rimandata (GiocoNews Luglio/Agosto 2016)
Come riportato in occasione di precedenti interventi, con delibera del Consiglio Comunale di Napoli (la n.74 del 21/12/2015, pubblicata sull’albo pretorio dal 4/1/2016 al 19/1/2016), è stato approvato il “Regolamento sale da gioco e giuo chi leciti’ con il Comune di Napoli si è dotato: di un distanziometro che anziché regolamentare la distribu zione, proibisce la distribuzione del gioco lecito, di un obbligo di vagliare ogni tipo di subentro di attività così da far chiudere tutte le concessioni esistenti in scaden za come quelle delle scommesse; di una limitazione di orari che rappresenta più una chiusura imposta che una regolamentazione (si parla di 8 ore se non addirit tura 5 giornaliere per gli apparecchi), di un divieto assoluto di pubblicità e non di una sana regolamentazione della medesima. Successivamente, in data 4 aprile 2016, nonostante l’impugnazione del regolamento da parte di un numero consistente di operatori del gioco legale, è stata emessa l’ordinanza recante ‘Disciplina degli ora ri di apertura e chiusura delle sale giochi autorizzate di cui al Regolamento Sale da gioco e Giochi leciti’ che in particolare, tra l’altro, prevede “l’orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi” e sanzioni in caso di violazione. Con tale or dinanza, in definitiva, il sindaco ha ritenuto di dare at tuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ribadendo che le sale siano tenute ad osservare l’orario di apertura dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, tutti i giorni della settimana festivi compresi, confermando, pertanto, orari di apertura di sole 8 ore come già previsto sul punto dall’articolo 17 del Regolamento.
LE IMPUGNAZIONI DEGLI OPERATORI – Gli operatori alla presenza di detto provvedimento hanno provve duto con le impugnazioni di rito a mezzo dei cosid detti ‘motivi aggiunti’ richiamando sostanzialmente le doglianze già espresse in occasione dei ricorsi già presentati contro il regolamento e rammentando che nel frattempo, tra la data di impugnazione del ricorso del regolamento 74 e la data di notifica e deposito dei motivi aggiunti potevano registrarsi importanti novità giurisprudenziali consistenti nei provvedimenti emessi dal Tar Bolzano di cui si è avuto modo di parlare in oc casione del precedente intervento (e che per comodità ricordiamo essere Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 45/2016 del 25.3.2016, Tar Bolzano, decreto presidenziale n. 46/2016 del 31.3.2016, Tar Bolzano, ordinanza cautela re n. 51/2016 del 2042016, Tar Bolzano, ordinanza cau telare n. 52/2016 del 20.4.2016).
Tra le ulteriori ragioni di impugnazione opposte dagli operatori va registrato poi che il dato comunale sconfi na il perimetro indicato dalla legge regionale sul gioco, che l’orario così ristretto non consente di rispettare i livelli di servizio richiesti ai concessionari delle scom messe per le forti limitazioni serali in concomitanza con gli eventi sportivi più importanti, che l’ordinan za come il regolamento è in contrasto con importanti principi quale quello di eguaglianza, trasparenza, con correnzialità e libertà del mercato, di libertà di iniziativa economica, di proporzionalità. Gli operatori non hanno mancato, poi, di formalizzare come l’ordinanza, per l’effetto della limitazione di orari di apertura delle sale da gioco sia idonea a determinare danni così im portanti da definirsi irreversibili e non risarcibili la cui quantificazione è rimessa alla valutazione di esper ti sul piano del lucro cessante e delle perdite illegit time da danno emergente. Volendo poi focalizzare un ragionamento sulla quantificazione dei possibili dan ni derivanti dal combinato disposto del regolamento impugnato col ricorso e dell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti ci si accorge che i danni sono di di versa origine ma tutti radicali, definibili da chiusura e come tali da evitare: il denunziato effetto espulsivo, che tutte le sale scommesse subiranno anche a seguito della nuova gara, comporta la perdita integrale del fat turato, oltre agli investimenti fatti nelle infrastrutture che non potranno essere utilizzate e che non risulta no ammortizzate, oltre ad ogni altra spesa inerente; la limitazione di orari di apertura delle sale da gioco e di accensione degli apparecchi che tutti stanno su bendo comporta un crollo del fatturato di almeno il 50% per le sale e di almeno il 69% per gli apparecchi (pari alle rispettive proporzioni di chiusura imposta); l’effetto della limitazione assoluta della pubblicità che tutti stanno subendo comporta il crollo del fatturato da quantificarsi sulla base dei numeri effettivi 2016 che gli operatori on mancheranno di depositare. Gli opera tori hanno avuto poi modo di mettere in evidenza che ai danni degli operatori del gioco legale corrisponde poi proporzionalmente un danno erariale da minore gettito, oltre che per tutte le conseguenze dell’effetto espulsivo sul piano dell’ordine pubblico e degli altri in teressi generali quali la salute il cui accertamento spet ta alle competenti autorità di riferimento. Il 23 maggio va, poi, registrata un’interessante conferenza su Napoli, alla presenza di diversi operatori del territorio (delle diverse concessioni di gioco interessate dal regolamen to e dalla ordinanza limitativa di orari) e di autorità co munali di riferimento, durante la quale sono ripercorsi i temi relativi al proibizionismo inflitto la gioco legale dalla normativa locale, esposti nel libro ‘La questione territoriale’, sono lamentate le doglianze sopra richia mate e sono poste le basi per una valutazione tecnica e asettica delle misure proposte. Successivamente, in data 1 ° giugno con nuova ordinanza, il sindaco dispone di differire di 60 giorni l’entrata in vigore della prima ordinanza, “letta la nota Pg/2016/462041 del 30/05/2016, con la quale l’assessore al Lavoro e alle Attività Produt tive ha richiesto al sindaco di valutare la possibilità di differire l’entrata in vigore dell’ordinanza in oggetto [Ndr la n. 1] riferendosi, tra l’altro, all”udienza del Tar che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva dell’ordinanza in questione, avanzata in dodici ricor si presentati avverso il provvedimento stesso, per cui parrebbe opportuno rinviare l’entrata in vigore della disciplina in esso contenuta agli esiti della decisione del giudice amministrativo”.
L’ATTESA PER LE CAMERA DI CONSIGLIO– Ebbene, in questi giorni si terranno le camere di consiglio per di scutere delle istanze cautelari formulate da molti degli operatori ricorrenti di Napoli. Benché il 1 ° giugno si sia sospesa l’esecuzione della limitazione di orari, è chiaro che molti si stanno convincendo che forse è veramente il momento di spingere l’acceleratore e chiedere al giudice di sospendere non solo il regolamento ma anche la limi tazione di orari sospesa in autotutela sì, ma solo per 60 giorni. La richiesta di un merito a breve con la sospen sione integrale del regolamento e dell’ordinanza e, dun que, di ogni divieto (distanziometro, orari, pubblicità), nelle more di una valutazione completa e approfondita del proibizionismo inflitto al gioco legale anche sul ter ritorio di Napoli (con l’effetto espulsivo, la limitazione di orari a sole 5 ore ed il divieto assoluto di pubblicità), può essere la via giusta per evitare gli ingenti danni che alcuni operatori hanno già dimostrato o stanno dimo strando di poter subire. È di tutta evidenza che l’even tuale accoglimento da parte del Tar di siffatte istanze, unitamente al revirement dimostrato con la sospensio ne in autotutela, dovranno indurre le amministrazioni a ritenere sospesi i provvedimenti per tutti gli operatori del territorio e per tutto il tempo fino alla decisione del merito. Tale atteggiamento diviene ancor più necessa rio laddove, ancora una volta dopo l’amara e denunziata esperienza del decreto Balduzzi, nonostante la Legge di Stabilità 2016 abbia chiesto a Stato e Regioni di porre la parola fine entro il 30 aprile a provvedimenti inidonei (e si aggiunge proibizionistici, siano essi distanziometri espulsivi, orari impossibili o divieti assoluti di pubblici tà), ancora non si siano completati i lavori della Conferenza Unificata cosa che al momento ha imposto all’am ministrazione salti mortali per consentire la continuità del servizio a concessioni in scadenza come quelle delle scommesse nelle more di tali ritardi.