12 Mag Cardia (GCLegal) commenta la sentenza della Corte Costituzionale sul distanziometro per le sale giochi pugliesi ( Nongiochiamo.it Maggio 2017)
“Come temevamo la Corte Costituzionale ha ritenuto il distanziometro pugliese non in contrasto con il peraltro superato ed inattuato Decreto Balduzzi”. Lo ha dichiarato di recente a Gioconews.it il legale romano Geronimo Cardia, commentando la sentenza della Corte Costituzionale sul distanziometro per le sale giochi. “La Corte – prosegue l’avvocato – ha però descritto l’effetto espulsivo sul quale abbiamo battuto che rende la legge pugliese ‘una norma eccedente lo scopo (…) idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito’. La Corte sul punto ha ritenuto che ‘tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza’. Ciò significa che nei contenziosi in essere si insisterà per valutare non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale afferenti l’eccedenza di scopo e la paralisi delle iniziative imprenditoriali del gioco lecito determinate dai distanziometri caratterizzati da effetto espulsivo. Il tutto in modo che possa poi riproporsi innanzi alla Corte la legittimità dell’effetto espulsivo sotto i richiamati profili”.
Inoltre secondo l’avvocato capitolino “la Corte conferma, peraltro, di ritenere che lo sversamento del gioco sul canale dell’illegalità deve ritenersi un mero effetto indiretto non rilevante ‘ai fini dell’individuazione della materia nel cui ambito la norma stessa si colloca’. Va infine notato che la Corte ‘tuona’ in ultima battuta denunziando che, inattuato il decreto Balduzzi, anche ‘il procedimento previsto dal citato art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 non si è ad oggi ancora perfezionato’. Anche la Corte, dunque, sembra invocare la conclusione dei lavori della Conferenza Unificata“.
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