17 Set CHI TUTELA (DAVVERO) I CITTADINI? (Articolo Gioconews settembre 2018)
È da tempo che torniamo a mettere in evidenza le possibili conseguenze di quello che da anni definiamo “effetto espulsivo” inflitto dalla normativa locale al gioco controllato dallo Stato (sull’effetto espulsivo, cfr., da ultimo, la raccolta di scritti dal 2011 al 2016 in “La Questione Territoriale – Il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale”, con prefazione dell’allora sottosegretario al ministero dell’Economia con delega ai giochi – Pier Paolo Baretta- che definiva esaustivo il quadro rappresentato).Quella dell’effetto espulsivo è un’immagine che stiamo usando per rappresentare l’errore tecnico che vizia i distanziometri dai luoghi sensibili previsti dalla normativa del territorio: per l’eccessiva numerosità dei luoghi sensibili o per le eccessive distanze di interdizione, le norme locali finiscono per far sovrapporre le numerose aree vietate al punto da rendere sostanzialmente inesistenti zone o punti in cui sia tecnicamente possibile insediare o mantenere punti di erogazione del gioco legale. E tenendo conto delle zone che per loro natura non si prestano né tecnicamente né giuridicamente allo scopo (come i prati, i parchi etc), le aree di interdizione finiscono per spingersi al 99 percento dell’area di interi comuni e comunque dei territori interessati. Per come sono poi strutturate le norme (secondo cui normalmente il divieto si applica da subito per le nuove istallazioni mentre alle realtà esistenti, prima di esser chiamate a chiedere una nuova autorizzazione, viene concesso un periodo di tempo dall’emanazione del provvedimento, di cinque, tre o due anni se non meno a seconda dei casi) ad un certo punto tutte le realtà esistenti si trovano a dover fare i conti con il divieto al punto che non trovandosi nessuna in luoghi consentiti, non potendosi quindi di fatto decidere al limite uno spostamento, l’offerta di gioco legale viene sostanzialmente espulsa dal territorio. Il divieto assoluto e la conseguente espulsione del gioco legale, peraltro, si palesano in contrasto anche con i buoni propositi delle norme stesse che in apertura solitamente affermano di ricorrere al distanziometro con l’intenzione di contenere gli effetti del gioco d’azzardo patologico attraverso una riduzione dell’offerta di gioco legale da operarsi attorno ai luoghi ritenuti sensibili. Ed è di tutta evidenza che una riduzione, per quanto consistente, non possa trasformarsi, per giunta per un errore tecnico, in una sostanziale espulsione. A scanso di equivoci, anche la letteratura scientifica, pure più volte analizzata vede il divieto assoluto non solo non efficace per il contrasto al gioco d’azzardo patologico ma addirittura pericoloso perché idoneo a mettere in moto i meccanismi patologici della compulsività, della ricerca di luoghi nascosti ove sfogare le proprie debolezze e dipendenze, sia nei casi problematici sia nei casi patologici di dipendenza (per una valutazione dei profili scientifici, si rinvia a scritti precedenti).Detto questo sul piano sostanziale in merito alla necessità che si assicuri a cittadini ed utenti una tutela che sia effettiva della salute e del risparmio, le conseguenze dell’errore tecnico e quindi dell’errore tecnico vanno ricercate anche in diversi altri ambiti dei quali pure da tempo si tenta didare evidenza, per ragioni di efficacia ed efficienza dell’ordinamento giuridico. E il pensiero va alle possibili conseguenze della perdita di gettito erariale, della chiusura di aziende che sino ad oggi hanno operato per conto dello Stato come incaricati di pubblico servizio, della perdita di posti di lavoro, degli oneri risarcitori scaturibili da contenziosi volti a far rilevare l’errore tecnico sopra richiamato, della conseguente invasione da parte di un’offerta illegale di gioco con prodotti fuori controllo e pericolosi in danno della salute e del risparmio degli utenti. Dette valutazioni vanno operate per tempo, lo diciamo da tanto, sul piano prospettico, non solo per ragioni di opportunità per assicurare un corretto andamento dei risvolti dell’amministrazione del gioco pubblico, ma anche per specifiche disposizioni che impongono previsionimacroeconomiche e di finanza pubblica per l’impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi regionali e provinciali richiamati, per i riflessi sulle previsioni macroeconomichedel Governo contenute nei documenti di programmazione, nonché nelle previsioni dell’andamento della finanza pubblica per il settore del gioco legale e della sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo. Non è un caso che come si è avuto modo di rappresenta rerecentemente, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio nel focus tematico “La fiscalità nel settore dei giochi” del 3/5/2018 abbia già dichiarato che si potrebbe determinare “una significativa flessione della raccolta complessiva, indebolendola stabilità economica della filiera e causando una riduzione delle entrate erariali” con l’avvenuto aumento della tassazione del gioco e con la riduzione dell’offerta di gioco già imposta. Peraltro, come rilevato detta conclusione addirittura ancora prescinde dalla valutazione dell’impatto dell’effetto espulsivo. L’errore tecnico vizia i distanziometri della normativa di numerosi territori in Italia. Non è un caso che, in alcune circostanze, alcune amministrazioni avvedute abbiano ritenuto di prorogare il termine di entrata in vigore dell’espulsione per vederci più chiaro. Ci sono però dei territori che presentano priorità ed emergenze di intervento per l’avvenuto scadere o l’imminenza dello scadere del termine fissato per l’espulsione delle realtà esistenti. Si tratta del territorio della Regione Piemonte, che in data2 maggio 2016 emana la Legge Regionale n. 9/2016 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, si dota di un distanziometro viziato da effetto espulsivo già applicato da novembre 2017al canale distributivo delle slot negli esercizi generalisti e, se il quadro normativo non muterà,in data 20 maggio 2019 sarà espulso l’intero canale distributivo fisico delle sale da gioco e delle sale scommesse. Si tratta della Provincia di Bolzano, il cui distanziometro imposto dalle numerose leggi in materia che si sono susseguite nel tempo è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato che ha ordinato una perizia per l’accertamento delle zone interdette, della eventuale marginalizzazione o espulsione, dell’effetto sull’offerta di gioco e dell’effetto sula domanda di gioco. In detto giudizio si sta formando il convincimento che: l’esigua area di territorio superstite e non vietata dall’effetto espulsivo (si parla di divieti in territori comunali che arrivano al 96, al 99 percento) non consente una delocalizzazione delle realtà esistenti destinate a scomparire; in ogni caso se vi fosse una sia pure minima delocalizzazione (ma in comuni diversi e lontani da quelli con maggiore popolazione), ferma restando la soccombenza della sostanziale totalità dell’offerta legale, comunque la delocalizzazione non indurrebbe i giocatori patologici o problematici a desistere dall’idea di giocare, aumenterebbe i comportamenti compulsivi al punto da rappresentare in ultima analisi una misura di incentivo al gioco. Il tutto andando ovviamente contro lo spirito della legge istitutiva. Vi è poi il distanziometro della Legge Regione Puglia del13/12/ 2013, n. 43 che espellerà l’offerta legale a dicembre2018 in merito al quale anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 108 del 22.03.2017 pur prendendo atto dell’esistenza dell’effetto espulsivo denunciato dalla parte privata ha però chiarito di non potersene ancora occupare perché la questione non atteneva al thema decidendum sottoposto alla sua attenzione dal giudice a quo. Ma è evidente che gli operatori sono in attesa che uno dei numerosi giudici aditi decida di rimettere alla Corte la valutazione dell’illegittimità dell’effetto espulsivo. E da ultimo si ricorda il distanziometro imposto dalla Regione Emilia Romagna ed il relativo, attuale termine di entrata in vigore. Il tema, solo apparentemente regionale o locale, ha carattere certamente nazionale per la numerosità dei provvedimenti del territorio e anche a tale livello va affrontato(come il legislatore ha tentato con le conferenze unificate invocate). Ma quel che è più importante è che il tema sia affrontato con onestà intellettuale, competenza, serietà e responsabilità. L’obiettivo, lo diciamo sempre è una tutela effettiva di salute, risparmio, ordine pubblico, gettito erariale, impresa e lavoro. Senza sconti.