Cardia: ‘Distanziometro Puglia paralizza gioco lecito’ (Gioconews.it maggio 2017)

“L’ordinanza del Consiglio del Stato numero 1981 del 12.05.2017, nel rigettare l’appello cautelare per la sospensione della chiusura di una sala del Comune di Cutrofiano in ragione dell’effetto espulsivo del distanziometro pugliese, sembra non tenere conto del tenore della sentenza della Corte Costituzionale numero 108 del 11.05.2017 che si è pronunciata proprio sul distanziometro in questione laddove ha precisato che la legge regionale è “una norma eccedente lo scopo (…) idonea a paralizzare le iniziative imprenditoriali nel settore del gioco lecito, ledendo anche l’affidamento di chi aveva in esso investito” (…) Tali profili esulano, tuttavia, dall’odierno thema decidendum, non essendo la Corte chiamata a verificare la conformità della norma impugnata a parametri diversi da quelli attinenti a profili di competenza””.

Lo sottolinea l’avvocato Geronimo Cardia, commentando l’ordinanza con cui il Consiglio di Stato  ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Cutrofiano (Le) nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Puglia relativa all’annullamento del divieto di prosecuzione dell’attività per l’esercizio delle scommesse. Ordinanza che è arrivata il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la competenza della Regione Puglia in materia di provvedimenti sul Gap per motivi di tutela della salute.
“Ancora una volta dovrà quindi tentarsi di sottoporre al giudice amministrativo la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’effetto espulsivo dei distanziometri per la loro capacità di infrangere i diritti costituzionali dell’attività di impresa e dell’affidamento, come richiamati dalla stessa Corte Costituzionale”, conclude Cardia.


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