29 Mag Bolzano, vietato espellere il gioco lecito (Gioconews.it maggio 2017)
La Conferenza Unificata prevista dalla legge di Stabilità dell’anno passato ancora non ha prodotto il risultato previsto dalla stessa norma di riferimento, nonostante il termine imposto dal legislatore del 30 aprile 2016, perché lo Stato, da un lato, e Regioni e Comuni, dall’altro, al momento non hanno trovato un punto di incontro. Nel frattempo, tuttavia, il proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa territoriale fa il suo gioco, come descritto ed anticipato nel libro “La Questione Territoriale”. Ed infatti, fioccano sul territorio i provvedimenti anti-gioco legale, in particolare quelli di chiusura delle sale che insistono sui territori afflitti dal cosiddetto ‘Effetto Espulsivo’ o da limitazioni di orari insostenibili.
In particolare, parliamo (ma purtroppo non per la prima volta) di Bolzano perché ancora ad oggi vengono imposti alle sale del territorio i provvedimenti di chiusura per la vicinanza a luoghi definiti sensibili, imposti da fonti normative diverse da quelle annullate con le sentenze del 31 ottobre 2016 (cfr., in particolare, sentenze del Tar Bolzano n. 301/2016 e n. 302/2016).
Il dato rilevante è che il Consiglio di Stato ha valutato con responsabilità che occorre “evitare che, in attesa della prima camera di consiglio, si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un’ordinanza emessa in sede collegiale [quale quello della chiusura della sala e che] (…) sussistono allo stato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione inaudita altera parte, tenuto conto della immediatezza della gravità ed irreparabilità del danno, almeno sino alla data (…) di trattazione in camera di consiglio dell’istanza medesima” (cfr., decreto cautelare 764/2017 del 13 febbraio 2017). In altre parole: mentre noi decidiamo, voi non chiudete. Che sia una valutazione della quale tenere conto, responsabilmente, nelle more di una definizione delle vicende che affliggono i processi decisionali in seno alla Conferenza Unificata? Chi può dirlo? Staremo a vedere.
IL RICORSO AL TAR BOLZANO – Ma vediamo da vicino quale è il tema che ora è sul tavolo riguardo alla normativa territoriale di Bolzano. Dopo avere ricevuto il provvedimento di chiusura, un gestore di sala con il ricorso innanzi al Tar Bolzano dimostra l’esistenza dell’Effetto Espulsivo della normativa locale che anziché regolamentare la distribuzione sul territorio del gioco legale (e, dunque, anziché individuare aree circoscritte di divieto di distribuzione del gioco legale come annunciato nei provvedimenti stessi) di fatto ed in realtà determina il divieto assoluto sull’intera area del comune e non su parti di essa – con un percentuale di interdizione rilevata elevatissima. Tuttavia, il Tar di Bolzano, pur ammettendo l’esistenza dell’Effetto Espulsivo, imputa il medesimo alle già annullate Delibere della Giunta Provinciale n. 341/2012 e n. 1570/2012 e ritiene di non operare la medesima valutazione in merito alla legge provinciale che a sua volta contiene tanti e tanti luoghi sensibili, nonostante gli specifici elaborati peritali prodotti.
In particolare, l’operatore del gioco dimostra che le zone indicate dal Comune come “potenzialmente insediabili”, in realtà altro non sono che zone interdette da altri, preesistenti e specifici vincoli urbanistici che escludono la possibilità di effettuare alcun insediamento di sale e dimostra che l’interdizione del gioco legale sull’intero territorio non è mutata a seguito dell’annullamento delle due delibere della Giunta richiamate, posto che i luoghi sensibili imposti dalla legge provinciale da soli determinano essi stessi l’Effetto Espulsivo. Per questo il ricorrente insiste chiedendo una valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della legge provinciale di riferimento nella misura in cui essa determini – anche da sola con i suoi luoghi sensibili – l’Effetto Espulsivo. A ben vedere, nella sentenza impugnata innanzi al Consiglio di Stato, il Tar Bolzano bene precisa che l’Effetto Espulsivo determinato dalle disposizioni delle delibere della giunta provinciale ha comportato l’annullamento delle delibere medesime per effetto delle due sentenze sopra richiamate e che tale annullamento si applica a tutti i casi del territorio.
E, peraltro, va apprezzato che nella sentenza si legge che il provvedimento di chiusura è pertanto “parzialmente invalido” nella parte in cui si riferisce ai siti sensibili riconducibili alle suddette delibere. In particolare, vanno apprezzati diversi passaggi della sentenza impugnata. Il Tar coglie il fatto che il provvedimento di chiusura ha origine in due e separate fonti (quella della legge provinciale presupposto e quella delle Delibere della Giunta Provinciale), ben evidenzia la quantificazione della numerosità dei luoghi sensibili ai quali la Sala sarebbe troppo vicina (7 luoghi dettati dalle Delibere annullate e ben 18 dettati dalle leggi provinciali in esame).
Ma quel che va certamente rilevato è che il Tar omette di valutare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme presupposto nella misura in cui esse determinano l’Effetto Espulsivo, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali che tuttavia palesemente non affrontano il tema dell’illegittimità costituzionale dell’Effetto Espulsivo, ma che si fermano a verificare ed a ribadire la legittimità di legiferare (legiferare, non vietare) in materia. Tra l’altro mentre si invoca la tutela giudiziale, mentre si discute in Conferenza Unificata, mentre si chiudono una ad una tutte le sale per effetto della normativa territoriale esistente, si deve registrare che la Provincia di Bolzano abbia concepito una nuova legge, la Legge Provinciale n. 10/2016, che ha introdotto il comma 1bis dell’art. 5bis della L.P. 13/1992, con cui vengono aggiunti ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già espulsivi della legge richiamata. Come a dire a Effetto Espulsivo, per quanto si possa, si aggiunge Effetto Espulsivo. Ma come detto, nelle more dell’escalation e della decisione, almeno la sala resta aperta, l’impresa legale non chiude, i dipendenti non vengono licenziati, l’offerta di gioco illegale è arginata, l’offerta di prodotti fuori controllo e pericolosi per la salute e per il risparmio è, questa si, marginalizzata e limitata. Il tutto in attesa della invocata giustizia. Che sia un’idea – quella della sospensione dell’applicazione dell’Effetto Espulsivo e degli orari impossibili – da mettere sul tavolo riguardo alle prolungate esigenze della Conferenza unificata?