01 Giu Chiusura conti bancari a operatori di gioco: “Grande soddisfazione per le conclusioni del MEF che confermano la bontà delle nostre considerazioni, espresse già da qualche tempo e portate all’attenzione di Banca d’Italia e dell’opinione pubblica, sull’applicazione del de-risking”
Ha suscitato grande interesse nel settore dei giochi l’attesissima interrogazione della Commissione Finanze ai rappresentanti del MEF in merito alla questione della chiusura dei conti bancari agli operatori di gioco in modo indiscriminato per motivi di policy etica degli istituti bancari.
In particolare, le conclusioni del MEF, pronunciate dal sottosegretario Federico Freni sottolineano che “le banche possono, nell’ambito delle proprie attività, decidere di non stabilire o terminare relazioni d’affari o di non effettuare una transazione in considerazione dell’elevato rischio di riciclaggio. Secondo il quadro normativo europeo tale decisione potrebbe non essere giustificata quando viene fatta in modo collettivo nei confronti di un’intera categoria di imprese senza prendere in considerazione il profilo di rischio dei singoli clienti che potrebbe variare significativamente nell’ambito della medesima categoria. Al contrario, un approccio che prevede la cessazione massiva ed indiscriminata delle relazioni d’affari con intere categorie di clientela non sarebbe coerente con l’approccio basato sul rischio stabilito dalla normativa Unionale e domestica. A questo fine, sono state avviate interlocuzioni con Bankitalia e UIF per verificare se il fenomeno sussiste sul territorio italiano, nonché le eventuali categorie di professionisti maggiormente colpiti al fine di valutare l’effettiva portata e di determinare le opzioni di intervento più efficaci”.
Tesi che era stata anticipata dall’avvocato Geronimo Cardia (presidente Acadi) che qualche mese fa aveva espresso in studi pubblicati tale criticità proprio in considerazione del quadro normativo europeo.
“Nell’ambito di queste competenze già dall’anno scorso l’EBA (Autorità Bancaria Europea) aveva anticipato di avere inserito tra i propri obiettivi quello di monitorare gli effetti dell’applicazione del cosiddetto de-risking. Per comprenderne il significato e cogliere la rilevanza dell’indagine ai fini che ci occupano, basti considerare che – sottolinea Cardia – “il de-risking si riferisce alla decisione presa dagli istituti finanziari di rifiutarsi di attivare o di interrompere l’assistenza ai clienti esistenti che vengono associati a un rischio più elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo” (cfr., in particolare, EBA Report 2020, pag. 50 e ss). Alla base della decisione di procedere con l’indagine vi era il fatto, pure bene evidenziato, che “se è giusto che le imprese [i.e. le banche] non si assumano rischi che non sono in grado di gestire, l’allontanamento massivo di intere categorie di clienti può a sua volta dar luogo a seri rischi, compresi quelli relativi alla criminalità finanziaria” (cfr., in particolare, cit. EBA Report 2020, pag. 50 e ss). L’obiettivo del lavoro era ed è quindi quello di trovare le soluzioni adatte per rimuovere i casi di de-risking, i casi di negazione dell’operatività dunque, nelle ipotesi in cui ciò risulti o possa rivelarsi ingiustificato. Nel parere in particolare vengono messi in evidenza alcuni punti: (i) viene indicato chiaramente che, come detto, il de-risking, utile per tanti versi, può rilevarsi un limite laddove impedisca l’apertura o la gestione di conti correnti anche in casi in cui ciò non sia necessario; (ii) viene chiarito che “fornire l’accesso a prodotti e servizi finanziari almeno di base è un prerequisito per la partecipazione alla vita economica e sociale moderna e il de-risking, quando non è giustificato, può causare l’esclusione finanziaria di clienti legittimi. Può anche influenzare la concorrenza e la stabilità finanziaria”; (iii) viene fatto riferimento anche al caso del comparto del gioco pubblico; (iv) viene specificato che gli “orientamenti normativi su come gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, se applicati correttamente, dovrebbero contribuire a evitare il de-risking ingiustificato”; (v) viene declinata “una serie di misure [ulteriori] che le autorità competenti, la Commissione europea e i legislatori potrebbero adottare. Nello studio viene indicato anche il ruolo importante nella soluzione del problema che può essere svolto dalle banche centrali, un lato, e dalle associazioni di categoria, dall’altro. Le chiavi interpretative giuste possono essere messe sul tavolo proprio a seguito di interlocuzioni peraltro già richieste”.
lp/AGIMEG 01 giugno 2022